Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6840 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. I, 24/03/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6840
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.E. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO ROSARIO, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TARANTO depositato il
25/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’assegnazione alle Sezioni
penali.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che, avendo il sig. G.E., imputato in un processo penale, fatte richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essa venne accolta dal giudice per le indagini preliminari con provvedimento 26 maggio 2005;
che quando, con istanza del 13 novembre 2008, venne chiesta la liquidazione del compenso il tribunale di Taranto, con provvedimento del 25 novembre 2008, revoco’ il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per essere stata la relativa istanza mancante della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni reddituali e della copia del documento d’identita’ dell’istante;
che il sig. G. propose allo stesso tribunale di Taranto ricorso in opposizione al provvedimento di revoca, ma il tribunale, con provvedimento del 20 gennaio 2009, ritenuto che avverso il provvedimento di revoca fosse esperibile ricorso per cassazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112 dispose la trasmissione del ricorso a questa Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che si tratta di ricorso per cassazione in tema di revoca del decreto ai ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale;
che nella specie, pertanto, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;
che, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza e’ stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia state pronunciato in un giudizio penale;
che nel caso di specie, invece, cio’ di cui si discute non e’ l’opposizione al decreto di liquidazione, bensi’ la legittimita’ del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale;
che la cognizione di questa materia, ad avviso del collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668; 29 aprile 2010, n. 20087).
P.Q.M.
LA CORTE rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 17 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011