Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6844 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10033-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PACE FABIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3411/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 05/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MONDINI

ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1) l’Agenzia delle Entrate presentava ricorso per revocazione avverso la sentenza della CTR della Lombardia 11 maggio 2012, con cui, in causa su diniego di istanza di rimborso Irpef presenta da C.E., l’appello dell’Agenzia era stato dichiarato inammissibile sulla premessa che la pronuncia di primo grado “non notificata, è stata depositata in data 20/12/2010, il giudizio tributario è stato instaurato il 12/11/2009 e cioè successivamente alla data del 4/07/2009 e pertanto i termini per l’appello sono ridotti a 6 mesi (L. n. 69 del 2009, art. 327 c.p.c.) dalla data di deposito della sentenza… e l’appello è stato proposto il data 17/06/2011”.

A motivo del ricorso per revocazione l’Agenzia deduceva che la CTR aveva commesso un errore di calcolo emergente dal testo: tra la data di deposito della pronuncia di primo grado, 20/12/2010 e quella di notificazione dell’appello, 17/06/2011, non erano decorsi i sei mesi prescritti dall’art. 327 c.p.c.;

2) il ricorso per revocazione veniva dichiarato inammissibile con la motivazione per cui “il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64… statuisce che le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 6. Tale articolo non prevede quindi l’impugnazione per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamati dall’ufficio”;

3) contro questa sentenza l’Agenzia ricorreva per cassazione.

La Corte, con sentenza 12270/2017, cassava la sentenza con rinvio, evidenziando trattarsi di sentenza basata sull’erroneo presupposto che “la revocazione era stata chiesta… non già con riferimento a sentenza per la quale non era stato proposto appello ma ben diversamente con riferimento a sentenza d’appello che ha dichiarato inammissibile il gravame per tardività”;

4) il giudice del rinvio, con la sentenza in epigrafe, dichiarava di nuovo il ricorso per revocazione inammissibile per essere, ad avviso della CTR, quello commesso dal giudice della sentenza revocanda un errore di diritto e non di fatto, “infatti nel caso in esame il giudice… ha individuato la data di deposito della sentenza e ha ritenuto tardivo l’appello eventualmente violando o falsamente applicando l’art. 327 c.p.c.”;

5) per la cassazione della sentenza in epigrafe, l’Agenzia ricorre denunciando “violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4), anche in combinato disposto con l’art. 384 c.p.c.”;

6) il contribuente resiste con controricorso;

7) il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) il ricorso è fondato.

1.1.) Ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, una sentenza di appello è impugnabile per revocazione se “e’ l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

L’errore di fatto, deducibile ai fini della revocazione della sentenza ex art. 395 c.p.c., n. 4, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti stessi e documenti risulti positivamente accertato. Trattasi, quindi, di errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.

1.2.) Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, il “fatto” a cui la disposizione ha riferimento può essere, oltre che un accadimento della realtà materiale, anche un fatto della realtà del giudizio, quale un documento che concretizzi l’esercizio di un potere processuale. In questo senso, tra molte, si richiamano, per la vicinanza della fattispecie trattata a quella che occupa, la sentenza n. 25159/2021 l’ordinanza n. 23173/2016, con cui, in aderenza alla sentenza delle Sezioni Unite n. 15227/2009, è stato affermato: “In tema d’impugnazioni, la parte, la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull’erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l’omesso esame dell’avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività”.

1.3.) Un errore di calcolo del termine d’impugnazione, qualora dalla sentenza risultino sia la corretta individuazione in fatto ed in diritto di tutti gli elementi del relativo conteggio e del criterio con il quale condurre quest’ultimo, non costituisce error in iudicando e può essere oggetto di ricorso per revocazione (arg. da Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2486 del 29/01/2019; e cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9979 del 24/11/1994, a proposito dell’errore di fatto, deducibile ai fini della revocazione della sentenza ex art. 395 c.p.c., n. 4, come svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile e quindi come errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività, e che emerga con immediatezza dalla lettura della sentenza).

1.4.) La CTR ha errato nel ritenere un errore di diritto -come tale sottratto al giudizio di revocazione- quello che era oggettivamente un mero errore di calcolo sul dies ad quem del termine d’impugnazione e dunque un errore integrativo del presupposto di applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4): nella sentenza revocanda era stato dato conto degli estremi giuridici (v. il riferimento alla L. n. 69 del 2009 e all’art. 327 c.p.c.) e fattuali (v. il riferimento alla data di deposito della sentenza appellata e alla data di proposizione dell’appello) della questione decisa (la tempestività dell’appello); il giudice non aveva compiuto alcuna valutazione essendosi limitato ad un calcolo;

2) il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione, per nuovo esame, oltre che per le spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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