Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6843 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25782-2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO

RIZZO;

– ricorrenti –

nonchè contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA, POLICLINICO “GAETANO MARTINO”, in

persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA LARGO ANTONELLI 10 presso lo

studio dell’Avvocato ANDREA COSTANZO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMILIANO MARININELLI;

– controricorrente –

nonchè contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 14473/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di Appello di Messina, con sentenza del 26 aprile 2001, confermava la decisione del primo giudice di riconoscimento a C.F. del diritto all’indennità di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31, nella misura occorrente per equiparare il suo trattamento economico a quello del personale ospedaliero di nono livello dal 1 gennaio 2001 al 25 marzo 2005, condannando l’Università degli Studi di Messina al pagamento della somma di Euro 58.296,49;

che per la cassazione di tale decisione proponeva ricorso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” affidato a due motivi cui resisteva con controricorso il C. proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su tre motivi; resisteva con controricorso anche l’Università di Messina proponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi;

che, con sentenza n. 14473 del 10 luglio 2015, questa Corte così decideva: “rigetta il primo motivo del ricorso incidentale del C. ed il primo motivo del ricorso dell’Università; accoglie il secondo motivo del ricorso dell’Azienda Ospedaliera ed il secondo motivo del ricorso dell’Università e, in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese; dichiara assorbiti il primo motivo del ricorso dell’Azienda Ospedaliera ed il terzo motivo del ricorso dell’Università nonchè il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale del C.”;

che di tale pronuncia chiede la revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, il C. per avere la Corte omesso di considerare, in fatto ed in diritto, l’esistenza del concorso interno del 26.11.2001 bandito per la progressione economica verticale, con conseguente passaggio del ricorrente dall’ex 7^ livello di provenienza alla superiore categoria D ex 8^ livello giusta tabella A del CCNL 9.8.2000 comparto Università (fatto relativo alla selezione interna positivamente stabilito dalla Corte di Appello, non contestato oltre che documentato);

che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” resiste con controricorso mentre l’Università degli Studi di Messina è rimasta intimata;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il C. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 380 bis c.p.c., così come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 196, nella parte in cui non prevedendo che la proposta del relatore comunicata agli avvocati delle parti sia motivata si pone in contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost.;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile – come proposto dal relatore – essendo stata chiesta la revocazione di una sentenza con la quale la decisione di merito è stata cassata con rinvio, potendo ogni eventuale errore revocatorio essere fatto valere nel giudizio di riassunzione (Cass. Ordinanza n. 20393 del 12/10/2015; Cass. Sentenza n. 16184 del 25/07/2011 (Rv. 618733); Cass. n. 15660 del 20/10/2003; Cass. n. 13790 del 07/11/2001);

che la prospettata questione di legittimità costituzionale è stata già considerata manifestamente infondata da questa Corte nella ordinanza del 10 gennaio 2017 n. 395 alle cui motivazioni si rimanda;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” mentre non si provvede per le spese nei confronti dell’Università di Messina rimasta intimata;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, cent n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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