Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6846 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 11/03/2021), n.6846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 21806 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

s.p.a. Equitalia servizi di riscossione, in persona d’un procuratore

speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.

Gennaro Di Maggio, presso lo studio del quale in Napoli, alla via

del Rione Sirignano, n. 6, elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

Fallimento di s.r.l. (OMISSIS), in persona del curatore pro tempore,

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 10 marzo 2016, n.

2385/52/16;

udita la relazione resa nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il curatore del fallimento della s.r.l. (OMISSIS) impugnò la cartella di pagamento notificatagli in esito al controllo secondo procedure automatizzate della dichiarazione relativa all’anno 2007, eccependo l’inutile decorso del termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e ne ottenne l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

La Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello dell’agente per la riscossione in base alla considerazione che la cartella doveva essere tempestivamente notificata al curatore, irrilevante essendo la notificazione, precedente, avvenuta nei confronti della società, quando era già fallita.

La s.p.a. Equitalia servizi di riscossione propone ricorso contro questa sentenza per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui non c’è replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con i primi due motivi di ricorso rispettivamente si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25, dell’art. 2945 c.c. e della L. Fall., art. 51, in considerazione della non necessità della notificazione della cartella, stante il divieto fissato dalla L. Fall., art. 51 (primo motivo) e la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26 e della L. Fall., artt. 43 e 44, là dove il giudice d’appello ha trascurato che l’omessa notifica della cartella al curatore non elide il diritto dell’agente della riscossione di insinuarsi nel passivo del fallimento sulla base della sola iscrizione a ruolo (secondo motivo).

Si discute quindi soltanto della procedura di riscossione di crediti maturati antecedentemente alla dichiarazione di fallimento del contribuente, e non contestati, in pendenza della procedura concorsuale e nell’ambito di questa.

2. – E allora, la censura complessivamente proposta evidenzia che il ricorso introduttivo del curatore del fallimento è inammissibile per carenza d’interesse ad agire, giustappunto per le ragioni addotte dall’agente della riscossione.

2.1. – Proprio come sostiene la ricorrente, in caso di fallimento i crediti concorsuali, pure quelli di natura tributaria, sono sottoposti al rito dell’accertamento del passivo, L. Fall., ex artt. 92 e ss.: anche se la sussistenza e la misura del credito sono accertate altrove, la domanda di ammissione al passivo va in ogni caso presentata ed è pur sempre il giudice fallimentare che deve valutare se il credito è opponibile e se sussistono le ragioni di prelazione. E ciò perchè l’accertamento del passivo riguarda il diritto al concorso, riservato inderogabilmente al giudice della procedura.

2.2. – E sempre come sostiene l’agente per la riscossione, la domanda di ammissione al passivo, per essere ammissibile, quando abbia ad oggetto un credito tributario, non richiede la notificazione della cartella di pagamento al curatore o al fallito in bonis (Cass., sez. un., 15 marzo 2012, n. 4126, seguita, fra varie, da Cass. 13 giugno 2017, n. 14693, da Cass. 30 gennaio 2019, n. 2732 e da Cass. 13 dicembre 2019, n. 32998).

2.3. – La notificazione della cartella risponderebbe, tra l’altro, alla mera funzione di informare il curatore della pretesa erariale derivante dall’avvenuta iscrizione a ruolo del tributo, ossia alla medesima funzione assolta attraverso il deposito della domanda di insinuazione contenente l’estratto del ruolo (tra varie, Cass. 25 giugno 2018, n. 13087).

3. – Non è convincente, al riguardo, l’opinione restrittiva di parte della dottrina, la quale assume che la notificazione della cartella di pagamento resti necessaria quando il ruolo funge, oltre che da strumento di riscossione, anche da atto d’imposizione, come tipicamente accade giustappunto in esito ai procedimenti di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, a norma, rispettivamente, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 36-ter, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis.

3.1. – La dichiarazione presentata dal contribuente, difatti, esaurisce da sola la fattispecie dell’accertamento dell’obbligazione tributaria e, in caso d’inadempimento del contribuente, costituisce di per sè titolo per la riscossione dell’imposta liquidata sulla scorta dei dati da essa desunti dalla dichiarazione stessa (Cass. 24 febbraio 2016, n. 3609).

L’obbligazione tributaria sorge col verificarsi del presupposto di fatto al quale è ricollegata l’emersione del tributo, a fronte della quale la successiva attività accertativa dell’amministrazione finanziaria attiene all’esercizio del diritto di credito e ha funzione ad essa strumentale: ed è per questo che l’amministrazione finanziaria può limitarsi al controllo della regolarità formale e della completezza della dichiarazione del contribuente, senza dover procedere con un atto di accertamento.

3.2. – E, coerentemente, per consolidata giurisprudenza (tra varie, Cass. 20 settembre 2017, n. 21804 e 18 settembre 2020, n. 19498) l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento emessa in seguito a liquidazione secondo procedure automatizzate delle dichiarazioni rese dal contribuente può essere assolto mediante il mero richiamo alle dichiarazioni medesime.

4. – E allora, nessun interesse aveva il curatore del fallimento alla caducazione della cartella perchè non notificatagli tempestivamente: ciò in quanto tale caducazione non sarebbe comunque idonea ad ostacolare o a impedire la presentazione della domanda di ammissione al passivo, che resta ammissibile.

5. – Ne risulta assorbito il terzo motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, là dove il giudice d’appello non ha valutato il primo momento del procedimento notificatorio.

6. – In accoglimento del ricorso, quindi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., per l’inammissibilità del ricorso introduttivo.

Le peculiarità dell’andamento processuale del giudizio comportano la compensazione di tutte le voci di spesa.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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