Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6845 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 22/03/2010), n.6845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31630/2006 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI 91,

presso lo studio legale CARABBA & PARTNERS, rappresentato e

difeso dagli avvocati VESCI GERARDO, ALBANESE LUCA, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCHE POPOLARI UNITE S.C.R.L.;

– intimata –

e sul ricorso 908/2007 proposto da:

BANCHE POPOLARI UNITE S.C.P.A. (già s.c.a.r.l.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato

MITTIGA ZANDRI PATRIZIA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CICOLARI ALESSANDRO, giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI 91,

presso lo studio legale CARABBA & PARTNERS, rappresentato e

difeso dagli avvocati VESCI GERARDO, ALBANESE LUCA, giusta delega a

margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4073/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/06/2006 R.G.N. 3316/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato VESCI GERARDO;

udito l’Avvocato CAGGESE MARGHERITA per delega PATRIZIA MITTIGA

ZANDRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Roma depositato il 20.9.02, G.M. impugnava il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla Banca Popolare di Bergamo in data 9.10.2001, del quale assumeva l’illegittimità sia sotto il profilo formale, sia per insussistenza di giusta causa e/o proporzionalità della sanzione.

In particolare, esponeva di essere stato assunto dalla Banca nel 1993 con qualifica di Quadro; di essere stato nominato Quadro Super nel 1994; di essere stato assegnato al servizio Fidi e Sviluppo nel 1995; di aver acquisito la qualifica di Funzionario con decorrenza dal 1.9.96; di avere assunto la responsabilità della Filiale di (OMISSIS) con decorrenza dal 16.6.97; che, in virtù dei suoi meriti, aveva ricevuto riconoscimenti di ordine economico e professionale ed aveva conseguito la promozione alla qualifica professionale di Funzionario di (OMISSIS); che a seguito di un’ispezione del 21.8.01 la Banca con lettera del 24.8.2001 gli aveva contestato disciplinarmente “gravi irregolarità”; che con lettera del 30.8.01 aveva respinto ogni accusa, procedendo ad una “compiuta ed esaustiva contestazione” delle irregolarità addebitate ed aveva chiesto di essere sentito oralmente a difesa; che tale richiesta era rimasta senza esito; che con lettera del 24.9.01 gli erano state contestate ulteriori irregolarità, alle quali aveva risposto con lettera del 9.10.01; che in data 27.9.2001, prima del completo decorso del termine difensivo, la Banca gli aveva chiesto in restituzione le chiavi della filiale, così di fatto estromettendolo dall’azienda.

Tutto ciò premesso, deduceva che il licenziamento era stato adottato in violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 5, non avendo la società dato ingresso alla sua richiesta di essere sentito oralmente; che un’ulteriore violazione procedimentale era consistita nell’avere la Banca imposto la restituzione delle chiavi della filiale prima dello scadere dei cinque giorni dalla contestazione; che il licenziamento era altresì illegittimo perchè tardivo rispetto alle operazioni contestate, anche tenuto conto che la Banca aveva modo di rilevare mensilmente, mediante il sistema di controllo SIC, i conti correnti e di segnalare eventuali anomalie esistenti; che era carente la giusta causa e comunque la sanzione era sproporzionata, anche in considerazione dell’elevato grado di professionalità e della correttezza dimostrati in precedenza dal ricorrente. Deduceva che il grave stress psichico prodotto dal licenziamento gli aveva arrecato danni alla salute e che era stato costretto a rientrare in Francia con scarse possibilità di trovare una valida occupazione.

Chiedeva quindi l’accertamento della inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro, il risarcimento dei danni psicofisico, biologico, morale e alla reputazione.

