Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6846 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 6846 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 29224-2008 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. “NAPOLI l”, in
persona del legale rappresentante pro tempore, già
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47,
presso lo studio degli avvocati PETTINARI ANGELO,
GENTILE MASSIMO, che la rappresentano e difendono,
2014
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giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente contro

LICATA VALERIA c.f. LCTVLR55T45A089L, elettivamente

Data pubblicazione: 24/03/2014

domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 50, presso lo studio
dell’avvocato NAPOLITANO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato COCOZZA VINCENZO, giusta delega
in atti;

controricorrente

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/12/2007 R.G.N.
3180/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2014 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito l’Avvocato TITOLO FIORELLA per delega COCOZZA
VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI ) che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

avverso la sentenza n. 8130/2007 della CORTE

Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro
Pubblica udienza del 16 gennaio 2014
n. 14 del molo – R.G. n. 29224/2008
Presidente Roselli – Relatore Amendola

1.— L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 ha impugnato la sentenza del
12 dicembre 2007 della Corte di Appello di Napoli ,conla quale, in riforma
della pronuncia di primo grado, è stata condannata al pagamento, in favore
di Licata Valeria, dirigente medico immesso in ruolo presso l’Azienda dal 1°
agosto 1988, di emolumenti retributivi maturati dal 10 gennaio 2000 a titolo
di “indennità di esclusività”.
Tale indennità è prevista dall’art. 42 del C.C.N.L. per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N.-parte normativa quadriennio 1998
– 2001 in combinato disposto con gli artt. 5 e 12 del C.C.N.L. della stessa
Area-parte economica biennio 2000-2001.
Nell’accogliere l’appello la Corte di merito ha interpretato le richiamate
disposizioni della disciplina collettiva nel senso che l’espressione “esperienza
professionale nel Servizio Sanitario Nazionale superiore a quindici anni”, cui
è subordinata l’erogazione dell’indennità di esclusività nella maggiore misura
richiesta dalla Licata, è da intendersi come comprensiva non solo dei periodi
di tempo in cui il medico è stato dipendente dell’Azienda ma anche di quelli
in cui ha intrattenuto con la stessa rapporti di tipo convenzionale.
2.— Il ricorso dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 ha domandato la
cassazione della sentenza per un unico motivo, concluso dalla formulazione
di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo pro tempore
vigente.
Ha resistito l’intimata con controricorso. Ha preliminarmente eccepito la
tardività del ricorso per cassazione in quanto notificato in data 11 dicembre
2008 avverso la sentenza d’appello notificata ai procuratori costituiti in data
21 febbraio 2008.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.— Pregiudizialmente deve essere dichiarata l’improcedibilità del
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..
La disposizione impone che, insieme con il ricorso per cassazione,

di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, “sempre a pena di
improcedibilità”, “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata
con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.
Indiscusso che la previsione dell’onere di tale deposito, a pena di
improcedibilità, sia funzionale al riscontro, da parte della Corte di
cassazione, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il
quale, intervenuta la notificazione della sentenza, può essere fatto valere
soltanto con l’osservanza del termine breve, salvaguardandosi, perciò, anche
la tutela dell’esigenza pubblicistica, non disponibile dalle parti, del rispetto
del vincolo della cosa giudicata formale.
La norma processuale, per quanto qui interessa, è stata così
interpretata dalla pronuncia n. 9004 del 2009 a Sezioni unite di questa
Corte, in continuità con la sentenza n. 11932 del 1998 resa parimenti a
Sezioni unite, enucleando il seguente principio di diritto:
“Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la
sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere
che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cd.
termine lungo e procedere all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia,
qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto
esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la
sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di
impugnazione, la Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o
meno del rispetto del termine breve, deve rilevare che la parte ricorrente non
ha ottemperato all’onere del deposito della copia notificata della sentenza
impugnata entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. e

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debba essere depositata nella cancelleria della Corte, nel termine perentorio

Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro

dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della
improcedibilità del ricorso per cassazione precede quello dell’eventuale sua
inammissibilità”.
2.— Nella specie la A.S.L. Napoli 1 nel ricorso non ha dedotto che la

La Licata ha eccepito, e in ogni caso ha prodotto con il deposito del
controricorso, detta sentenza della Corte di Appello di Napoli che dalla relata
risulta notificata ai procuratori della ASL Napoli 1 costituiti in grado di
appello in data 21 febbraio 2008.
Pertanto, secondo il richiamato insegnamento, il ricorso per cassazione
è improcedibile, prima che inammissibile, essendo in ogni caso decorso il
termine breve per l’impugnazione, che risulta tardivamente notificata in data
11 dicembre 2008.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q . M .
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ASL Napoli 1 al
pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali,
euro 100,00 per esborsi, oltre accessori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio d 16 gennaio 2014
Il Presidente

Il Co sigliere estensore

sentenza impugnata le era stata notificata.

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