Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6840 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12723-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE SPA, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIATERESA GRIMALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 252/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 06/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro, con sentenza del 6 marzo 2014, accoglieva la domanda proposta da M.E. nei confronti dell’INPS ed intesa all’accertamento della non debenza alla Gestione Commercianti dell’istituto dei contributi asseritamente da lui dovuti in qualità di socio della società ” Immobiliare B. I. di M. E. & C. s.a.s.”; il Tribunale osservava che la predetta società non esercitava un’attività commerciale essendosi limitata a gestire un immobile riscuotendone il canone di locazione e, quindi, che l’attività svolta dal M. quale socio accomandatario necessariamente non poteva avere un minimo di consistenza e di abitualità come attività commerciale;

che l’appello proposto avverso tale decisione veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Firenze con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., e art. 348 ter c.p.c., del 10 marzo 2015, non avendo ragionevoli probabilità di essere accolto;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale propone ricorso l’INPS, in proprio e nella qualità di procuratore speciale della SCCI s.p.a., affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso il M.;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo del ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 63, art. 1, della L. 27 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 203 e ss. L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 2, e artt. 2291, 2298 e 2697 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio accomandatario era per ciò stesso, in quanto soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che l’attività di riscossione di canoni di locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale;

che il motivo è infondato in quanto presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è – per il disposto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 – la prova dello svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento) in fatto da parte del Tribunale supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi; nell’impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la “Immobiliare I B. di F. M. & C. s.a.s ” di cui il M. era stato socio accomandatario non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione del canone relativo alla locazione di immobili (un fondo agricolo con i relativi fabbricati rurali e fabbricati abitativi le cui unità immobiliari erano destinate per la totalità ad abitazione dei soci della società) di cui era proprietaria;

che tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’11 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n. 17643 del 6 settembre 2016); peraltro, è evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale non rileva il contenuto dell’oggetto sociale;

che, per completezza, è anche il caso di ricordare il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi del L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, e della L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo il Tribunale non è stata fornita essendo emerso che il M. si limitava a riscuotere il canone di locazione dell’immobile di cui la società era proprietaria;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo con attribuzione all’avv. Mariateresa Grimaldi per dichiarato anticipo fattone;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, cent n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto) dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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