Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6844 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11412-2014 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato GLORIA MARTINI, rappresentata e difesa dall’Avvocato

VINCENZO GRANIERO giusta procura speciale estesa in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

presso lo studio dell’Avvocato MICHELE DI CARLO, rappresentato e

difeso dall’Avvocato NICOLA ZINGRILLO giusta procura speciale estesa

a margine del controricorso

– controricorrente –

e

EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 318/25/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 23/12/2013;

avverso la sentenza n. 318/25/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 23/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO

ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato NICOLA ZINGRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Maria C. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 58/7/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia in rigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale con cui le era stato richiesto il pagamento del contributo dovuto al Consorzio indicato in epigrafe.

Il Consorzio resiste con controricorso; il Concessionario è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione del R.D. n. 215 del 13/2/1933 e della L.R. n. 27/2003 in quanto i Giudici di appello avevano desunto il vantaggio per il fondo di parte ricorrente per via delle opere di bonifica e di manutenzione eseguite a cura del Consorzio sul territorio nel suo complesso, affermando così un obbligo di contribuenza indifferenziato e generalizzato a prescindere dal beneficio dei singoli immobili in contrasto con la norma indicata.

1.2. La censura è infondata.

1.3. L’esistenza di un beneficio o vantaggio diretto per il contribuente cui subordinare il pagamento dei contributi consortili è questione già affrontata e risolta da questa Corte con unanime giurisprudenza secondo la quale l’adozione del cd. “perimetro di contribuenza” esonera il Consorzio dall’onere della prova dell’esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr. Cass. nn. 19509/2004, 4605/2009; SU n. 26009/2008, 17066/2010, SU n. 11722/2010) riversandosi sul contribuente la prova dell’inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero l’estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio.

1.4. L’indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto ulteriore precisazione nelle decisioni rese a SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza delle SSUU 14.5.2010 n. 11722 che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del Consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, all’ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto, in quanto, in tal caso, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell’inversione dell’onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all’au od al quantum dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti.

1.5. Ne consegue che nell’ipotesi in questione ritorna in vigore la ordinaria disciplina codicistica ex art. 2697 c.c. secondo cui colui che intende far valere un diritto (il Consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.

1.6. Poichè nella fattispecie concreta sottoposta all’esame di questa Corte non risultano denunciati vizi di legittimità del Piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione, nè risulta contestato che l’immobile della ricorrente fosse “ricompreso nell’area delimitante i confini del Consorzio”, le censure si risolvono in generiche contestazioni circa l’assenza di benefici derivanti al fondo da cui deriverebbe la mancata realizzazione del presupposto impositivo (e cioè il nesso di derivazione causale dalle opere di bonifica del concreto e diretto vantaggio per il fondo di proprietà del contribuente).

1.7. Persiste quindi l’attuale presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio R.D. n. 215 del 1933, ex art. 11 (come valutato nel Piano), non dovendo l’ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, poichè in tal caso l’onere della prova contraria si trasferisce sul consorziato il quale, ove contesti la inesistenza dei fatti costitutivi dei diritto di credito (come nella specie, per assenza di un concreto vantaggio conseguito dal fondo per mancato funzionamento degli impianti di bonifica) è tenuto ad assolvere compiutamente all’onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, nonchè all’onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova (cfr. Cass. n. 9100/2012).

2.1. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione della L.R. n. 8 del 2005, art. 2 in quanto i Giudici di appello avevano affermato l’inapplicabilità al presente caso della suddetta disposizione legislativa avendo il Consorzio presentato entro i termini previsti dalla predetta legge il piano di contribuenza e sul rilievo che tale legge disciplinava, dunque, solo i Consorzi che non avevano presentato i piani di contribuenza.

2.2. La doglianza è parimenti infondata ancorchè per ragioni diverse da quella indicata dalla CTR, la cui motivazione sul punto va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

2.3. Come contestato anche dal Consorzio controricorrente, ai sensi della L.R. Puglia n. 12 del 2005, art. 24 il Consorzio del Gargano era escluso dall’applicazione delle norme di cui alla L.R. n. 8 del 2005 cit. (“Interpretazione autentica della L.R. 11 agosto 2005, n. 8. – Le disposizioni contenute nella L.R. 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica), vanno riferite a tutti i Consorzi di bonifica della Puglia a eccezione di quelli del Gargano e di Capitanata”).

3.1. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta “nullità della sentenza” ex art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la CTR omesso ogni motivazione sull’eccezione, sollevata dalla medesima, relativamente alla “necessità di far precedere la riscossione coattiva del contributo da un avviso di accertamento o di contribuenza”.

3.2. La censura è inammissibile in quanto, nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, nel mezzo di impugnazione non viene riportato, neppure per stralci idonei allo scopo, l’atto di appello, impedendo a questa Corte la preliminare valutazione sulla stessa ammissibilità della doglianza (cfr. Cass. nn. 15367/2014, 2771/2017 e, tra le più recenti, Cass. nn. 20924/2019, secondo cui “la Corte di cassazione, qualora venga dedotto un “error in procedendo”, è giudice anche del “fatto processuale” e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purchè la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi”).

3.3. La ricorrente, peraltro, non ha neppure indicato con precisione (come pure può ritenersi sufficiente per la soddisfazione dell’onere di autosufficienza, in alternativa alla trascrizione, alla stregua dei principi fissati nel Protocollo d’intesa del 17 dicembre 2015 tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria) in quali atti a disposizione di questa Corte tale scrittura fosse rinvenibile, con l’indicazione del tempo e dalla fase della relativa produzione in sede di merito (c.d. localizzazione esterna) e in quale luogo di detta scrittura (pagina, riga) tale clausola fosse contenuta (c.d. localizzazione interna).

4. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, pertanto, il ricorso va respinto e la ricorrente, soccombente, va condannata in favore del Consorzio controricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata, sulla base del valore della controversia e dell’attività difensiva spiegata, come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore del Consorzio controricorrente delle spese processuali liquidate in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 8 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 11 marzo 2020

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