Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6842 del 08/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 6842 Anno 2016
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 13832-2013 proposto da:
ORFEI

MATTEO

(RFOMTT82A15F205Y),

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO STORACE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LAURA CERIZZI giusta procura speciale in calce
la ricorso;
– ricorrentecontro
C.S.C. BASKET DI CUSANO MILANINO,

in persona del suo

legale rappresentante pt. SILVANO BALICCO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 8, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO GRASSI, che la rappresenta e difende

achg

unitamente all’avvocato GIOVANNI FRANCO giusta procura

125

speciale in calce al controricorso;
controri corrente

Data pubblicazione: 08/04/2016

avverso la sentenza n. 4021/2012 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata 1’11/12/2012, R.G.N. 142/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/01/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato FRANCESCA PAOLUCCI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che ha concluso per il

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del settembre 2011 ! il Tribunale di
Milano accolse la domanda proposta da Matteo Orfei contro la
C.S.C. Basket di Cusano Milanino, alla quale era associato
come atleta, per “il risarcimento del danno patito a seguito
di un incidente occorsogli durante una partita di basket”, il
cui ristoro aveva ottenuto “in misura inferiore al dovuto in
ragione dei limiti di massimale della polizza assicurativa
contratta dalla Associazione sportiva”.
2.

– Avverso tale decisione proponeva impugnazione la

C.S.C. Basket di Cusano Milanino, che, nel contraddittorio
con l’Orfei, la Corte di appello di Milano, con sentenza resa
pubblica 1’11 dicembre 2012, accoglieva, rigettando la
domanda avanzata dall’attore in primo grado.
2.1. – La Corte territoriale, anzitutto, riteneva che
l’Associazione sportiva convenuta non fosse responsabile nei
confronti dell’attore, nulla essendo stato “imputato” alla
stessa Associazione “in ordine alla omessa adozione di misure
volte a garantire la sicurezza della gara e degli atleti in

essa impegnata” (omissione eventualmente rilevante ai sensi
dell’art. 2050 cod. civ.) ed essendosi l’infortunio
dell’Orfei verificato per un contrasto accidentale durante
una partita di basket, per cui era operante il principio
secondo il quale gli atleti debbono accettare il normale
rischio inerente all’attività agonistica che praticano.

2

rigetto del ricorso.

2.2. – Inoltre, il giudice di appello, dopo aver
affermato che “nessuna norma di legge vincola L’Associazione
sportiva a contrarre una polizza assicurativa a copertura dei
danni conseguenti agli infortuni dei propri associati”,
osservava che il giudice di primo grado “seMbra(va) aver
fondato l’obbligo risarcitorio in capo all’odierna appellante
sul presupposto che questa si sarebbe Impegnata a tenere

all’infortunio”, quale circostanza, invece, “fermamente
negata dalla C.S.C. Basket”, là dove, poi, “l’obbligazione
che si pretende essere stata assunta dalla Associazione non
risulta(va) desumibile da alcuna idonea prova, tale non
potendosi ritenere l’unica – e generica – deposizione del
teste Massimo Orfei, escusso in primo grado, sulla cui
attendibilità … [era] lecito dubitare, essendo padre
dell’odierno appellato”.
Peraltro, soggiungeva la Corte territoriale, la C.S.C.
Basket aveva comunque attivato “la propria assicurazione per
consentire all’Orfei di essere risarcito del danno patito”,
non potendo opporsi alla stessa Associazione i limiti di
polizza assicurativa non sufficienti a coprire tutto il
danno, non avendo essa “obbligo di contrarre polizze in
favore dei propri associati”.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre ‘latteo
Orfei sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la C.S.C. Basket di Cusano
Milanino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 3, cod. prue. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 167 cod. proc. civ.
La Corte territoriale avrebbe violato il principio,
desumibile dall’art. 167 cod. proc. civ., per cui, in caso di
mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della
domanda, il giudice deve ritenerli “incontroversi e pacifici,
3

indenne il proprio associato da ogni conseguenza in merito

senza ulteriore necessità di conferma”, posto che la C.S.C.
Basket non si era costituita in primo grado e neppure con
l’atto di appello aveva contestato “la circostanza per cui la
stessa, a mezzo del proprio Dirigente sportivo, si fosse
impegnata a farsi carico di tutte le cure e spese necessarie
per l’integrale risarcimento a favore del sig. Orfei”. Era,
dunque, erronea l’affermazione del giudice di appello che, in

negata dalla C.S.C. Basket”.
1.1. – Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello – in linea con il principio per cui
la non contestazione presuppone un comportamento concludente
della parte costituita, sicché non à preclusa la
contestazione, per la prima volta in appello, sia per la
parte rimasta contumace, che per quella costituitasi
tardivamente in primo grado (Cass., 14 gennaio 2015, n. 461)
– ha espressamente rilevato la presenza di contestazione da
parte dell’appellante sull’assunzione di un obbligo di tenere
indenne l’atleta (cfr. sintesi al § 2.2. del “Ritenuto in
fatto” che precede e cui si rinvia), per cui la contraria
deduzione di parte ricorrente (ribadita anche la memoria ex
art. 378 cod. proc. civ.: p. 2 “Tale ultimo assunto … non
corrisponde al vero”) integra gli estremi del vizio
revocatorio per errore di fatto su atti processuali ai sensi
dell’art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., da non
poter far valere con il presente ricorso per cassazione (art.
398 cod. proc. civ.).
Ciò senza tener conto che il motivo è comunque formulato
in violazione dei principi di specificità e di cd.
localizzazione ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc.
civ., mancando di dare puntuale contezza dei contenuti
dell’atto di appello e della relativa sede processuale di
possibile rinvenimento.