2. La Banca convenuta deduceva che le indagini avevano fatto emergere che il G. aveva ripetutamente concesso sconfinamenti di rilevante importo, in violazione del Regolamento Fidi e delle direttive aziendali, ed aveva ripetutamente effettuato erogazione di credito mediante l’utilizzo della competenza locale a singole controparti che avrebbero dovuto essere considerate unitariamente e di conseguenza costituite in gruppi economici, come stabilito dal Regolamento Fidi, evitando in tal modo la valutazione delle concessione da parte dell’organo superiore e comunque in violazione delle disposizioni del Regolamento; che erano state accertate gravi irregolarità nella concessione ed erogazione di diversi prestiti, a causa della incompleta o insufficiente documentazione delle pratiche, della non rintracciabilità di alcuni mutuatari, nonchè delle modalità di erogazione “assolutamente anomale”; che, sostanzialmente, il G. aveva consentito che un cliente, F.M., fosse “libero di agire nella filiale, accedendo ai dati della clientela ed operando su conti correnti per i quali non aveva alcuna autorizzazione” e l’operatività del F. su tali conti aveva avuto riflessi sulla veridicità sostanziale delle registrazioni dei dati nell’archivio unico informativo della c.d. normativa antiriciclaggio.

Deduceva che non vi era stata la violazione dell’art. 7 Stat. lav. per non avere il G. mai formulato in modo esplicito una richiesta di audizione orale, ma avendo solo riservato l’esercizio del relativo diritto; che l’allontanamento dal servizio mediante la richiesta di restituzione delle chiavi non costituiva altro che esercizio della facoltà di sospensione cautelare prevista dall’art. 36 CCNL; che la contestazione non era tardiva poichè il sistema SIC non poteva evidenziare i fatti emersi in istruttoria, avendo lo stesso ricorrente occultato la potenziale rilevanza delle situazioni dei clienti, attribuendo loro codifiche di rischio lievi.

3. Con sentenza in data 2.12.2003 il Tribunale di Roma dichiarava l’illegittimità del licenziamento e, per l’effetto, condannava la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di ordine economico.

Osservava il Tribunale che il provvedimento disciplinare era viziato per inosservanza delle garanzie procedimentali e segnatamente per avere la Banca irrogato la sanzione senza dare al lavoratore la possibilità di esporre oralmente le proprie ragioni, come dallo stesso specificamente richiesto ed anche al fine di meglio valutare l’elemento psicologico della condotta posta in essere, visto anche il corretto passato professionale del G..

4. Con ricorso depositato il 2.4.04 proponeva tempestivo appello, nella qualità di successore a titolo universale dell’originaria banca convenuta, la Banche Popolari Unite s.c.r.l. (nella quale la prima si era fusa) che lamentava l’erroneità dell’interpretazione seguita dal Tribunale, non avendo il ricorrente mai formulato in modo chiaro una richiesta di audizione orale e comunque avendo lo stesso già compiutamente esposto le proprie difese nella lettera del 30.8.01; nè istanze in tal senso erano state formulate successivamente nella lettera del 18.9.01 o in quella del 28.9.02, in risposta alla seconda lettera di contestazione disciplinare del 24.9.01 ; nemmeno in giudizio il G. aveva integrato i contenuti della difesa svolta nella originaria lettera di giustificazioni, limitandosi solo a fornire una diversa lettura degli eventi oggetto di contestazione. Ribadiva le proprie difese in merito all’esistenza della giusta causa di licenziamento e concludeva rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.

L’appellato, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione ad impugnare di Banche Popolari Unite s.c.r.l., sostenendo che il giudizio era stato promosso nei confronti della Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino e tale società si era costituita in giudizio con memoria del 2.1.2002; che solo con note difensive dell’11.11.03 era apparsa in giudizio la Banche Popolari Unite s.c.r.l., già Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino, assumendo di essere subentrata all’originaria convenuta a seguito di atto di fusione del 24.6.03, con effetto dal 1.7.03; che in tale data era avvenuta la fusione con il gruppo Banca Popolare Commercio e Industria, la quale aveva portato alla creazione della nuova capogruppo denominata B.P.U.; che, tuttavia, la Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino aveva scorporato la propria rete di sportelli, dando luogo alla Banca Popolare di Bergamo s.p.a. e, quindi, sempre dal 1.7.03 vi era stata l’operazione di conferimento di ramo di azienda bancario di BPB – CV e la costituzione della predetta Banca Popolare di Bergamo s.p.a.; che, avendo il G. sempre operato nel c.d. ramo banca e non rientrando la filiale di (OMISSIS) nel novero delle filiali o agenzie attribuite alla BPU, doveva ritenersi che la medesima fosse stata attribuita alla Banca Popolare di Bergamo s.p.a., come peraltro risultante anche da visure camerali.

Nel merito insisteva per il rigetto dell’appello; reiterava tutte le eccezioni e difese di primo grado rimaste assorbite.

Svolgeva appello incidentale per ottenere il risarcimento del danno biologico e dei danni da licenziamento ingiurioso.

5. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15 maggio – 16 giugno 2006 accoglieva l’appello principale, assorbito quello incidentale, e rigettava l’originaria domanda.

6. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’originario ricorrente.

Resiste con controricorso la parte intimata che propone anche ricorso incidentale cui ha resistito il ricorrente con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è articolato in sei motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce il difetto di legittimazione passiva della banca appellante con conseguente inammissibilità dell’appello da quest’ultima proposto e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Sostiene in particolare il ricorrente che, essendoci stato un trasferimento di ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività bancaria della società Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino s.c.r.l., poi fusa nella società B.P.U. – Banche Popolari Unite s.c.r.l., il rapporto di lavoro ricostituito a seguito della sentenza di primo grado doveva ritenersi parimenti ceduto e quindi la legittimazione passiva nel giudizio era passata alla società cessionaria, società Banca Popolare di Bergamo s.p.a., unica legittimata a proporre appello.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, come violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, la sua mancata previa audizione prima dell’adozione del licenziamento disciplinare e contesta l’interpretazione della Corte d’appello secondo cui la presentazione di esaustive giustificazioni scritte renda ultronea la richiesta di audizione.

Con il terzo motivo il ricorrente, ancora sotto il profilo della violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, deduce la tardività della seconda contestazione di addebito, quella comunicatagli con lettera del 24 sett. 2001.

Con il quarto motivo, sempre sotto il profilo della violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, il ricorrente deduce che il licenziamento (disciplinare) gli era stato intimato dalla società per fatti concludenti (mediante ingiunzione di restituzione delle chiavi della filiale in data 27 settembre 2001); ciò che era avvenuto prima dello spirare del termine di cinque giorni dalla (seconda) contestazione di addebito, anche se poi il licenziamento per iscritto gli era stato intimato il 9 ottobre 2001.

Con il quinto motivo il ricorrente nega la sussistenza degli addebiti contestatigli, non sussistendo le gravi irregolarità nella gestione del credito nella filiale di cui era responsabile e comunque tali fatti non integrano gli estremi della giusta causa.

Infine con il sesto motivo il ricorrente censura l’impugnata sentenza per aver disconosciuto il carattere ingiurioso del licenziamento.

2. Con il ricorso incidentale condizionato, consistente in un unico motivo, la società intimata deduce che il ricorrente, a seguito della prima contestazione degli addebiti, aveva fatto una mera riserva di formulare la richiesta di essere sentito; sicchè non sussisteva la dedotta violazione della regola procedurale prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 7.

3. I giudizi promossi con i due ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.

4. Il primo motivo del ricorso principale (sulla negata legittimazione ad appellare della società attualmente intimata) è infondato, pur dovendo puntualizzarsi la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.

Nel regime precedente alla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) la fusione societaria realizzava una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale (cfr, Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27183; Cass., sez. 3^, 13 marzo 2009, n. 6167); sicchè la società che risultava dalla fusione assumeva i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Ciò perchè in generale la società incorporata o le società partecipanti alla fusione paritaria, si estinguevano come soggetti di diritto, provocando una successione a titolo universale della società incorporante o della società risultante dalla fusione (Cass. 6 maggio 2005, n. 9432; Cass. 25 novembre 2004, n. 22236; Cass. 3 agosto 2005, n. 16194; Cass. 24 giugno 2005, n. 13695). Ed intatti l’art. 2504 bis c.c., comma 1, nella precedente formulazione, statuiva: “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte”. Il testuale riferimento alle “società estinte” aveva fatto parlare, a giurisprudenza e dottrina, di successione a titolo universale.

Quindi il giudizio proseguiva nei confronti della società risultante dalla fusione in ragione del generale disposto dell’art. 110 c.p.c., che disciplina appunto la successione nel processo del successore a titolo universale.

Dopo la riforma del diritto societario il tenore dell’art. 2504 bis c.c., comma 1, quale risulta modificato dal predetto D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 6, è diverso: “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione”.

La fusione tra società – si è ritenuto nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1^, 24 marzo 2006, n. 6686) – non determina più, nel caso di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l’unificazione per integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. La fusione, quindi, diventa una mera modifica che lascia sopravvivere tutte le società partecipanti alla fusione, sia pure con un nuovo assetto organizzativo reciprocamente modificato, e senza alcun effetto successorio ed estintivo. In altri termini la fusione configura una vicenda meramente evolutivo – modificativa dello stesso soggetto, allo stesso modo di quanto avviene con la trasformazione.

A maggior ragione, allora, in questa nuova prospettiva la società risultante dalla fusione è legittimata a proseguire il giudizio già pendente nei confronti della società partecipante alla fusione.

Nella specie la società risultante dalla fusione della Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino s.c.r.l., originaria convenuta in giudizio, con altre due banche nella nuova società B.P.U. – Banche Popolari Unite s.c.r.l., fusione fatta con atto pubblico del 24 giugno 2003 (in epoca quindi anteriore all’entrata in vigore del cit. D.Lgs. n. 6 del 2003, fissata dall’art. 10, nel 1 gennaio 2004), era legittimata, in quanto successore a titolo universale (art. 110 c.p.c.), a costituirsi nel giudizio di primo grado – così come ha fatto, senza peraltro contestazioni da parte del ricorrente e, dopo la sentenza di primo grado a sè sfavorevole, era parimenti legittimata a proporre appello.

La circostanza che, contestualmente alla fusione, ci sia stato anche il trasferimento di un ramo d’azienda – l’attività bancaria della società Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino s.c.r.l. alla società Banca Popolare di Bergamo s.p.a. – comporta sì, come correttamente deduce il ricorrente, che il suo rapporto di lavoro, riguardante proprio l’attività bancaria della Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino s.c.r.l., fosse da ritenersi trasferito anch’esso alla cessionaria Banca Popolare di Bergamo s.p.a., una volta ricostituito il rapporto stesso ad opera della sentenza di primo grado recante l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro per essere illegittimo il licenziamento. Ma ciò non ha fatto venir meno in alcun modo la legittimazione della società risultante dalla fusione, bensì si è aggiunta la legittimazione del successore a titolo particolare, qual era la società cessionaria del ramo d’azienda, stante appunto il disposto dell’art. 111 c.p.c., che, in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, al comma 2, conserva la legittimazione (attiva o passiva) del successore a titolo universale a proseguire il giudizio e a maggior ragione, nel nuovo regime della fusione societaria, del soggetto in cui si sia trasformato l’originario contraddittore; ed al comma 3, aggiunge che in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso.

Esattamente pertanto – anche se con correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., – la Corte d’appello ha ritenuto la legittimazione della società risultante dalla fusione, già costituita in primo grado, ad impugnare con atto d’appello la sentenza di primo grado a se sfavorevole.

5. Il secondo motivo è parimenti infondato, pur se, anche sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata va puntualizzata.

La L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, prescrive, come garanzia procedimentale in favore del lavoratore al quale il datore di lavoro intenda applicare una sanzione disciplinare, che quest’ultimo non possa adottare alcun provvedimento disciplinare non solo senza aver preventivamente contestato l’addebito al lavoratore, ma anche “senza averlo sentito a sua difesa”.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che questa specifica garanzia (la previa audizione a difesa) opera non già indistintamente, ma solo se il lavoratore abbia espressamente chiesto di essere sentito (Cass., sez. lav., 4 marzo 2004, n. 4435).

Però, una volta che l’espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, la sua previa audizione costituisce in ogni caso indefettibile presupposto procedurale che legittima l’adozione della sanzione disciplinare anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte; le quali per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione – sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni che il lavoratore stesso eventualmente aggiunga o precisi in sede di audizione.

Quindi – a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’appello che, pur traendo spunto da quanto affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 13 gennaio 2005, n. 488, che a sua volta richiama Cass., sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4187) in ordine alle richieste di audizione meramente dilatorie e generiche, ha introdotto una distinzione, ambigua e foriera solo di incertezze, ritenendo che il datore di lavoro possa omettere l’audizione pur richiesta del lavoratore allorchè le giustificazioni scritte siano di per sè esaustive – deve affermarsi, come principio di diritto, che il datore di lavoro, il quale intenda adottare una sanzione disciplinare, non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato ove quest’ultimo ne abbia fatto richiesta espressa contestualmente alla comunicazione, nel termine di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 5, di giustificazioni scritte, anche se queste siano ampie e potenzialmente esaustive. Cfr. Cass., sez. lav., 6 luglio 1999, n. 7006, che ha affermato che la tempestiva presentazione, da parte del lavoratore incolpato, di giustificazioni scritte non “consuma” l’esercizio del diritto di difesa allorchè vi sia la richiesta di audizione del lavoratore medesimo, sicchè permane l’obbligo del datore di lavoro di sentire oralmente il dipendente prima di irrogare la sanzione disciplinare; obbligo questo che – va ora ulteriormente precisato – permane in ogni caso, in presenza di espressa richiesta di audizione, anche se le giustificazioni scritte apparissero già di per sè ampie ed esaustive. Non di meno il decisum della Corte d’appello è nella specie corretto perchè, come ha fondatamente dedotto la società resistente (che sul punto ha svolto anche ricorso incidentale), risulta testualmente dalla stessa sentenza impugnata – ed è pacifico tra le parti che il ricorrente, nel fornire le giustificazioni scritte alla prima lettera di contestazione degli addebiti, ebbe ad aggiungere: “mi riservo il diritto di poter parlare oralmente alla Direzione Generale”. Quindi egli si era meramente riservato di esercitare la facoltà di chiedere l’audizione a difesa; e a seguito della seconda lettera di contestazione degli addebiti, pur formulando ulteriori giustificazioni scritte, non scioglieva la riserva e non chiedeva l’audizione a difesa (circostanza anche questa pacifica tra le parti).

In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 16 settembre 2000, n. 12268) ha affermato – e qui ribadisce – che, qualora, a seguito della contestazione di un addebito disciplinare, il lavoratore fornisca, alla scadenza dei cinque giorni a tal fine a sua disposizione, una giustificazione scritta e intenda al contempo essere sentito, lo stesso ha l’onere di comunicare la propria volontà in termini univoci, a tutela dell’affidamento del datore di lavoro (in quel caso, molto simile al caso di specie, il lavoratore aveva reso giustificazioni scritte riservandosi “di meglio esporre l’intera situazione in un opportuno colloquio con codesta Direzione Generale”; questa Corte, in applicazione dell’esposto principio, ha confermato la decisione di merito secondo cui la richiesta di audizione personale era ipotetica ed eventuale e non effettiva e il datore di lavoro non aveva l’obbligo di darvi seguito).

In conclusione esattamente la Corte d’appello, seppur con motivazione bisognevole della puntualizzazione sopra esposta, ha ritenuto non violato il disposto della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2, cit., nella parte in cui prescrive la previa audizione del lavoratore incolpato.

6. Il terzo motivo del ricorso (concernente la contestata tempestività della contestazione dell’addebito) è anch’esso infondato.

Va ribadito quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 22 ottobre 2007, n. 22066) secondo cui nel licenziamento per giusta causa la necessaria immediatezza della contestazione disciplinare rispetto ai fatti che lo giustificano va intesa in senso relativo e può, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo necessario per l’accertamento e la valutazione di tali fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un’unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell’organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell’organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicchè risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti.

Nella specie motivatamente la Corte d’appello ha tenuto conto della complessità della ricostruzione delle operazioni di concessione di fidi da parte della filiale di cui era responsabile il ricorrente e quindi, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, ha ritenuto la tempestività della (duplice) contestazione degli addebiti effettuata di seguito all’ispezione interna sulla contabilità della filiale stessa.

7. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso.

La determinazione della banca datrice di lavoro di esigere dal lavoratore ricorrente la consegna delle chiavi della filiale di cui quest’ultimo era responsabile, nel ristretto periodo di tempo (cinque giorni dalla contestazione per iscritto dell’addebito) in cui è precluso, dall’art. 7, comma 5, cit., l’applicazione di provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, costituisce una condotta materiale suscettibile di valutazione da parte dei giudici di merito, non censurabile in sede di legittimità.

Nella specie la Corte d’appello, tenuto anche conto che dopo qualche giorno è stato intimato al ricorrente il licenziamento, ha ritenuto motivatamente che la menzionata consegna delle chiavi avesse una finalità meramente cautelare, mentre la determinazione di recedere dal rapporto era contenuta solo nel successivo (di pochi giorni) licenziamento disciplinare, intimato nel rispetto del termine dilatorio suddetto; apprezzamento questo in fatto che – si ripete – non è censurabile in sede di legittimità essendo assistito da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

7. Per analoga ragione è infondato altresì il quinto motivo di ricorso.

La Corte d’appello, con una motivazione molto puntuale e dettagliata, ha esaminato la gestione della filiale suddetta da parte del ricorrente riscontrando, come risultante documentalmente dalla ispezione interna disposta dalla banca, una serie di violazioni delle disposizioni regolamentari interne quanto alla erogazione del credito oltre i limiti consentiti, concludendo, come valutazione complessiva, che il complesso delle operazioni bancarie esaminate rivelava che “il G. prestò un atteggiamento non già di vigilanza e controllo, ma addirittura di collaborazione, omettendo quanto alle pratiche di prestito – di acquisire tutta le documentazione richiesta ai fini istruttori, erogando in definitiva il prestito ad enti risultati inesistenti presso le sedi indicate (e quindi sostanzialmente riconducibili a nominativi di comodo) e consentendo poi al (…) di accreditare i relativi importi su conti correnti facenti capo ai suoi interessi (operazioni solo successivamente ripianate)”.

Correttamente la Corte d’appello ha considerato il comportamento del ricorrente, responsabile di una filiale della banca, in base alla diligenza richiesta, ex art. 2104 c.c., dalla natura della prestazione dovuta, la cui inosservanza, nel particolare settore del lavoro bancario, specialmente se reiterata e concretantesi in numerose operazioni irregolari, senza rispettare le precise istruzioni del datore di lavoro, può essere lesiva e dell’immagine della banca e dell’essenziale affidamento che quest’ultima ripone nella lealtà e correttezza dei propri dipendenti (cfr. Cass., sez. lav., 27 maggio 1998, n. 5258).

Nè la Corte d’appello si è sottratta alla valutazione di gravità degli addebiti avendo motivatamente affermato che i fatti ascritti al ricorrente (reiterate irregolarità nell’erogazione del credito) erano consapevoli e volontari ed assurgevano a gravità tale da giustificare il recesso datoriale, in considerazione dell’inerenza del comportamento a fasi pertinenti all’esercizio delle funzioni di preposto alla erogazione del credito e di responsabile di filiale. In sintesi – ha ritenuto la Corte d’appello – l’operato del ricorrente si è svolto in evidente difformità alle disposizioni e direttive della società datrice di lavoro, sì da esporre la stessa a rischi nello svolgimento della sua attività creditizia, con evidente compromissione del vincolo fiduciario instaurato tra le parti e legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro.

8. Infondato è infine il sesto motivo di ricorso.

Questa Corte (Cass., sez. lav., 11 giugno 2008, n. 15469) ha affermato – e qui ribadisce – che il licenziamento ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore, che da luogo al risarcimento del danno, non si identifica con la mancanza di giustificatezza, bensì nelle particolari forme o modalità offensive del recesso datoriale, le quali vanno rigorosamente provate unitamente al lamentato pregiudizio.

Nella specie la Corte d’appello, con una valutazione (ancora una volta) di merito non censurabile in sede di legittimità, ha escluso che fossero emerse circostanze che denunciassero il carattere ingiurioso del licenziamento; nè il ricorrente ha dedotto elementi di fatto non esaminati dalla Corte d’appello che avrebbero potuto condurre ad una diversa valutazione.

9. Il ricorso principale va quindi rigettato con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e delle rilevate parziali inesattezze dell’impugnata sentenza la cui motivazione è stata in parte corretta ex art. 384 c.p.c.) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

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