Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6841 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. I, 24/03/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente

all’avvocato ALOISI MAUGERI GAETANO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI

CATANIA, G.R. (C.F. (OMISSIS));

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di CATANIA

depositato il 10/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

lette le conclusioni scritte del P.G. dott. COSTANTINO FUCCI: la

Corte di Cassazione, pronunciando in camera di consiglio, rigetti

l’istanza di regolamento di competenza proposto da T.G.

dichiarando la competenza del Tribunale per i Minorenni di Catania

con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il tribunale per i minorenni di Catania, su richiesta della Procura delle Repubblica presso quel tribunale, in data 13 novembre 2008 aveva aperto una procedura volta a dichiarare la decadenza dalla potesta’ genitoriale dell’avv. T.G. sul figlio minore P., in relazione a fatti per i quali era stato instaurato un processo penale a suo carico, e lo aveva chiamato in giudizio con decreto notificatogli in data 2 febbraio 2009;

che la sig.ra G.R. si era costituita chiedendo l’affidamento del minore in via esclusiva;

che l’avv. T. si era costituito eccependo l’incompetenza del tribunale per i minorenni e la competenza del tribunale ordinario di Catania, essendo pendente un giudizio di separazione personale nei confronti della propria moglie sig.ra G.R., nel corso del quale egli aveva chiesto anche che fosse dichiarata la competenza di detto tribunale a pronunciarsi sulla richiesta di decadenza dalla patria potesta’ pendente dinanzi al tribunale per i minorenni;

chiedendo nel merito il rigetto della domanda di decadenza dalla potesta’ genitoriale e l’affidamento condiviso del figlio;

che il tribunale per i minorenni, con decreto in data 12 marzo 2009 dichiarava la litispendenza delle domande relative all’affidamento e collocamento del minore, diritto di visita e assegno di mantenimento, gia’ proposte dinanzi al tribunale ordinario di Catania, mentre con decreto 4 febbraio 2010, notificato all’avv. T. in data 26 febbraio 2010, disattendendo la sua eccezione d’incompetenza, dichiarava la decadenza dalla sua potesta’ genitoriale sul figlio minore P.;

che l’avv. T., con atto notificato il 10 marzo 2010 alla sig.ra G.R. presso il suo difensore, l’11 marzo 2010 al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Catania e il 12 marzo 2010 alla sig.ra G.R. presso la sua residenza, ha impugnato dinanzi a questa Corte, con regolamento di competenza, detto decreto, formulando tre motivi, successivamente depositando memoria;

che con il primo e il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 155 c.p.c., deducendo debba ritenersi che esso dispone che in pendenza di una procedura di separazione personale fra i coniugi il giudice ordinario e’ anche il giudice della potesta’ dei genitori, non potendosi scindere la competenza sull’affidamento dei minori, a tale giudice attribuita, dalla competenza a pronunciare sulla decadenza da tale potesta’, con la conseguenza che il tribunale per i minorenni non potrebbe pronunciare provvedimenti al riguardo;

che i motivi appaiono entrambi infondati, dovendosi riaffermare il principio secondo il quale, in tema ai affidamento di minori e provvedimenti di decadenza dalla potesta’ genitoriale, poiche’ il discrimine “era la competenza del tribunale ordinario e quella del tribunale per i minorenni va individuato in riferimento al “petitum” ed alla “causa petendi”, rientrano nella competenza del Tribunale per i minorenni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 330 cod. civ. e dell’art. 38 disp. att. cod. civ., le domande finalizzate ad ottenere i provvedimenti di decadenza dalla patria potesta’, mentre rientrano nella competenza del tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, le pronunzie di affidamento dei minori che mirino solo ad individuare quale dei due genitori sia piu’ idoneo a prendersi cura del figlio (Cass. 10 maggio 1999, n. 4631; 16 ottobre 2008, n. 25290), non influendo su tale ripartizione il nuovo disposto dell’art. 155 cod. civ. sull’affido condiviso, giacche’ l’affidamento della prole in minore eta’ sul quale e’ competente il tribunale ordinario quale giudice della separazione in base a detto articolo, non incide sulla spettanza della potesta’ a entrambi i genitori, ma secondo l’espressa disposizione dell’art. 317 c.c., comma 2, interferisce soltanto sulle modalita’ di esercizio della potesta’ medesima;

considerato che il terzo motivo, con il quale si lamenta che il tribunale per i minorenni abbia omesso di motivare in ordine all’eccezione d’incompetenza formulata dinanzi a lui, e’ inammissibile, non incidendo tale difetto di motivazione, connesso con il carattere implicito della pronuncia sulla propria competenza nella decisione sui merito, sulla richiesta in questa sede della statuizione sulla competenza;

che, pertanto, l’istanza va rigettata e va dichiarata la competenza del tribunale per i minorenni di Catania a statuire sulla decadenza dalla potesta’ genitoriale in pendenza del giudizio di separazione;

che nulla va statuito sulle spese non essendovi controparti costituite.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta l’istanza di regolamento e dichiara la competenza del tribunale per i minorenni di Catania. Dispone che in caso di divulgazione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ delle parti e delle altre persone indicate nella motivazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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