4

assenza di contestazioni, riteneva la “circostanza fermamente

2. – Con il secondo mezzo

prospettata, ai sensi

dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod, proc. eiv., violazione
e falsa applicazione dell’art. 232 cod. proc. civ.
La Corte territoriale avrebbe violato l’art. 232 cod.
proc. civ. in quanto, sul fatto dell’obbligazione
indennitaria assunta dall’Associazione sportiva e sul
comportamento ostruzionistico e non collaborativo

stata, in primo grado, mancata risposta del legale
rappresentante della C.S.C. Basket all’interrogatorio formale
ritualmente deferito (con notificazione del relativo verbale
d’udienza); mancata risposta che il giudice di appello non
avrebbe affatto considerato, riferendosi soltanto alla prova
testimoniale per escludere la prova sull’esistenza della
anzidetta obbligazione.
2.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.
E’ principio consolidato (Cass., 2 aprile 2001, n. 4800;
Cass., 26 febbraio 2003, n. 2864; Cass., 28 settembre 2009,
n. 20740; Cass., 19 settembre 2014, n. 19833) che la sentenza
nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione
la mancata risposta all’interrogatorio formale non è affetta
da vizio di motivazione, atteso che l’art. 232 cod. proc.
civ., a differenza dell’effetto automatico di fícta confessi°
ricollegato a tale vicenda dall’abrogato art. 218 del
precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento
della parte soltanto una presunzione semplice che consente di
desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi
processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come
ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni
altro elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facoltà,
rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice
stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità.
Nella specie, il giudice di appello non ha disconosciuto
la portata probatoria della mancata risposta
all’interrogatorio formale (nei limiti segnati dall’art. 232
5

stessa tenuto nei confronti del proprio associato, vi sarebbe

cod. proc. civ.) ma ha esaminato il fatto concernente
l’esistenza o meno dell’obbligazione indennitaria,
ritenendoàe non provata la relativa sussistenza nonostante
detta mancata risposta.
Ne consegue che, oltre a non potersi ravvisare alcuna
violazione dell’art. 232 cod. proc. civ., neppure è stato
dedotto (né, comunque, sarebbe stato apprezzabile) l’omesso

lett. b,

sensi del novellato (ex comma 1,

dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) n. 5 del
primo coma dell’art. 360 cod. proc. civ. (applicabile
ratione tem)oris

in quanto la sentenza Impugnata in questa

sede è stata pubblicata l’11 dicembre 2012), posto che in
base alla predetta disposizione processuale non è deducibile
il mancato esame di risultanze istruttorie che non si risolva
nell’omesso esame del “fatto”.
3. – Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, “circa il fatto
decisivo del giudizio per cui C.S.C.

si

fosse impegnata a

tenere indenne il sig. Matteo Orfei da ogni onere conseguente
al sinistro dal 14.10.2006 e circa il fatto per cui C.S.C.
Basket abbia tenuto una condotta ostruzionistica e non
collaborativa con violazione del dovere di correttezza e
buona fede nei confronti del proprio associato anche ex art.
1175 c.c.”.
La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare i
fatti sopra indicati, “indipendentemente da eventuali diversi
titoli di responsabilità”, mentre avrebbe, peraltro, errato a
ritenere non obbligatoria la copertura assicurativa
dell’atleta da parte dell’Associazione sportiva, posto che
tale obbligo era stato previsto con l’art. 51 della legge n.
289 dal 2002 e dal d.m. 16 aprile 2008.
3.1. – Il motivo è inammissibile.
6

esame di fatto decisivo ai

Con esso si deduce un vizio motivazionale (di omesso,
insufficiente e contraddittorio iter argamentativo) non più

deducibile alla luce dell’applicabile novellato n. 5 del
citato art. 360, là dove, in ogni caso, il fatto decisivo
dell’insussistenza di ogni obbligo indennitario assunto in
proprio dall’Associazione sportiva è stato esaminato dalla
Corte territoriale, con la conseguenza che, in mancanza

conseguenze riferite alla presunta violazione di correlati
obblighi di buona fede e correttezza.
Quanto, poi, alla questione della copertura assicurativa
obbligatoria in forza di legge, il ricorrente – in violazione
dei principi di specificità e di cd. localizzazione, di cui

all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. – non
precisa come e

quando

l’abbia veicolata nel giudizio di

merito, là dove, peraltro, proprio dalla domanda originaria
esposta in ricorso si evince che i presupposti della pretesa
erano altri e cioè, per l’appunto, l’assunzione volontaria di
un’obbligazione indennitaria da parte dell’Associazione
sportiva.
Trattasi di carenza strutturale nel confezionamento del
motivo viepiù significativa nella specie, posto che
l’incidente occorso all’Orfei risaliva all’ottobre 2006 e,
pertanto, le allegazioni originarie a supporto della asserita
pretesa avrebbero, altresì, dovuto dare conto non solo della
cogenza dell’obbligo assicurativo in ragione della previa
vigenza del decreto ministeriale attuativo dell’art. 51,
coma

2 bis,

della

legge

n. 289 del 2002 (in cui si fa

riferimento a d.m. da emanare entro il 31 dicembre 2006, poi
risultante come d.m. 16 aprile 2008), ma anche dei termini
della garanzia, se più favorevoli di quelli attivati dalla
C.S.C. Basket di Cusano Milanino.
3. – Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese del
presente giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal d.m. 10
7

dell’obbligazione principale, neppure potevano discendere

marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza, ai sensi dell’art.
385, primo coma, cod., proc. civ.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida, in favore della parte controricorrente, in

oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, coma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in

complessivi euro 2.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA