Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6842 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2829C-2Q17 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL

GRATI in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 287,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIC, rappresentato e difeso

dagli avvocati FRANCESCO FALCONE, GIUSEPPE FALCONE giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROSSANO, VIA SANTA

COSTANZA 35 – STUDIO LEGALE DE GREGORIO, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELLA PALUMBO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIAMPIERO PALOPOLI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2392/2017 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 10/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Consigliere Dott.ssa BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIUSEPPE FALCONE che si riporta

agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALOPOLI che si riporta agli

atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1.Con sentenza n. 2392/2017, depositata il 10.08.2017, non notificata, la CTR della Calabria respingeva l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati nel contraddittorio con S.G., avverso la sentenza della CTP di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto dal menzionato contribuente contro la cartella esattoriale relativa agli anni d’imposta 2005 e 2006, sul presupposto dell’intervenuta prescrizione quinquennale.

La CTR calabrese confermava il dispositivo della decisione impugnata, sul presupposto che non era sufficiente l’inserimento del fondo nel perimetro consortile, ma era necessario che l’ammontare delle spese L.R. n. 11 del 2003, ex art. 23 risultasse dal piano annuale di riparto, circostanza che non risultava dagli atti di causa.

Avverso tale pronuncia ricorre l’ente pubblico, con ricorso affidato ad un unico motivo.

Il contribuente si è difeso con controricorso, illustrato nelle memorie difensive ex art. 378 c.p.c. depositate in prossimità dell’udienza di trattazione.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso, come da requisitoria scritta.

Diritto

ESPOSISIZONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2.Con l’unico mezzo il Consorzio deduce la violazione e falsa applicazione della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23 la quale prescinde per il pagamento dei contributi dall’esistenza di un piano annuale di riparto delle spese, assumendo di aver depositato la delibera commissariale afferente alle spese istituzionali, le quali gravano sul contribuente a prescindere del beneficio ricavato dal fondo.

3. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione ” per difetto di autosufficienza” fondata sull’inammissibilità di provare ex post i presupposti impositivi della somma portata dalla cartella, attenendo detto rilievo al merito della controversia e non ai requisiti di ammissibilità del ricorso.

4. La censura non è fondata.

La Corte Costituzionale con la recente sentenza 188/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a), “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio””, ma ha precisato che, la successiva L.R. Calabria n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all’art. 1 ha novellato della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1 statuendo “senza più distinguere tra quota a) e quota b) – che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell’art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”. l’assoggettamento alla contribuzione consortile in ragione del solo inserimento dell’immobile nel comprensorio del consorzio e, quindi, “indipendentemente dal beneficio fondiario”, come testualmente prevede la disposizione censurata alla L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, lett. a), comma 1.

L’esclusione del beneficio fondiario ha proprio il significato e la portata di disancorare la debenza della quota a) – spese per fini istituzionali, così resa autonoma e distinta dalla quota b) – dal beneficio risultante dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza. In tal modo però risulta violato il più volte citato principio (settoriale) del sistema tributario, che vuole invece che l’assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all’immobile dall’attività di bonifica.

La Corte Costituzionale ha affermato dunque che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall’attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l’immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perchè, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un’imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.

5. Se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell’an del contributo, determinante ai fini del quantum è l’accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (in tal senso Cass. 11722/2010; Cass.n. 26395/2019; Cass. n. 17759/2019).

Nella specie la CTR ha accertato che l’ammontare delle spese istituzionali non risultava determinato e approvato secondo il piano annuale di riparto delle spese allegato al bilancio, senza tuttavia accertare ai fini della contribuzione la sussistenza dell’approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza nonchè dall’effettivo beneficio ricavato dall’immobile.

Secondo la sentenza citata della Corte Costituzionale “Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall’attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l’immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perchè, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un’imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale”.

Ciò significherebbe assoggettare il contributo consortile, secondo la normativa regionale, al solo dato spaziale dell’essere l’immobile ricompreso nel comprensorio di bonifica.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, stante l’illegittimità costituzionale della legge applicata dalla CTR ed invocata dal ricorrente, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per accertare la sussistenza dei presupposti di legge per l’assoggettamento agli oneri consortili.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 11 marzo 2020

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