Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6846 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 22/03/2010), n.6846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

96, presso lo studio dell’avvocato ROLFO PAOLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocate ROLFO TOMMASO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ REGGIANI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso

lo studio dell’avvocato CORTI PIO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PAGANINI EUGENIO, MASSARO GIUSTINO, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1523/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/11/2005 R.G.N. 2060/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;

udito l’Avvocato CORTI PIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 novembre 2005 la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale della stesa citta’, dichiarava che fra P.V. e la Reggiani s.p.a. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 16 marzo 1988 al 16 giugno 2000 e che il dipendente aveva rivestito la qualifica di (OMISSIS) di cui al c.c.n.l. per l’industria grafica, e condannava la societa’ al pagamento di Euro 5370,22 a titolo di t.f.r.; dichiarava, altresi’, l’invalidita’ del licenziamento intimato il 17 maggio 2000 e, per l’effetto, condannava la datrice di lavoro alla riassunzione ovvero alla corresponsione di un’indennita’ risarcitoria pari a sei mensilita’, liquidata in Euro 15028,90. In particolare, per quanto rileva nella presente sede di legittimita’, i giudici d’appello osservavano che la prestazione di collaborazione commerciale si configurava come di lavoro subordinato, sicche’ la lettera di “disdetta” dell’azienda si configurava come licenziamento, illegittimo per mancanza di giustificazione; tuttavia, al P. spettava solo l’indennita’ risarcitoria ai sensi della L. n. 108 del 1990, e non la reintegrazione nel posto di lavoro da lui domandata, essendo incontestato che l’azienda impiegasse meno di quindici dipendenti presso la sede di (OMISSIS) ove s’era svolta la prestazione di lavoro ed essendo percio’ inapplicabile la tutela reale.

2. Di questa sentenza il P. comanda la cassazione deducendo quattro motivi, illustrati con memoria, cui la societa’ resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione – proposta dalla resistente – di inammissibilita’ del ricorso per inosservanza del termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009).

Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 17352 del 2009, hanno precisato che in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facolta’ e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avra’ effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreche’ la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (in applicazione del suddetto principio, le Sezioni unite ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l’appello rinotificato – in seguito alla riattivazione del procedimento notificatorio effettuata, successivamente alla scadenza del termine lungo, dopo pochi giorni dalla conoscenza dell’esito negativo del primo, tempestivamente chiesto – presso il domicilio eletto dall’avvocato e dalla parte nel luogo sede dell’ufficio giudiziario, il cui cambiamento non era stato comunicato alla controparte). In base a tale principio – cui il Collegio intende dare continuita’ – va esclusa nella specie la dedotta tardivita’ del ricorso, in relazione alla data del 15 novembre 2005 di pubblicazione della sentenza impugnata, poiche’ l’atto risulta spedito per la notifica al domiciliatario, ai sensi della L. n. 53 del 1994, il 14 novembre 2006 e nuovamente spedito per il rinnovo il 21 novembre 2006, dopo il ricevimento dell’avviso di mancata effettuazione della precedente notificazione per irreperibilita’ del destinatario.

2. Il ricorso consta di quattro motivi, con i quali, denunciando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso il requisito dimensionale, ai fini della tutela reale del posto di lavoro, senza considerare la consistenza numerica a livello nazionale, la cui prova era comunque a carico della datrice di lavoro.

2.1. Tali motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

Con la sentenza n. 141 del 2006 le Sezioni unite di questa Corte, componendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimita’, hanno precisato che, in tema di riparto dell’onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l’invalidita’, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attivita’ e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimita’ dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, percio’, essere provati dal datore di lavoro. Con l’assolvimento di quest’onere probatorio il datore dimostra – ai sensi della disposizione generale di cui all’art. 1218 c.c. – che l’inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non e’ a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessita’ di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L’individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalita’ di non rendere troppo difficile l’esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, e’ privo della “disponibilita’” dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell’impresa.

2.2. La sentenza impugnata non si e’ attenuta a tali principi, poiche’ ha escluso il requisito dimensionale solo con riferimento al numero dei dipendenti impiegati nella sede di (OMISSIS), ritenendo non contestato in giudizio che tale numero fosse inferiore a quindici, ma ha omesso ogni accertamento in ordine al numero complessivo dei dipendenti impiegati a livello nazionale (spettando al datore di lavoro l’onere di provare una consistenza numerica inferiore a quella richiesta per l’applicazione della tutela reale).

La decisione va pertanto cassata in ordine alla ritenuta esclusione della tutela reale e la causa va rinviata ad altro giudice, designato nella Corte d’appello di Bologna, perche’ proceda a tale accertamento alla stregua dei principi sopra richiamati. Lo stesso giudice di rinvio pronuncera’ altresi’ sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna anche per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

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