Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6844 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. I, 24/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 24/03/2011), n.6844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di ANGRI, in persona del sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Salerno, alla via Gen. Amendola 36, presso lo studio

dell’avv. Edilberto Ricciardi, rappresentato e difeso dall’avv.

ANASTASIO LUIGI, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S., P.O., elettivamente domiciliati

in Roma, alla via Costanza 27, presso lo studio dell’avv. Elisabetta

Marini, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio D’Auria, come da

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 512/04 della Corte d’Appello di Salerno,

emessa il 22.6.04, depositata il 13.10.04;

udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del

21.1.2011 dal Consigliere Dott. Magda Cristiano;

uditi gli avv.ti D’Auria e Anastasio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e l’inammissibilita’ di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 13.10.04, pronunciando nei giudizi riuniti di opposizione alla stima proposti dai coniugi D.S. e P.M. nei confronti del Comune di Angri, ritenute procedibili le domande e fatta applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis: 1) ha liquidato in Euro 106.200,00 l’indennita’ dovuta agli attori per l’esproprio di un appezzamento di terreno di loro proprieta’ censito al catasto al f.

12 part. 1510, 1511 e 1513, di complessivi mq. 2655, occupati per mq.

1223 con ordinanza sindacale del 2.4.98 e per i residui mq. 1532 con tre distinti decreti dirigenziali del 31.10.2000; 2) ha liquidato l’indennita’ di occupazione in misura corrispondente agli interessi legali annui dal 3.4.98 all’11.10.01 sulla somma di Euro 44.000,00 e dal 31.10.2000 al 19.6.03 sulla somma di Euro 62.200,00; 3) ha condannato il Comune a versare presso la Cassa DD.PP. le differenze a credito degli aventi diritto fra le somme liquidate, maggiorate degli interessi legali, e quelle, eventualmente gia’ depositate per i medesimi titoli; 4) ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali.

Il Comune di Angri ha proposto ricorso a questa Corte per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi. D.S. e P.I. hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale, cui il Comune ha a sua volta resistito con controricorso.

I coniugi D. hanno inoltre depositato memoria (che fa riferimento anche al ricorso n. 26410/05, sull’erroneo presupposto che lo stesso, ancorche’ da essi proposto contro una diversa sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sia stato riunito a quelli relativi al presente giudizio), con la quale hanno chiesto la rideterminazione delle indennita’, stante la declaratoria di illegittimita’ costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale.

1) Con il primo motivo di ricorso il Comune di Angri, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 19 cosi’ come modificato dalla L. n. 10 del 1977, art. 14 nonche’ vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata, lamenta che la Corte territoriale abbia dichiarato procedibili le domande sulla scorta del mero rilievo della sopravvenienza dei decreti di esproprio. Asserisce che il primo giudizio, con il quale i ricorrenti avevano chiesto la determinazione delle indennita’ di occupazione e di esproprio per la porzione del suolo di loro proprieta’ occupata con ordinanza sindacale del 2.4.98, era stato introdotto con citazione del 24.2.010, anteriore sia alla comunicazione della stima dell’indennita’ definitiva sia all’emissione del decreto di esproprio, avvenuta il 1.10.01, ed era pertanto sicuramente “improponibile” ed aggiunge che, a ragione di tale “improponibilita’”, il giudice del merito non solo non avrebbe potuto riunire tale giudizio a quello successivo, ma avrebbe dovuto dichiarare quest’ultimo “travolto” dal primo, “con ogni conseguenza di legge”. Rileva, infine, che la sentenza impugnata e’ errata anche laddove confonde le date di emissione dei decreti di occupazione con quelle di emissione dei decreti di esproprio.

2) Con il secondo motivo, il Comune, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis L. n. 865 del 1971, art. 19 nonche’ vizio di omessa motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia acriticamente aderito alle conclusioni del ctu nominato in corso di causa, senza tener conto dei rilievi da esso mossi all’elaborato peritale. Deduce, in particolare, che la Corte, confidando sulle errate valutazioni del ctu, avrebbe erroneamente escluso che potesse operare la detrazione del 40% di cui all’art. 5 bis citato, in quanto, tenuto conto degli effettivi indici di edificabilita’ del terreno e della sua ubicazione, e considerato altresi’ che il valore dell’area ai fini ICI era stato accertato in Euro 29,44 (gia’ L. 57.000) al mq., l’indennita’ offerta, determinata proprio in base a tale valore, era congrua.

