Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6843 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. I, 24/03/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 24/03/2011), n.6843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M.L. (c.f. (OMISSIS)), S.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. CESARE 14, presso

l’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BOSCHIROLI MARTINO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO EUROPA CARNI 93 DI MAIOCCHI MARIA LUISA & C.

S.A.S.

INDUSTRIA DI MACELLAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 406/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 06/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato PAFUNDI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento della societa’ Europa Carni 93 di Maiocchi Maria Luisa & C. s.a.s. nonche’ dei soci personalmente, M.M.L. e S.B., agiva nei confronti degli stessi M.M. L. e S.B., chiedendo che fosse revocato l’atto di costituzione del fondo patrimoniale e dichiarato inefficace nei confronti della massa, ex art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66, facendo presente che con sentenza del Tribunale di Brescia del 18 marzo 1997 era stato dichiarato il fallimento della predetta societa’ e della socia accomandataria, il fallimento era stato successivamente esteso allo S., quale socio accomandante ingeritosi nell’amministrazione come amministratore di fatto; che lo S. era proprietario della casa coniugale in (OMISSIS), costituita dai coniugi in fondo patrimoniale con atto del 23 maggio 1996, trascritto nei registri immobiliari il 19 giugno 1996 ed annotato a margine dell’atto di matrimonio il (OMISSIS), in epoca prossima alla dichiarazione di fallimento e quando era gia’ in atto una situazione patrimoniale compromessa per la rilevante esposizione debitoria, si’ che l’atto appariva preordinato a sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale. I convenuti rimanevano contumaci.

Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, dichiarava l’inefficacia nei confronti del Fallimento del fondo patrimoniale, rilevando che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale costituisce negozio a titolo gratuito soggetto alla revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. richiamato dalla L. Fall., art. 66, nel caso fondata, atteso che l’avvenuta notifica ai convenuti personalmente di una serie di precetti riferiti a debiti anteriori, e di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca di Credito Cooperativo di (OMISSIS), seguito da iscrizione di ipoteca giudiziale, nonche’ il mancato pagamento di rate del finanziamento ipotecario per L. 1.200.000.000 concesso dalla BNL, rendevano evidente che la M. e lo S., all’epoca di costituzione del fondo patrimoniale, erano a conoscenza della disastrosa condizione economica di Europa Carni 93, di cui detti coniugi, sposati da tempo, con figli economicamente autonomi, si erano resi fideiussori; che sussisteva la lesione della garanzia patrimoniale, dal raffronto tra passivo fallimentare ed il valore delle attivita’.

Interponevano appello i coniugi M. e S., sulla base di quattro motivi; il Fallimento non si costituiva. La corte d’appello, con sentenza depositata il 6 maggio 2004, ha respinto il gravame, rilevando quanto segue: trattandosi di atto a titolo gratuito stipulato dopo la contrazione di rilevanti debiti, sarebbe stato sufficiente provare solo l’eventus damni, chiaramente emerso dalla vistosa differenza tra passivo accertato e valore delle attivita’, e la scientia damni da parte dello S., intestatario del bene sottoposto a vincolo, e lo stesso vale per la M.; non occorreva invero verificare la sussistenza del consilium fraudis, sufficiente essendo la consapevolezza dello S. della pesante esposizione debitoria, a carico della societa’ nonche’ dei soci quali fideiussori e datori di ipoteca; irrilevante era la costituzione da parte della societa’ in pegno di titoli di Stato a garanzia dei debiti verso la Banca di Credito Cooperativo, posto che il pregiudizio arrecato al ceto creditorio si misura sulla base della differenza tra passivo e valore stimato delle attivita’; irrilevante doveva ritenersi il lasso di tempo tra l’atto di costituzione e l’estensione del fallimento, avendo il curatore esercitato l’azione revocatoria ordinaria, irrilevante altresi’ l’assoluzione dei due coniugi in sede penale dall’imputazione di bancarotta fraudolenta. La corte ha ritenuto altresi’ irrilevante la non chiara ubicazione dell’immobile come indicata in sentenza, in quanto oggetto di revocatoria e’ non l’immobile in se’, ma l’atto di costituzione in fondo patrimoniale, indicato chiaramente con riferimento al rogito ove si indicano gli estremi del bene, si’ da rendere irrilevante l’indicazione della strada eventualmente errata di cui in citazione, rifacendosi la sentenza agli elementi identificativi dell’atto;

infondata e’ la richiesta di applicazione della disposizione di cui alla L. Fall., art. 64, invocandosi il dovere morale, sulla base della giurisprudenza del S.C. (sent. 9292/1997).

Ricorrono per cassazione M. e S., sulla base dell’asserito stravolgimento dei dati contabili e dell’errata valutazione dei fatti.

