Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6842 del 16/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.16/03/2017), n. 6842
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25713-2015 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO DRISALDI,
rappresentata e difesa dall’avvocato BENEDETTO GUGLIELMO;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA ((OMISSIS)), – società con socio unico in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO PANDOLFO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15067/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 17/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza n. 15067/15 del 17 luglio 2015 questa Corte:
riuniva i ricorsi n. 7719/12 – proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 14 marzo 2011 che aveva confermato la decisione di primo grado di declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato da detta società con S.A. per il periodo dal 1 luglio al 30 settembre 1998 per necessità di esperimento del servizio in concomitanza di assenze per ferie – e n. 1577/14 – proposto da l’oste Italiane avverso la decisione della Corte di Appello di Roma in data 8 luglio 2013 con la quale era stato annullato il licenziamento intimato alla S. per assenza ingiustificata da lavoro;
– accoglieva il ricorso n. 7719/2012, cassava la sentenza emessa il 14 marzo 2001 e, decidendo nel merito, rigettava la originaria domanda, dichiarando cessata la materia del contendere in ordine al ricorso n. 1577/14;
che, ad avviso della Corte, ricorreva un’ipotesi di scioglimento del rapporto per mutuo tacito consenso in considerazione del lungo lasso temporale intercorso tra la scadenza del termine e la proposizione del ricorso giudiziale – significativo della chiara e comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo -circostanza la cui rilevanza non poteva essere svilita dalla presentazione “medio tempore” della richiesta di tentativo) obbligatorio di conciliazione; con la conseguenza che, non essendovi stata la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato era cessata la materia del contendere riguardo al ricorso proposto avverso la sentenza dell’8 luglio 2013;
che di tale pronuncia chiede la revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la S. per le seguenti ragioni:
– errore di fatto, risultante dagli atti documenti di causa e che non ha costituito punto controverso tra le parti, per avere questa Corte indicato in circa otto anni la durata dell’inerzia tenuta dalla lavoratrice prima di proporre ricorso senza considerare che la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione era stata inoltrata il 24.5.2004, quindi, cinque anni e Otto mesi dopo la scadenza del termine apposto al contratto;
– per essere di segno contrario a numerose altre pronunce di questa Corte sulla stessa questione oltre che ai principi di settore “che consentivano di considerare esistente una aspettativa di richiamata al lavoro…”;
– che Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile non denunciando un errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, il quale secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonchè 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005; 8295/2005);
che, infatti, dalla lettura della sentenza qui impugnata emerge in tutta evidenza come questa Corte aveva valutato la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione inoltrata prima della proposizione del ricorso, come sopra ricordato e non l’aveva affatto pretermessa;
che, inoltre, la dedotta contrarietà della revocanda decisione ad altri precedenti di questa Corte o ai “principi di settore” richiamati nel ricorso evidentemente non integra un errore materiale od una svista intesi nei termini sopra indicati;
che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017