3) Con l’unico motivo di ricorso incidentale, i coniugi D. deducono violazione della L. n. 2359 del 1865 e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nonche’ vizio di omessa motivazione della sentenza e lamentano che la Corte di merito, tralasciando di prendere in considerazione i rilievi da essi svolti, abbia aderito alle errate conclusioni del ctu che, dopo aver eseguito la stima sia col metodo sintetico sia col metodo analitico, ha mediato i due diversi valori risultanti, ai fini del calcolo dell’indennita’.

4) Il primo motivo del ricorso principale e’ infondato e deve essere respinto.

Va innanzitutto rilevato che, con la sentenza n. 470 del 1990, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della L. n. 835 del 1971, art. 20, comma 4 cosi’ come modificato dalla L. n. 10 del 1977, art. 14 nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall’art. 16, dell’indennita’ di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consentiva ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione.

Venuta meno la condizione di procedibilita’ prevista dalla norma dichiarata incostituzionale, la domanda di determinazione della predetta indennita’, che e’ domanda distinta ed autonoma da quella di determinazione dell’indennita’ di esproprio, puo’ essere proposta con decorrenza dalla data dell’occupazione.

La domanda di determinazione dell’indennita’ di occupazione della porzione occupata in forza dell’ordinanza sindacale 2.4.98, proposta dai coniugi D. con l’atto di citazione notificato 24.2.01, era pertanto sicuramente procedibile.

Il Comune non contesta, poi, che alla data di notifica del secondo atto di citazione, con il quale gli A. ribadirono (fra l’altro) la domanda, formulata anche nel precedente giudizio, di determinazione dell’indennita’ di esproprio della medesima porzione, il relativo decreto fosse stato gia’ emesso.

Ne consegue che (al di la’ del rilievo che il provvedimento di riunione ha natura ordinatoria e non e’ sindacabile in sede di legittimita’) pienamente giustificata, ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c., era la riunione delle due cause, parzialmente connesse ed aventi, in parte, anche identico petitum.

Va infine rilevato che l’eventuale errore compiuto dalla Corte di merito nell’individuazione delle date di emissione dei decreti di esproprio, asseritamente confuse con quelle di emanazione dei decreti di occupazione, non ha influito sulla decisione: il ricorrente e’, pertanto, privo di interesse a censurarla sul punto.

5) Il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo di ricorso incidentale, con i quali le parti si dolgono dell’acritica adesione della Corte alle conclusioni del ctu, possono essere congiuntamente esaminati e vanno dichiarati entrambi inammissibili.

Il principio secondo il quale in sede di legittimita’ non possono essere prospettati nuovi temi di dibattito, non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi di merito, trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del ctu (e con esse alla sentenza che, come nel caso di specie, le abbia recepite in sede di motivazione).

Ne consegue che, poiche’ la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento ai rilievi svolti nei due motivi in esame, il Comune di Angri ed i coniugi D., in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, avrebbero dovuto indicare con puntualita’ gli atti del procedimento di merito in cui li avevano formulati, riportandone i brani o quantomeno rinviando alle pagine di riscontro, onde consentire a questa Corte di operare il dovuto controllo circa la tempestivita’ e la veridicita’ delle loro asserzioni (cfr, fra molte, Cass. nn. 12988/010, 12984/06, 3105/04).

Il ricorrente principale e quelli incidentali, invece, non solo hanno omesso di richiamare gli atti del giudizio di primo grado nei quali hanno specificamente contestato le conclusioni del ctu (risultando del tutto irrilevante la mera deduzione dell’avvenuta loro generica “impugnazione”), ma non hanno neppure dedotto di averle effettivamente contestate sotto i profili in questa sede illustrati.

L’inammissibilita’ del ricorso incidentale non consente di ritenere che, alla data di emissione della sentenza n. 348/07 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis fosse ancora in contestazione da parte dei coniugi D. la misura delle indennita’. E’ pertanto precluso l’esame della domanda di rideterminazione di tali indennita’ formulata dai ricorrenti incidentali nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La reciproca soccombenza delle parti giustifica la declaratoria di integrale compensazione fra le stesse delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA