Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6840 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 6840 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 17470-2008 proposto da:
FORESTA

MARIA

GRAZIA

C.F.

FRSMGR45T494273I,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI
GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato COSENTINO JULIO MARINO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

3624

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante

Data pubblicazione: 24/03/2014

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
c-c:,-SALe be.:_ccA(uA
UELLA
FREZZA
171,25 i presso
l’Avvocatura
Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE
NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in calce alla

– resistente con mandato

avverso la sentenza n. 787/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 19/06/2007 r.g.n. 69/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato ANTONINI GIORGIO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega PULLI
CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto.

copia notificata del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 19 giugno 2007 la Corte di appello di Palermo
confermava la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Palermo aveva

diretta ad riconoscimento della pensione di anzianità sin dal mese successivo alla
data di presentazione della domanda amministrativa del 10.12.98 e quindi con
decorrenza dal 1° gennaio 1999, piuttosto che, come avvenuto, dal 10 aprile
1999.
A sostegno della domanda l’assicurata aveva dedotto che la legge n. 335 del
1995, tabella B, prevedeva per la fruizione della pensione di anzianità,
alternativamente, 35 anni di contributi e 53 anni di età oppure 36 anni di
contributi; che al 30 settembre 1998 poteva far valere 36 anni di contributi e 52
anni di età, avendo compiuto il 53esimo anno il 9 dicembre 1998; che, pertanto,
avendo maturato i requisiti sin da epoca anteriore al 10 ottobre 1998, aveva
diritto al trattamento pensionistico dal 10 gennaio 1999, non operando nei suoi
confronti lo slittamento di cui al comma ottavo dell’art. 59 della legge n. 449 del
1997.
La Corte di appello di Palermo riteneva, invece, che fosse applicabile alla
fattispecie la “finestra” che differiva al 1° aprile 1999 la fruizione della pensione
di anzianità per coloro che, alla data della domanda di pensionamento, avessero
raggiunto i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità entro il
4° trimestre dell’anno precedente. Nella fattispecie, l’appellante, che aveva
presentato la domanda di pensionamento il 10 dicembre 1998, alla medesima
data poteva ritenersi in possesso dei requisiti costitutivi del diritto alla pensione

R.G. n. 17470/2008
Udienza 11 dicembre 2013
Foresta c/INPS

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respinto la domanda proposta da Foresta Maria Grazia nei confronti dell’INPS

di anzianità, con conseguente applicazione del riferito slittamento della sua
decorrenza al 1° aprile 1999.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione (art. 360 n. 5
c.p.c.) per avere la Corte di appello omesso di accertare, “ai fini della
determinazione della data di decorrenza della pensione di anzianità spettante ai
sensi della tabella B allegata alla legge n. 335/95 ed ai sensi dell’art. 59, commi 6
e 7, della legge n. 449/97”, il momento in cui era maturato il requisito dei 36
anni di contribuzione.
Così sintetizzato il fatto decisivo di cui si lamenta l’omesso esame, parte
ricorrente argomenta di avere allegato, sin dal primo grado, di avere maturato “al
30.9.98” il requisito dei 36 anni di contribuzione per potere fruire della pensione
di anzianità alla stregua della tabella B allegata alla legge n. 335/95. Inoltre, in
quanto lavoratrice “precoce”, aveva accreditato un periodo contributivo non
inferiore ad un anno nel periodo compreso tra il 14° e il 19° anno di età, da cui
l’operatività nei suoi confronti della deroga di cui al comma settimo dell’art. 59
della legge n. 449/97. La sentenza era dunque carente per non avere accertato il
momento del conseguimento del requisito dei 36 anni di contribuzione, che era
stato raggiunto “entro” il 30.9.98, ossia prima di tale data, e non all’interno del 4°
trimestre del 1998.
Il ricorso è inammissibile.

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Udienza 11 dicembre 2013
Foresta c/INPS

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Per la cassazione di tale sentenza Foresta Maria Grazia ha proposto ricorso
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affidato ad un solo motivo. L’INPS
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La legge n. 335 del 1995 (c.d. riforma Dini) ha stabilito che il diritto alla
pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di
essa sostitutive ed esclusive si consegue: a) al raggiungimento di un’anzianità

età anagrafica; b) al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a
40 anni. Ha altresì previsto, per la pensione di anzianità, una fase transitoria (art.
1 comma 26) secondo cui “per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme
previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell’anzianità
contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima
applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli
anni indicati nell’allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla
medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall’età anagrafica, al
conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella
B, colonna 2”. La Tabella B, prevede, per gli anni 1996 e 1997, un’età anagrafica
di 52 anni (colonna 1) e un’anzianità contributiva di 36 anni (colonna 2) e, per
l’anno 1998, l’età anagrafica di 53 anni (colonna 1) e un’anzianità contributiva di
36 anni (colonna 2).
La legge n. 449 del 1997, legge finanziaria per il 1998 (c.d. riforma Prodi), ha
stabilito, all’art. 59, comma 6, prima parte – per quanto interessa nella presente
sede – che “con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1
gennaio 1998, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità ed i
superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive
ed esclusive, il diritto per l’accesso al trattamento si consegue, salvo quanto
previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di
anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla
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Udienza 11 dicembre 2013
Foresta c/INPS

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contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di

presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive….”; al comma 7 dell’art. 59, che “le
disposizioni in materia di requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di
cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione

forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra
i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa; c)
Il comma 8 dello stesso articolo dispone poi, nella prima parte, che “I lavoratori,
per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei
lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e
7, lettere a) e b), entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento di anzianità dal 1 luglio dello stesso anno, se di età pari o
superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al
pensionamento di anzianità dal 1 ottobre dello stesso anno, se di età pari o
superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento
dal 1 gennaio dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1 aprile dell’anno successivo. Per l’anno 1998 i diversi
termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre
mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonché per quelli
che abbiano raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, per i
quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni.”.
Dunque, per i lavoratori dipendenti iscritti all’a.g.o., la disciplina di cui alla
legge n. 449/97 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha stabilito i
nuovi requisiti di accesso alla pensione di anzianità, che sono quelli indicati nella
tabella C allegata alla medesima legge. Fanno eccezione a tale regime, le
fattispecie rientranti nel comma settimo dell’art. 59; difatti, le modifiche

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Udienza 11 dicembre 2013
Foresta c/INPS

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nei confronti: a)….;b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a

introdotte dalla legge n. 449 del 1997 non ha inciso sui requisiti stabiliti dalla
legge n. 335/95 per alcune categorie di lavoratori, tra cui i c.d. lavoratori precoci,
ossia coloro che avevano maturato un anno di contribuzione tra il 14 e i 19 anni
di età; per costoro continua ad essere applicabile, quanto ai requisiti per l’accesso

la quale stabiliva, come si è visto, per l’anno 1997, un’età pari o superiore a 52
anni e 35 anni di contribuzione, alternativamente rispetto ad contribuzione pari
a 36 anni, e per l’anno 1998, un’età pari o superiore a 53 anni e 35 anni di
contribuzione, alternativamente rispetto alla contribuzione di 36 anni.
La ricorrente (nata il 9 dicembre 1945) ha dedotto che, in applicazione della
tabella B della legge n. 335/95, nel dicembre 1997 aveva raggiunto il requisito
“binario” dei 52 anni di età e dei 35 anni di contribuzione ed “entro il 30
settembre 1998” aveva conseguito (anche) il requisito “unico” dei 36 anni di
contributi, di talché i requisiti costitutivi del diritto erano comunque maturati
entro il terzo trimestre del 1998 e non nel corso del quarto trimestre del 1998.
Sostiene, dunque, che nei suoi confronti poteva operare solo la previsione che
differisce al 10 gennaio 1999 la decorrenza della pensione.
Inoltre, secondo la ricorrente sarebbe incontestata l’operatività nei suoi
confronti della ipotesi fatta salva dal comma settimo dell’art. 59 della legge n.
449 del 1997, riguardante i lavoratori “precoci”, per essere stata accertata in
primo grado la sussistenza di una contribuzione non inferiore ad un anno tra il
1962 e il 1966, e cioè tra il 14° e il 19° anno di età. Peraltro, sul punto il ricorso
non è autosufficiente perché non riporta la parte della sentenza di primo grado
che avrebbe accertato tale circostanza, mentre nella sentenza di appello
l’accenno è contenuto in un obiter dictum, mentre si rimarca che l’unica questione

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Foresta c/INPS

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al trattamento pensionistico, la tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335,

dedotta in secondo grado è se debba operare nella fattispecie lo slittamento
previsto dal comma 8 al 1° aprile 1999.
E’ comunque determinante rilevare che sia il giudice di primo grado che

disciplina di cui all’art. 59, commi 6,7 e 8 della legge n. 449/97, che rilevasse, ai
fini della decorrenza della prestazione pensionistica, la circostanza della
maturazione dell’anzianità contributiva di 36 anni “al momento dei
presentazione della domanda”, cioè al 10.12.98 (4 0 trimestre), ravvisando nel
compimento del trimestre in quel momento in corso (nella specie, appunto il 4°
dell’anno) il termine ultimo per far valere il possesso dei requisiti costitutivi del
diritto azionatow, da qui lo slittamento al 1° aprile 1999 per la decorrenza di un
trattamento che avrebbe dovuto altrimenti decorrere dal 1° gennaio 1999.
All’evidenza si verte in tema di interpretazione della disciplina legale
applicabile alla fattispecie e, segnatamente, del significato e della portata
applicativa da attribuire alle previsioni di cui all’ottavo comma dell’art. 59 della
legge n. 449/97. La questione, denunciata come errore motivazionale, per
omesso accertamento di un elemento fattuale, quale è il momento del
perfezionamento del requisito contributivo, involge principalmente
l’interpretazione che i giudici di merito hanno fornito della disposizione rispetto
alla quale si assume esistente l’omesso esame di un fatto ritenuto determinante.
Poiché l’interpretazione sottesa alla decisione impugnata non è censurata per
violazione di legge (art. 360 n 3 c.p.c.), ma si prospettano questioni vertenti
sull’apprezzamento di fatti che presuppongono una interpretazione della
disciplina legale diversa da quella accolta dai giudici di merito, senza tuttavia

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quello di appello hanno ritenuto, in base ad una precisa interpretazione della

svolgere alcun motivo che investa tale interpretazione, il ricorso si manifesta per tale assorbente motivo – inammissibile.
Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di

provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge
e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a
mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e
inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in
sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 8315 del
2013). Nel caso di specie, si censura il difettoso esame di una questione di fatto
che presuppone una interpretazione giuridica della disciplina legale divergente da
quella sostenuta dal giudice di merito, senza che la validità di tale interpretazione
sia stata censurata con un motivo di impugnazione idoneo.
Non è luogo a pronunciare sulle spese, stante l’applicabilità al presente
giudizio, ratione temporis, dell’art. 152 disp. att. cpc, nel testo vigente prima della
novella di cui al dl n. 269/03, convertito in legge n. 326/03.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma 1’11 dicembre 2013
IL CONSIGLIERE est.

IL PRESIDENTE

legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del

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