Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6845 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6845 Anno 2016
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 237-2014 proposto da:
SCANDURRA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato RITA
BRUNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato

GAETANO ALOISI

MAUGERI con studio in ACIREALE, PIAZZA GARIBALDI 28 giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrentecontro

T

FALLIMENTO A.S. ACIREALE CALCIO S.R.L., COMUNE DI

L

ACIREALE, PRINCIPATO CAMILLO, PAPPALARDO SEBASTIANO, GRASSO
PIETRO, SAMPERI EMANUELE, CASELLA ANTONINO BARTOLOMEO,

OIC POLIMENI SANTO;
,

12{?

– intimati avverso la sentenza n. 776/2013 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata 1’11/04/2013, R.G.N.

1536/2006;

Data pubblicazione: 08/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/01/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato GAETANO ALOISI MAUGERI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
ALBERTO CARDINO, che ha concluso per

Generale Dott.

l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, con
sentenza del giugno 2006, in parziale accoglimento delle
domande proposte da Salvatore Scandurra per i danni patiti in
occasione dell’incontro di calcio Acireale-Palermo del 6
dicembre 1998 (allorquando veniva colpito da un razzo
lanciato dal lato

opposto dello stadio a quello in cui si

trovava come spettatore, riportando gravi lesioni personali),
condannò l’A.S. Acireale Calcio s.r.1., organizzatore
dell’incontro e responsabile

ai

sensi dell’art. 2050 cod.

civ., in solido con i “diretti responsabili dai fatti
occorsi” (Camino Principato, Sebastiano Pappalardo, Pietro
Grasso, Emanuele Samperi e Antonio Bartolomeo Casella) al
pagamento in favore dell’attore della somma, a titolo
risarcitorio, di euro 399.948,00, oltre accessori e spese di
lite; rigettò la pretesa spiegata nei confronti del Comune di

Acireale, in

quanto, “in qualità

di mero proprietario

dell’impianto sportivo, non poteva essere chiamato a
rispondere dei danni che derivano a terzi per l’operato del
gestore nell’ambito di una attività organizzata in quanto a
tempi e modi”.
2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione, in
via principale, l’A.S. Acireale Calcio s.r.l. e, in via
incidentale, Salvatore Scandurra ed il Comune di Acireale.

La Corte di appello di Catania,

con

sentenza resa

pubblica 1’11 aprile 2013, rigettava il gravame dello
Scandurra, ritenendo, di conseguenza, di non dover provvedere

2

l. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il

su quello del Comune di Acireale, svolto a titolo di manleva
nei confronti dell’A.S. Acireale.
2.1. – La Corte territoriale escludeva che il Comune
dovesse essere considerato “responsabile solidale”, quale
ente proprietario dello stadio, sul presupposto (posto a
fondamento della pretesa avanzata nei confronti dell’ente
dallo Scandurra) che “avrebbe dovuto accertarsi che l’A.S.

assicurativa, cui l’associazione si era in precedenza
obbligata”, osservando che la corresponsabilità derivava
dall’imputabilità del fatto illecito “a più persone per
essere la condotta comune o per ciascuna comunque concorso a
cagionare il danno”, là dove ciò che, nella specie, non
poteva “in radice” ipotizzarsi era “il collegamento tra le
lesioni subite dallo Scandurra e la mancanza di copertura
assicurativa”.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre
Salvatore Scandurra sulla base di due motivi.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati Comune
di Acireale, Fallimento A.S. Acireale Calcio s.r.1., Camillo
Principato, Sebastiano Pappalardo, Pietro Grasso, Emanuele
Samperi, Antonio Bartolomeo Casella e Santo Polimeni,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con il primo mezzo à denunciata, ai sensi dell’art.
360, primo coma, n. 5, cod. proc. civ., “omessa e, comunque,
insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio”.
Il ricorrente premette che il “danno economico” da esso
patito, “che ha portato alla condanna per il suo
risarcimento”, sarebbe “attribuibile –

in

solido – ad

entrambe le parti obbligate, in funzione del contratto di
gestione dell’impianto e, dunque, all’A.S. Acireale Calcio
s.r.l. per i motivi di cui alla sentenza ed al Comune di
Acireale (Ente di diritto pubblico) per non aver
diligentemente verificato la perfetta esecuzione del
3

Acireale Calcio s.r.l. avesse stipulato la polizza

contratto”, così da impedire ad una società sportiva
“contrattualmente inadempiente” di “proseguire nella
conduzione gestionale di un bene pubblico realizzando un tale
gravissimo danno per la rappresentata

collettività

(cittadini/spettatori)”.
Sicché, vi sarebbe stata “omessa pronuncia su alcuni dei
motivi di appello (corresponsabilità dell’Ente pubblico

di secondo grado, deducibile con ricorso per cassazione “per
violazione dell’art. 115 c.p.c.”, dovendo il giudice porre a

fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
1.1. – Il motivo è manifestamente inammissibile.
Esso è prospettato come vizio di motivazione (peraltro,
già in modo inammissibile perché in ragione del paradigma
dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nel testo
antecedente alla novella legislativa del 2012, che, invece,
trova piena applicazione nella specie, essendo la sentenza
impugnata stata pubblicata nell’aprile 2013), là dove,
contraddittoriamente, sembra veicolare un vizio di “omessa
pronuncia” sui motivi di appello, senza tuttavia postulare la
nullità della sentenza (per violazione dal principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato in sede di gravame,
di cui al combinato disposto degli artt. 112 e 345 cod. proc.
civ.), ma insistendo su una violazione dell’art. 115 cod.
proc. civ. (e del principio della decisione in base alle
prove dedotte dalle parti) e su una, soltanto con essa
congruente, critica di insufficiente motivazione, tanto da
non consentire di apprezzare l’esistenza di una sostanziale
censura di

error in procedendo e

così di poter addivenire

(alla stregua dell’orientamento confermato da Case., sez.
un., 24 luglio 2013, n. 17931) ad uno scrutinio sul fondo di
essa.
Peraltro, l’inammissibilità del mezzo deriva anche dal
fatto che esso prospetta una tesi (quella di una
responsabilità del Comune, proprietario dello stadio, per
4

proprietario)”, integrante un difetto di attività del giudice

omessa vigilanza sulla società sportiva nell’adempimento, da
parte di quest’ultima, agli obblighi assicurativi) rispetto

alla quale non solo manca di evidenziare, con precisione,
quali fossero le specifiche allegazioni che avevano sorretto
la domanda svolta con l’originario atto di citazione e quali
le ragioni puntualmente fatte valere in sede di gravame, ma
anche, e soprattutto, prescindendo dai precipui contenuti

calcio e del Comune tra di loro e della società di calcio
rispetto all’obbligo assicurativo)

dei quali invoca la

rilevanza.

Carenza viepiù significativa a fronte della ratio
decidéndi della sentenza impugnata, che ha escluso la
(cor)responsabilità del

Comune di Acireale in assenza di

nesso causale tra le lesioni patite dallo Scandurra a seguito
del razzo lanciato nello stadio durante un incontro di calcio
e la assenza di copertura assicurativa da parte della società
di calcio organizzatrice dell’incontro per i danni subiti da
terzi in occasione di manifestazioni sportive.
Sicché, il ricorrente avrebbe dovuto idoneamente
prospettare che, in primo e secondo grado, aveva allegato e
dimostrato che obblighi contrattuali inter alios ridondavano
sulla sua situazione giuridica in modo diretto (semmai, come
terzo beneficiario del contratto o dei contratti) o indiretto
(eventualmente, in base ad una cogente facoltà del Comune,
derivante dai predetti obblighi, di impedire lo svolgimento
degli incontri sportivi in assenza di copertura
assicurativa); ciò che, invece, è del tutto mancato in questa
sede in ragione della genericità e non pertinenza delle
censure svolte.
2.

Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art.

360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa
applicazione di norme di diritto”.
La Corte territoriale, diversamente dallo steso
Tribunale che aveva disposto la compensazione integrale,
5

degli obblighi contrattuali e/o legali (della società di

avrebbe errato a condannare esso Scandurra al pagamento delle
spese di lite del secondo grado in favore del Comune di
Acireale, che era invece corresponsabile del danno patito da
esso attore per omessa verifica dell’esatto adempimento
contrattuale da parte dell’A.S. Acireale Calcio ed aveva
resistito con mala fede in sede di gravame.
2.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

dell’art. 91 cod. proc. civ., ha condannato lo Scandurra al
pagamento delle spese del grado in favore del Comune di
Acireale (costretto a resistere all’appello principale) in
ragione del principio della soccombenza, essendo, quindi, la
relativa statuizione sindacabile in sede di legittimità nei
soli casi di violazione di legge, che si verificherebbe
nell’ipotesi (non ricorrente nella specie) in cui,
contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 cod. proc.
civ., le stesse venissero poste a carico della parte
totalmente vittoriosa (tra le altre, Caso., 16 marzo 2006, n.
5828).
Del resto, risulta irrilevante che il Tribunale abbia
ritenuto di compensare le spese di primo grado tra le
medesime parti, pur essendo lo Scandurra rimasto soccombente,
trattandosi di valutazione discrezionale (tra le tante,
Caos., 18 giugno 2003, n. 9707), alla quale, dunque, il
secondo giudice non era tenuto.
3. – Il ricorso va, dunque, rigettato.
Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione delle
spese del presente giudizio di legittimità in assenza di
attività difensiva da parte degli intimati.
Il ricorrente per cassazione ammesso al patrocinio a
spese dello Stato (come nella specie) non è tenuto, in caso
di rigetto dell’impugnazione, al versamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art.
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.,
2 settembre 2014, n. 18523).
6

La Corte territoriale, in corretta applicazione

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
rigetta il ricorso.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio dalla
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in
data 19 gennaio 2016.
-tensore

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Il Consiglier

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