Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6843 del 11/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 11/03/2021), n.6843
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21638/2013 R.G. proposto da:
Nuovo Pastificio Vietri S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma,
Via Lungo Tevere dei Mellini n. 17, presso lo Studio degli Avv.ti
Oreste Cantillo e Guglielmo Cantillo, che la rappresentano e
difendono anche disgiuntamente, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania sez. staccata di Salerno n. 320/5/2012, depositata il 26
giugno 2012.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 29 settembre
2020 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
1. che con l’impugnata sentenza la Regionale della Campania sez. staccata di Salerno, in riforma della prima decisione che aveva annullato in toto la cartella esattoriale emessa nei confronti della Nuovo Pastificio Vietri S.p.A. ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, stabiliva che le somme portate in riscossione a titolo di IRES IRAP 2004 erano dovute solo in parte;
3. che la contribuente ricorreva per quattro motivi, mentre l’Agenzia non presentava difese.
4. che agli atti di causa non risulta la prova della notifica del ricorso per cassazione, con la conseguente sanzione di inammissibilità.
5. che in mancanza di avversarie difese, non deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021