Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6844 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 22/03/2010), n.6844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RABIRIO 1,

presso lo studio dell’avvocato DE GREGORIO GIULIO MARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato TONNINI TULLIO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SICURGLOBAL VIGILANZA S.R.L.;

– intimata –

e sul ricorso N. 20779/2006 proposto da:

SICURGLOBAL VIGILANZA S.R.L. , (gia’ CORPO VIGILI GIURATI S.r.l.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ROMEI ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FAILLA LUCA, giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 605/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/12/2005 R.G.N. 371/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato MONICA GRASSI per delega ROMEI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.G. chiede l’annullamento parziale della sentenza della Corte d’Appello di Ancona, pubblicata il 7 dicembre 2005, che ha riformato in parte la sentenza del tribunale di Pesaro emessa nella controversia proposta dal C. nei confronti della srl Corpo dei Vigili giurati, ora Sicurglobal Vigilanza srl sua datrice di lavoro.

Il ricorrente aveva proposto otto domande nei confronti della resistente, rinunciando poi a due di esse.

Il Tribunale aveva accolto solo la domanda di cui al capo quinto, condannando la societa’ a pagare 2.500,00 Euro, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla violazione dell’art. 56 ccnl di categoria, per aver impiegato il ricorrente in localita’ non prossima al luogo di abituale dimora. Aveva respinto tutte le altre domande. Aveva compensato le spese per due terzi e condannato il ricorrente a pagare il terzo residuo.

La Corte d’Appello aveva accolto l’appello del ricorrente in parte, modificando solo la decisione in materia di spese, compensando le spese di primo grado per tre quarti e condannando la societa’ al pagamento del residuo quarto. Aveva rigettato il ricorso incidentale e aveva compensato per tre quarti le spese di secondo grado, condannando la societa’ a pagare il quarto residuo.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione entrambe le parti. Il C. con il ricorso principale chiede l’annullamento parziale della sentenza e l’accoglimento integrale della domanda. La societa’, nel ricorso incidentale, chiede invece il rigetto dell’unico capo della domanda accolto dai giudici di merito e la revisione della condanna alle spese.

La Sicurglobal ha depositato una memoria per l’udienza.

Il ricorso principale si articola in quattro motivi.

Con il primo si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria sul punto”.

Il C. rivendicava compensi per prestazioni ulteriori rispetto a quelle per cui e’ stato pagato, basando la prova su annotazioni da lui stesso eseguite. La Corte ha ritenuto, concordando con il tribunale, che tali annotazioni non costituiscano prova sufficiente e che pertanto il ricorrente non abbia fornito la prova di tali prestazioni. Nel ricorso per Cassazione si sostiene che la sentenza e’ viziata in motivazione e ha violato gli artt. 115 e 116 c.p.c.. La questione e’ di merito. Non si indica il principio di diritto che sarebbe stato violato, mentre quanto al vizio di motivazione, esso non sussiste perche’ una motivazione specifica sul punto vi e’ e non puo’ ritenersi ne’ insufficiente, ne’ contraddittoria.

Il secondo motivo concerne il capo della domanda relativo al rimborso delle spese per l’autovettura sostenute dal ricorrente. Il vizio denunziato e’ “violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 57 ccnl”.

Il testo delle disposizioni contrattuali collettive non viene riportato. Cio’ viola il principio dell’autosufficienza del ricorso.

Peraltro, in base alla normativa processuale applicabile (la sentenza impugnata e’ stata depositata prima del 2 marzo 2006), non era consentito il ricorso per violazione diretta di una norma contrattuale collettiva.

Il terzo motivo concerne il capo della domanda in cui si chiedeva la condanna della societa’ al pagamento della retribuzione per il periodo di assenza dal lavoro, a dire del ricorrente giustificata per il fatto che la sua auto doveva essere riparata ed egli non aveva denaro per provvedervi, ne’ per il carburante a causa di spese per l’assistenza di un figlio gravemente malato e di altre non specificate spese familiari. Il giudizio anche sul punto e’ prettamente di merito e la motivazione della Corte sul punto sussiste, e’ adeguata e priva di contraddizioni.

L’ultimo motivo concerne la domanda di risarcimento del danno derivante da “ingiusta sospensione dal lavoro a seguito di querela intentata dall’amministratore della societa’”. Il M., amministratore della societa’, ha denunziato il C.; questi a causa del procedimento penale si e’ visto revocare il porto d’armi e, di conseguenza e’ stato sospeso dal lavoro. Le Corti di merito hanno ritenuto non sussistenti i presupposti per il risarcimento richiesto.

Anche questo profilo concerne il merito della controversia, non pone una questione di diritto e la sentenza risulta sul punto motivata in modo adeguato e privo di contraddizioni.

Il ricorso incidentale e’ articolato in due motivi.

Il primo riguarda il capo della domanda accolto. Si assume che i giudici di merito sarebbero andati ultra petita in quanto il C. aveva chiesto il rimborso delle spese di viaggio per lo svolgimento delle prestazioni fuori dal Comune di (OMISSIS) e gli e’ stato liquidato un risarcimento del danno.

Si assume poi che il giudice avrebbe violato l’art. 57 ccnl.

In realta’ la domanda era stata formulata in modo tale da consentire la condanna ad un risarcimento in via equitativa per il danno subito a causa del mancato rispetto della regola contrattuale per cui gli istituti devono tendenzialmente impiegare i lavoratori in localita’ prossime ai luoghi di abituale dimora. Al massimo, si pone un problema di diversa qualificazione giuridica, che e’ consentita al giudicante.

Quanto poi alla interpretazione di tale norma, la lettura fornita dalle Corti di merito appare conforme ai criteri ermeneutici fissati dal codice (non viene dedotta la violazione specifica di uno o piu’ tra tali criteri) e i rilievi mossi con il ricorso incidentale vanno oltre l’ambito del giudizio di legittimita’.

Il secondo motivo di ricorso incidentale concerne le spese giudiziali. Come si e’ visto, il tribunale aveva accolto solo la domanda di cui al capo quinto, respingendo tutte le altre domande ed aveva compensato le spese per due terzi e condannato il ricorrente a pagare il terzo residuo. La Corte d’Appello aveva accolto l’appello del ricorrente sul punto, compensando le spese di primo grado per tre quarti e condannando la societa’ al pagamento del residuo quarto.

Aveva rigettato il ricorso incidentale e aveva compensato per tre quarti le spese di secondo grado, condannando la societa’ a pagare il quarto residuo.

La scelta viene contestata dalla ricorrente incidentale. Ma quella in esame e’ una valutazione di merito, che proporziona la misura delle spese dovute all’entita’ dell’accoglimento parziale della domanda.

Giudizio di proporzione che non deve essere fatto in relazione al numero dei capi accolti, ma alla entita’ dell’accoglimento, al di la’ del dato meramente numerico e che spetta comunque al giudice di merito, il quale nel caso in esame lo ha linearmente motivato.

Pertanto entrambi i ricorsi devono essere respinti. Cio’ impone di compensare integralmente le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

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