Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6845 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 11/03/2021), n.6845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16776 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

s.r.l. T.T.L. Tecno Tempranova Lombarda e s.r.l. HTE Heat Treatment

Engineering, in persona del rispettivi liquidatori pro tempore,

rappresentati e difesi, giusta procure speciali in calce al ricorso,

dagli avvocati Tommaso Landi, Simona Montorfano e Luca Vianello,

elettivamente domiciliatisi presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, al Lungotevere Marzio, n. 1;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 29 gennaio 2013, n.

19/30/2013;

udita la relazione resa nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Emerge dagli atti che la s.r.l. H.T.E., controllata al 100% dalla s.r.l. T.T.L., aveva emesso il 31 dicembre 2005 nei confronti della controllante una fattura relativa all’acconto concernente la fornitura a questa di un impianto, che il pagamento dell’importo relativo era stato regolato per compensazione tra debiti e crediti delle due società e che la s.r.l. T.T.L. aveva detratto l’iva indicata in fattura, sicchè aveva chiuso a credito la liquidazione periodica del dicembre 2005. Senonchè nel 2006 la H.T.E. ha fornito il macchinario a un’altra società, la s.p.a. Locafit, dopo di che ha emesso nei confronti della T.T.L. una nota di credito con la quale ha stornato la fattura di acconto, in tal modo neutralizzando presupposto impositivo ed esigibilità dell’iva relativa. Per il 2005 la H.T.E. non ha comunque pagato alcuna imposta, perchè l’iva a debito che emergeva dalla fattura di acconto era stata assorbita nella liquidazione periodica di dicembre 2005 da un credito di ammontare superiore.

L’Agenzia delle entrate, facendo leva sull’incongruenza dei dati contabili incrociati, sull’anomalia dei tempi di emissione della nota di credito, successiva alla fornitura e alla fatturazione del bene alla s.p.a. Locafit, sul vantaggio fiscale conseguente allo slittamento dei versamenti periodici e sul totale assorbimento dei debiti iva scaturente dalla condotta delle due società, ha recuperato per il 2005 l’iva oggetto della detrazione, operata dalla T.T.L., dell’iva di rivalsa ad essa addebitata con la fattura di acconto e per il 2006 ha chiesto alla H.T.E. il pagamento dell’iva esposta nella fattura in questione, sostenendo che la nota di credito dovesse essere disconosciuta.

Le società hanno impugnato gli avvisi che ne sono scaturiti, senza successo in primo grado.

La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello da esse successivamente proposto, ritenendo che l’Agenzia avesse assolto l’onere probatorio che doveva osservare.

Contro questa sentenza propongono ricorso le due società per ottenerne la cassazione, che affidano a due motivi, il primo dei quali articolato in due subcensure, cui l’Agenzia delle entrate risponde con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo e col secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perchè concernenti la medesima censura sotto diverse angolazioni, le società lamentano:

– la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 3, e dell’art. 1241 c.c., là dove il giudice d’appello per un verso ha trascurato che nel caso in cui i rapporti dare-avere siano stati definiti mediante compensazione, la relativa fattura dev’essere emessa nella data in cui, per effetto dell’accordo raggiunto dalle parti, si verifica l’estinzione del credito e, per altro verso, non ha applicato l’istituto della compensazione, il quale richiede soltanto la contemporanea esistenza di crediti contrapposti (primo motivo);

– l’omessa motivazione in ordine all’eccezione da loro mossa concernente l’esistenza e la corretta applicazione dell’istituto della compensazione ex art. 1241 c.c. (secondo motivo).

In particolare, le ricorrenti rimarcano che il credito vantato dalla H.T.E. nei confronti della T.T.L. in relazione alla programmata fornitura dell’impianto era stato compensato col credito che T.T.L. vantava nei confronti della H.T.E. La compensazione avrebbe determinato per l’ammontare corrispondente il pagamento anticipato della prestazione e, per conseguenza, l’insorgenza dell’obbligo di fatturazione in relazione dell’acconto così ricevuto; e la regolarità della fattura d’acconto si sarebbe riverberata sulla legittimità della successiva nota di credito.

2. – La censura complessiva è infondata.

In fatto è pacifico che:

– la H.T.E. ha emesso una fattura in relazione a un acconto che assume ricevuto dalla T.T.L. in relazione alla programmata fornitura di un impianto industriale;

– il macchinario è stato in realtà fornito a una società terza, la s.p.a. Locafit;

– successivamente a quest’operazione, la H.T.E. ha emesso in favore della T.T.L. una nota di credito con la quale ha annullato la fattura di acconto.

L’Agenzia sostiene che sin dal principio, come di consueto nelle condotte delle due società, la prestazione era destinata alla Locafit e non già alla T.T.L., tanto che la nota di credito è stata emessa non già prima della fornitura a Locafit, come sarebbe dovuto ragionevolmente avvenire a fronte della risoluzione di un contratto preliminare in precedenza stipulato tra H.T.E. e T.T.L., ma soltanto dopo. Aggiunge poi che la prassi delle due società, appartenenti al medesimo gruppo, anche in altri casi era costante: si procedeva a fatturare un acconto, ad adempiere mediante compensazione, a detrarre l’iva di rivalsa, a cedere a un terzo il bene e a emettere una nota di credito a storno dell’acconto fatturato dopo diversi mesi.

2.1. – Il giudice d’appello ha fatto leva sull’incongruenza dei dati contabili incrociati, sull’anomalia della nota di credito, sul vantaggio derivante dallo slittamento dei versamenti periodici e sul totale assorbimento dei debiti, giungendo a ritenere provato l’abuso realizzato con le operazioni in questione: si legge difatti in sentenza che “Sotto il profilo probatorio, l’Ufficio ha assolto il proprio onere in ordine all’abuso posto in essere…”, tradottosi in “…un indebito vantaggio fiscale nell’interesse delle appellanti”.

2.2. – Quest’accertamento è destinato a restare fermo, perchè non è incrinato dalle deduzioni del ricorso, col quale le società si sono limitate a far leva sulle schede contabili “attestanti la contestuale esistenza di crediti contrapposti”.

La compensazione al più prova il pagamento dell’acconto, ma non incide sul quadro complessivo delineato dal giudice d’appello, che coinvolge l’emissione della successiva nota di credito e lo slittamento dei versamenti periodici.

3. – E questo accertamento, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, esclude la possibilità per l’emittente della fattura, ossia per H.T.E., di stornarla, promuovendo, come invece ha fatto, la procedura di variazione dell’imponibile.

3.1. – E ciò perchè questa possibilità postula che colui che ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede o abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito fiscale (Corte giust. 13 marzo 2014, causa C-107/13, FIRIN 00D, punto 55; Corte giust. 31 gennaio 2013, causa C-643/11, LVK-56, punto 48; da ultimo, quanto alla rilevanza della buona fede, Corte giust. 2 luglio 2020, causa C-835/18 e, con riguardo alla necessità di eliminazione del rischio di perdita di gettito fiscale, Corte giust. 8 maggio 2019, causa C-712/17).

Laddove, nel caso in esame, l’accertato abuso esclude la buona fede e l’avvenuto esercizio del diritto di detrazione da parte della T.T.L., nel quadro dell'”…indebito vantaggio fiscale nell’interesse delle appellanti” scaturente, secondo il giudice d’appello, dalla condotta accertata, ha concretizzato il rischio di perdita di gettito fiscale. D’altronde, aggiunge la Corte di giustizia, “…fintantochè l’acconto non sia stato restituito dal fornitore, la base imponibile dovuta da quest’ultimo a titolo dell’incasso di tale acconto non può essere ridotta ai sensi del combinato disposto della Dir. n. 112 del 2006, artt. 65, 90 e 193” (punto 56 della sentenza in causa C-107/13, cit.); mentre le società si limitano a far leva sulla compensazione, senza neanche allegare che l’acconto sia stato poi restituito.

3.2. – Resta quindi ferma l’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, sul punto corrispondente alla sesta direttiva, art. 21, n. 1, lett. c), secondo cui chiunque esponga l’iva in una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci è debitore di tale imposta (in termini, vedi, in particolare, Cass. 13 maggio 2016, n. 9845).

4. – Per altro verso, l’accertamento contenuto in sentenza legittima per l’anno 2005 il recupero dell’iva detratta in relazione all’acconto versato in vista di un’operazione che poi non si è realizzata: il giudice d’appello, mediante la ricostruzione della condotta abusiva, ha enunciato gli elementi oggettivi in base ai quali il committente/acquirente, al momento del pagamento dell’acconto, sapeva o non poteva ragionevolmente ignorare che la realizzazione dell’operazione non sarebbe avvenuta (in termini, Cass. 3 ottobre 2019, n. 24671 e, quanto alla giurisprudenza unionale, Corte giust. 31 maggio 2018, causa C-660 e C-661/16).

5. – Il ricorso è quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna le società ricorrenti a pagare le spese, che liquida in Euro 7200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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