Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6842 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 11/03/2021), n.6842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12309/2013 R.G. proposto da:

O.M.C. Italia S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giosuè

Borsi n. 4, presso lo Studio dell’Avv. Giovanni Catini,

rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Mercone, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 125/2/2011 depositata l’11 marzo 2013.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 29 settembre

2020 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

 

Fatto

RILEVATO

1. che con l’impugnata sentenza la Regionale della Campania respingeva l’appello proposto da O.M.C. Italia S.r.l. avverso la decisione della Provinciale che aveva confermato l’avviso d’accertamento IVA IIDD 2007, con il quale venivano recuperati a tassazione costi che l’ufficio aveva ritenuto indeducibili;

2. che la Regionale, dopo aver dato conto in narrativa di tutti i rilievi che avevano formato oggetto dell’avviso di accertamento, compreso quello del recupero a tassazione di costi ammontanti a Euro 1.164,00 relativi a forniture di materiale antincendio, dopo aver evidenziato che le critiche formulate in appello erano tutte da giudicarsi generiche “a fronte dei puntuali e corretti rilievi mossi dalla Commissione Tributaria Provinciale”, riteneva di dover condividere quanto statuito dal primo giudice, secondo cui la descrizione contenuta nelle fatture registrate ai nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) non era sufficiente a stabilire la realtà delle prestazioni asseritamente ricevute, che i costi di manutenzione esposti nella fattura registrata al n. (OMISSIS) non potevano essere considerati giustificati atteso che l’azienda era stata concessa in affitto, che nemmeno potevano essere riconosciute le quote di ammortamento per la conservazione degli impianti, in quest’ultimo caso perchè la scrittura privata non autenticata con la quale la contribuente si era assunta tale onere in deroga all’art. 2561 c.c., era priva di data certa; alla luce di tutto quanto sopra, la Regionale concludeva, in sintesi, nel senso che non spettando all’ufficio la prova della “sussistenza delle operazioni contabili e soprattutto della loro inerenza”, esattamente la Provinciale “aveva evidenziato l’inidoneità delle giustificazioni addotte in ordine agli oneri deducibili”;

3. che la contribuente ricorreva per tre motivi, anche illustrati da memoria; l’Agenzia resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. che, con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c., la contribuente censurava la Regionale per aver omesso di pronunciare sulla domanda di deduzione di Euro 1.164,00, chiesta a titolo di costi di acquisto di estintori aventi ciascuno un valore inferiore a Euro 516,46;

1.1. che il motivo è infondato; come si è avuto cura di anticipare, la domanda di deduzione di Euro 1.164,00 era stata espressamente presa in considerazione dalla Regionale, laddove in narrativa era stato evidenziato che l’ufficio non aveva riconosciuto la deduzione perchè aveva accertato che non si trattava di acquisto di estintori con prezzo unitario inferiore a Euro 516,00, bensì dell’acquisto di un impianto antincendio del complessivo valore di Euro 7.761,83; e che, al di là della loro genericità, come esattamente ritenuto dalla Provinciale, tutti i motivi d’appello dovevano essere respinti attesa “l’inidoneità delle giustificazioni” esposte dalla contribuente; con ciò, spiegando che la conferma del rigetto anche di questa domanda era dipesa dalla mancanza di prove offerte dalla contribuente, senza quindi incorrere nel vizio di omessa pronuncia (Cass. sez. lav. n. 26764 del 2019; Cass. sez. II n. 20555 del 2017);

2. che, con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contribuente addebitava alla Regionale di non aver sufficientemente spiegato le ragioni, su quali fatti, avesse ritenuto indimostrata la deducibilità dei costi, senza in alcun modo confrontarsi con le prove offerte;

2.1. che il motivo è inammissibile, perchè il vizio di motivazione censurabile ai sensi del riformato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non include più l’omessa o insufficiente valutazione delle prove, dovendo essere ristretto entro il minimo costituzionale della mancanza di segno grafico, della motivazione apparente trasmodante nel vizio processuale di materiale assenza di spiegazione, nella motivazione contenente argomentazioni inconciliabili o perplesse, fattispecie in cui la sentenza della Regionale non è all’evidenza incorsa, particolarmente quando si è limitata semplicemente ad apprezzare fatti pacifici, come quello dell’affitto dell’azienda, dell’unitaria considerazione dei presidi antincendio, della mancanza di data certa della scrittura privata (Cass. sez. un. 8053 del 2014; Cass. sez. un. 19881 del 2014);

3. che, con il terzo motivo, formulato sia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciata la violazione dell’art. 2561 c.c.; del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102, comma 8, e art. 103, comma 4, la contribuente addebitava alla Regionale di essere incorsa in errore perchè le disposizioni in esponente consentivano l’ammortamento delle spese per la conservazione degli impianti anche a chi aveva concesso in affitto l’azienda, come del resto provato dalla scrittura privata non impugnata con querela di falso;

3.1. che anche questo motivo è inammissibile; in disparte i profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza, in assenza di trascrizione della indicata scrittura privata (Cass. sez. III n. 14839 del 2016); in disparte, che l’indistinta illustrazione delle due confliggenti censure non permette alla Corte di comprendere quando la contribuente tratta dell’una o dell’altra, mancando quindi il motivo di specificità (Cass. sez. III n. 6320 del 2019); il motivo, comunque, nemmeno coglie l’effettiva ratio decidendi dell’impugnata sentenza, atteso che la CTR non ha messo in discussione che la contribuente potesse fare l’ammortamento, derogando a quanto stabilito all’art. 2561 c.c., ma ha soltanto affermato che di tale diritto non c’era prova, a cagione dell’inopponibilità a terzi della scrittura privata senza data certa (Cass. sez. I n. 9013 del 2018);

4. che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in complessivi Euro 8.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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