Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6843 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10031-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SERENISSIMA GAS SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 10/B,

presso lo studio dell’avvocato LAVIENSI MARIA ASSUNTA, rappresentata

e difesa dall’avvocato CASTELLANO PATRIZIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5345/20/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 23/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MONDINI

ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1) la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, confermando la decisione, riconosceva spettare alla spa Serenissima Gas il rimborso dell’addizionale Ires prevista dal D.L. n. 112 del 2008, art. 81, comma 16, convertito in L. n. 133 del 2008, versata il 16 giugno 2015 per l’anno di imposta 2014, ritenendo applicabile la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2015 in quanto, sebbene l’imposta fosse relativa al 2014 “era stabilito che il relativo versamento dovesse essere effettuato nel giugno del 2015”;

2) l’Agenzia ricorre per la cassazione della suddetta sentenza denunciando violazione dell’art. 136 Cost., comma 1, artt. 81,11 e 117 Cost., D.L. n. 112 del 2008, art. 81, comma 16, conv. dalla L. n. 133 del 2008, come modificato dalla sentenza 11.2.2015. n. 10 della Corte Costituzionale;

3) la contribuente resiste con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 81, commi 16, 17 e 18, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, dispone che: “16. In dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, e successive modificazioni, è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di Euro e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l’impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-foto voltaica o eolica. 16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 117, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. 17. In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 18. E’ fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l’onere della maggiorazione d’imposta sui prezzi al consumo. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16”;

2) con sentenza depositata dalla Corte Costituzionale l’11 febbraio 2015 n. 10, la predetta disposizione è stata dichiarata illegittima, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., “a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, cioè dal 12 febbraio 2015 (stante la pubblicazione di tale decisione sulla G.U. della Repubblica Italiana dell’11 febbraio 2015), per cui gli effetti della pronuncia non retroagiscono, e ciò in quanto “l’impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari connesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 81, commi 16, 17 e 18, e successive modificazioni, determinerebbe uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva, anche per non venir meno al rispetto dei parametri cui l’Italia si è obbligata in sede di Unione Europea ed internazionale e, in particolare, delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale entrata è stata considerata a regime”. Ne deriva che “(…) le conseguenze complessive della rimozione con effetto retroattivo della normativa impugnata finirebbero per richiedere, in un periodo di perdurante crisi economica e finanziaria che pesa sulle fasce più deboli, una irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole. Si determinerebbe così un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.”;

3) questa Corte, con ordinanza n. 32489 del 2021, ha statuito “La pronuncia del giudice delle leggi si colloca nell’ambito di quella categoria dogmatica delle sentenze costituzionali di “illegittimità differita”, con cui esso, pur individuando il momento in cui sorge il vulnus costituzionale, sposta in avanti il termine di decorrenza degli effetti, differendo il dies a quo nel dispositivo della decisione. In tal modo, si ribadisce che l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce principio generale, che può essere limitato solo dalla necessità di non compromettere la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che la retroattività della dichiarazione di incostituzionalità possa pregiudicare altri diritti di rilievo costituzionale, per cui è riservata alta Corte Costituzionale la graduazione degli effetti temporali della dichiarazione di illegittimità costituzionale, quando questa sia imposta dalla necessità di assicurare una tutela sistemica e non frazionata di tutti i diritti di rilievo costituzionale coinvolti dalla decisione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, posta la dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 81, commi 16, 17 e 18, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia ex tunc, neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di “filtro” che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte ad quem quanto agli effetti della decisione sulla medesima (in termini: Cass., Sez. 6″-5, 18 dicembre 2018, n. 32716; Cass., Sez. 6″-5, 30 settembre 2020, n. 20814; Cass., Sez. 6″-5, 22 aprile 2021, n. 10735)”;

4) in conclusione, poiché dalla ricordata pronuncia della Corte Costituzionale discende che l’addizionale d’imposta in esame è diventata illegittima solo per il periodo successivo al 12 febbraio 2015, ha errato la CTR a riconoscere il diritto al rimborso dell’imposta versata dalla odierna controricorrente in riferimento all’anno 2014.

L’addizionale – merita rimarcare anche a fronte di quanto nella memoria della contribuente in data 24 gennaio 2022 -, pur corrisposta nel giugno 2015, è stata, allora, corrisposta per quando -nel 2014- era dovuta (Cass., Sez. 6A-5, 18 dicembre 2018, n. 32716).

La sentenza deve essere pertanto cassata e la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente;

5) le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda;

PQM

6) le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando il ricorso originario;

compensa le spese del merito;

condanna la contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro5600,00,oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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