Il Fallimento non ha svolto attivita’ difensiva.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, connotato dalla parte come “Stravolgimento dei dati contabili”, i ricorrenti sostengono che il tribunale e la corte d’appello hanno basato i propri convincimenti sulla relazione tecnico contabile e sulle informazioni del curatore dott. G., la cui attendibilita’ e’ stata messa in discussione dal Tribunale penale, che ha ravvisato le approssimative ricostruzioni e la ricorrente genericita’ delle stesse, nella sentenza del 16/10/2002, di assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta, rilevando che i soci avevano garantito i debiti sociali anche con garanzie ipotecarie su beni immobili personali del valore di 700 milioni, che avevano subito pignoramento e vendita, e che i soci,conferendo nel marzo 1995 titoli del valore di 597 milioni avevano in tal modo rifuso tutto cio’ che potevano avere prelevato nel periodo 1993-96, al massimo L. 442 milioni.

Secondo i ricorrenti, la revocatoria va ricondotta al clima di tensione con il primo curatore, il cui modus operandi e’ stato stigmatizzato dal tribunale penale; venuto meno il reato di bancarotta e sottrazione di beni, continuano i ricorrenti, diventano problematici i presupposti del fallimento; il fondo patrimoniale e’ stato costituito prima dei due anni dal fallimento e la sentenza impugnata e’ carente in relazione ai requisiti di legge per l’intervenuta decadenza biennale L. Fall., ex art. 64.

1.2.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano l’errata valutazione dei fatti, deducendo che il fondo patrimoniale di cui e’ causa e’ stato costituito unicamente a tutela delle esigenze della famiglia: lo S. era anche proprietario di tre appartamenti e due ville, del valore di oltre 1,5 milioni di Euro, che la parte avrebbe incluso nel fondo patrimoniale se avesse avuto la volonta’ di sottrarre beni ai creditori; nel caso, vi e’ assoluta proporzione tra l’atto, compiuto in adempimento di dovere morale, ed il patrimonio;

il bene inoltre non risulta chiaramente identificato in sentenza.

2.1.- Il ricorso e’ infondato e come tale va respinto. Con il primo motivo, le parti hanno inteso denunciare il vizio di motivazione, deducendo che le sentenze di primo e di secondo grado si sarebbero basate sulla relazione e sulle informazioni del curatore dott. G., messe in discussione e disattese, sulla base della perizia d’ufficio, dal tribunale penale, che e’ pervenuto all’assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta. Orbene, la sentenza impugnata ha gia’ valutato l’irrilevanza dell’assoluzione in sede penale dei coniugi S. – M., considerando rilevante solo la sproporzione, accertata gia’ dal primo giudice con valutazione non investita da specifica censura, tra l’ammontare del passivo ed il valore stimato delle attivita’ realizzabili: i ricorrenti non hanno censurato la valutazione di irrilevanza operata dalla corte territoriale, ne’ la valutazione relativa all’ambito delle censure, da cui consegue che il motivo fatto valere, peraltro generico in quanto non indirizzato a contrastare la ratio decidendi della corte (la rilevata sproporzione tra passivo e valore stimato delle attivita’, rilevante al fine di ritenere sussistente l’eventus damni) e’ da ritenersi anche nuovo.

Del tutto infondata e’ l’ultima censura del motivo, relativa alla avvenuta decadenza biennale L. Fall., ex art. 64, per l’evidente ed immediato rilievo che nel caso si tratta di azione revocatoria ordinaria, di cui all’art. 2901 c.c., come richiamato dalla L. Fall., art. 66, (sul principio costantemente affermato da questa corte, secondo cui il curatore puo’ esercitare l’azione revocatoria ordinaria nei confronti dell’atto di costituzione in fondo patrimoniale, non essendo tenuto a proporre esclusivamente l’azione L. Fall., ex art. 64, vedi Cass. 9292/97, nonche’ Cass. 2327/2006 16760/2010).

2.2.- Quanto alla censura di errata valutazione dei fatti, va rilevato in primis che, come sopra evidenziato, nel caso non e’ stata esperita l’azione L. Fall., ex art 64, ma la revocatoria ordinaria di atto a titolo gratuito stipulato dopo il sorgere di rilevanti debiti, si’ che sono da ritenersi del tutto irrilevanti i richiami dei ricorrenti al dovere morale, all’insussistenza della frode ai creditori.

Nel resto, la censura relativa all’errore di identificazione del bene immobile, indicato in sentenza come sito in (OMISSIS), mentre dagli atti del Fallimento, lo stesso risulta sempre in (OMISSIS), e’ da ritenersi infondata, atteso che la sentenza impugnata ha dato ampia e congrua motivazione sul punto, rilevando che oggetto della revocatoria e’ l’atto di costituzione in fondo patrimoniale e non l’immobile in se’, che l’atto e’ stato richiamato inequivocamente nella citazione introduttiva, che l’errata indicazione della strada (peraltro la via (OMISSIS) corre in fregio all’immobile), non varrebbe a configurare il vizio di indeterminatezza della domanda.

3.1.- Il ricorso va respinto.

Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Fallimento.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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