Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6845 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26697-2020 proposto da:

F.K., elettivamente domiciliata in ROMA, V. GINO FUNAIOLI

54/56, presso lo studio dell’avvocato MURATORI FRANCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTARDI RICCARDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1109/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MONDINI

ANTONIO.

avverso la sentenza n. 5347/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MONDINI

ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. F.K., lamentando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 112 c.p.c., ricorre per la cassazione del capo della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha compensato le spese del giudizio di appello con l’affermazione che la parte appellata -per intero soccombente- non si era costituita;

2.11Agenzia delle Entrate non si è costituito;

3. il contribuente ha depositata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.per regola generale stabilita dall’art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza. L’art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla 1.69 del 2009), ne consentiva la compensazione in caso di soccombenza reciproca e, oltre, ove vi fossero “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere indicate esplicitamente nella motivazione”.

2. al di fuori del caso della reciproca soccombenza, “le gravi ed eccezionali ragioni” per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 12 dicembre 2019, n. 32763, Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019);

3. il fatto che la parte soccombente sia rimasta contumace non integra -al contrario di quanto assunto dalla CTR- ragione (grave ed eccezionale) di compensazione delle spese. Si tratta di circostanza irrilevante;

4. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al capo relativo alle spese, e la causa deve essere rimessa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del grado d’appello, in favore del contribuente, nonché per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese del giudizio di appello e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

 

 

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