Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6843 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 11/03/2021), n.6843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21638/2013 R.G. proposto da:

Nuovo Pastificio Vietri S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma,

Via Lungo Tevere dei Mellini n. 17, presso lo Studio degli Avv.ti

Oreste Cantillo e Guglielmo Cantillo, che la rappresentano e

difendono anche disgiuntamente, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 320/5/2012, depositata il 26

giugno 2012.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 29 settembre

2020 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

 

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che con l’impugnata sentenza la Regionale della Campania sez. staccata di Salerno, in riforma della prima decisione che aveva annullato in toto la cartella esattoriale emessa nei confronti della Nuovo Pastificio Vietri S.p.A. ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, stabiliva che le somme portate in riscossione a titolo di IRES IRAP 2004 erano dovute solo in parte;

3. che la contribuente ricorreva per quattro motivi, mentre l’Agenzia non presentava difese.

4. che agli atti di causa non risulta la prova della notifica del ricorso per cassazione, con la conseguente sanzione di inammissibilità.

5. che in mancanza di avversarie difese, non deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA