Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6841 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 6841 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 17731-2008 proposto da:
CORCELLI VINCENZO C.F. CRCBCN9E11A376P, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PICERNO MICHELE, MORDENTI SILVANO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3625

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 24/03/2014

CeS

5,Ze-GARA ft

ETTM—7M5Tri’ l

presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA,
giusta delega in atti;
controricorrente –

MINISTERO DELLA DIFESA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1111/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 05/12/2007 r.g.n. 1876/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 ottobre 2007, confermando
la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da Corcelli Vincenzo

previo accertamento dello stato di partigiano combattente, ruolo che il
ricorrente assumeva di avere svolto dal luglio 1944 al 24 aprile 1945 e che il
Tribunale aveva ritenuto non dimostrato sulla base delle documentazione
prodotta.
La Corte territoriale osservava che la dichiarazione sostitutiva prescritta
dall’art. 6, comma 7 bis, della legge n. 140 del 1985 tiene luogo di una
documentazione che l’interessato avrebbe dovuto produrre ai sensi delle leggi n.
341/68 e n. 287/81 entro la data del 31.12.79; che difatti il comma 7 ter dell’art.
6 citato precisa che la presentazione della dichiarazione di cui al comma 7 bis è
sottoposta alle disposizioni contenute nella legge n. 15 del 4 gennaio 1968,
avendo il legislatore inteso tipicizzare il modo di ovviare al reperimento della
documentazione militare richiesta mediante il ricorso esclusivo alla dichiarazione
diretta dell’interessato; che nella specie tale dichiarazione sostitutiva non era
stata prodotta, non essendo tale la dichiarazione a firma del Comandante della
Brigata n. 108 Garibaldi, mentre il documento prodotto in appello era tardivo e
ittilevante,iiì quftnto privo di data e privo di qualsiasi timbro o
attestazione di ricezione da parte dell’ufficio competente a riceverlo; che tale
carenza probatoria non poteva essere colmata con la prova testimoniale,
articolata con riferimento a circostanze che non potevano fornire la
dimostrazione specifica della appartenenza alla categoria di partigiano
combattente, qualifica che è precisata nell’art. 7 del d.lgt. 21/8/1945 n. 518.

RG. n. 17731/2008
Udienza 11 dicembre 2013
Corcelli c/INPS

-1-

diretta all’applicazione dei benefici combattentistici ex art. 6 legge n. 140/85,

Per la cassazione di tale sentenza Corcelli Vincenzo propone ricorso affidato
a due motivi, cui resiste l’INPS con controricorso e con successiva memoria
illustrativa ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE

falsa applicazione delle norme di legge e vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c.) per avere la Corte di appello ritenuto irrilevanti i documenti prodotti dal
ricorrente, così precludendo allo stesso la possibilità di dimostrare il suo status di
partigiano combattente. Il ricorso si conclude con il quesito se sia vero che, in
tema di maggiorazione prevista dall’art. 6 della legge n. 140/85, la dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dall’interessato è atto di per sé idoneo a provare la
sussistenza dei requisiti combattentistici così come previsto dall’art. 6 comma 7
bis legge n. 140/85.
Il ricorso è inammissibile per più ragioni.
La Corte di appello ha richiamato, a sostegno della decisione, la sentenza di
questa Corte n. 11084/1994, la quale aveva affermato che la norma di cui all’art.
6, comma 7 bis, della legge 15-4-85 n. 140, concernente “miglioramento e
perequazione di trattamenti pensionistici ed aumento della pensione sociale”,
stabilisce con carattere innovativo che, ai fini della liquidazione della
maggiorazione prevista dal comma 1, è data facoltà agli aventi diritto di
presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione
sostitutiva dei requisiti combattentistici, così richiamando la dichiarazione
sostitutiva istituita con la legge 4-1-68 n. 15, documento non sostituibile con
altri mezzi di prova; il legislatore ha voluto così tipicizzare il modo di ovviare al
reperimento della documentazione militare richiesta mediante il ricorso

R.G. n. 17731/2008
Udienza 11 dicembre 2013
Corcelli c/INPS

-2-

Con i due motivi di ricorso, tra loro interconnessi, si denuncia violazione o

esclusivo alla dichiarazione diretta dell’interessato, onde soltanto da quest’ultima
possono emergere i requisiti necessari per l’attribuzione della qualifica di
combattente di cui all’art. 1 del d.lgs. 4-3-48 n. 137.

in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., non indica neppure quali sarebbero le
affermazioni della sentenza di appello in contrasto con “norme di legge”,
neppure specificamente indicate. Secondo costante orientamento di questa
Corte, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione
della legge di cui all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., giusta il disposto di cui
all’art. 366, primo comma n. 4, c.p.c. deve essere, a pena d’inammissibilità,
dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute
nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla
giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti
consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05,
20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07 e 3010/12; da
ultimo, v. Cass. 5 luglio 2013 n. 16862).
Il quesito di diritto è poi inconferente rispetto a decisum, poiché sembra
supporre che la Corte di appello non abbia interpretato correttamente la valenza
probatoria del documento prodotto in appello in relazione al suo contenuto
dichiarativo, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto l’inidoneità
dell’autodichiarazione in quanto priva di data e di qualsiasi altra attestazione
(data, timbro di ricezione) che potesse dimostrarne il pervenimento all’ufficio
competente a riceverla.

R.G. n. 17731/2008
Udienza 11 dicembre 2013
Corcelli c/INPS

-3-

Innanzitutto, l’attuale ricorrente per cassazione, denunciando error in indicando

La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di
specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità
del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma
normativo di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 (exp/urimis, v. Cass. n.

In relazione al denunciato vizio motivazionale, parte ricorrente non rispetta
l’art. 366 c.p.c., n. 6, con riguardo al documento in questione, limitandosi a
dedurre che non sarebbe stato debitamente esaminato il documento, senza
indicarne e trascriverne il contenuto.
E’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n.
28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008 e, tra le più recenti, Cass. n. 6556 del 14
marzo 2013) che il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o
erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice
onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di
indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel
ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il
documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o
riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno
soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
Nella specie, il documento non risulta trascritto nel suo contenuto, né parte
ricorrente indica in quale parte del fascicolo lo stesso sarebbe rinvenibile. Deve
dunque ritenersi che nessuno dei due adempimenti prescritti sia stato
soddisfatto.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.

R.G. n. 17731/2008
Udienza 11 dicembre 2013
Corcelli c/INPS

-4-

17125/2007).

In applicazione della regola generale della soccombenza, il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese in favore dell’INPS. Nulla va disposto nei
confronti del Ministero della Difesa, rimasto intimato.
P.Q.M.

in favore dell’INPS, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro
2.000,00 per compensi e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Nulla per le spese quanto al Ministero della Difesa.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento,

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