Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6840 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 11/03/2021), n.6840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2347 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.R., titolare della ditta individuale “Pizzeria Miky di

S.R.”, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Della Croce

per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, via degli Appennini, n. 60, presso lo studio

dell’Avv. Patrizia Straccamore;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, n. 583/4/2014, depositata in data 24 aprile

2014

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17

settembre dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a S.R., titolare dell’impresa individuale Pizzeria Miky di S.R., un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2006, con il quale aveva contestato maggiori ricavi non dichiarati; avverso l’atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di La Spezia; avverso la sentenza del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che era illegittimo l’accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni semplici consistenti nell’utilizzo di studi di settore, in quanto, nella fattispecie, il reddito del contribuente non superava la percentuale di scostamento previsto dalla L. n. 146 del 1998, art. 10;

l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito il contribuente depositando controricorso, illustrato con successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4-bis, per non avere considerato, in primo luogo, che secondo la citata L., art. 10, comma 4, le disposizioni di cui alla L. n. 146 del 1998, art. 10, commi 4 e 4 bis, non trovano applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta e, inoltre, che, secondo la disciplina transitoria di applicazione della medesima L., art. 10, sopra citati commi 4 e 4-bis, le modifiche apportate con il medesimo art. 10, commi 16 e 17, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2007, quindi non possono trovare applicazione al caso di specie, essendo stata la rettifica operata per l’anno di imposta 2006;

il motivo è infondato;

in primo luogo, va osservato che del tutto irrilevante è la questione relativa alla circostanza che, secondo la previsione di cui alla L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4, le disposizioni in esame non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo di imposta, non avendo il giudice del gravame in alcun modo fatto riferimento alla suddetta previsione normativa al fine di escludere l’applicazione della disciplina in materia di studi di settore nei confronti del contribuente;

con riferimento, quindi, all’ulteriore vizio di violazione di legge prospettato, va premesso che la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 18, ha previsto che “Le disposizioni di cui alla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, commi 4 e 4-bis, come modificate e introdotte rispettivamente del presente art., commi 16 e 17, hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste del citato art. 10, comma 4, lett. b), che hanno effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006”;

questa Corte (Cass. civ., 4 luglio 2019, n. 17990) proprio con riferimento al regime intertemporale in esame, ha precisato che il divieto di effettuare le rettifiche sulla base di presunzioni semplici, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, ultimo periodo nei confronti dei contribuenti che non superino la soglia del quaranta per cento di scostamento tra i ricavi o i compensi non dichiarati e quelli dichiarati, previsto dalla L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4-bism (comma inserito dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 17), ha avuto efficacia sin dall’anno d’imposta 2006, atteso che la stessa L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 14, nel disporre l’applicazione, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, degli “specifici indicatori di normalità economica”, stabilisce, al suo ultimo periodo, che “si applicano le disposizioni di cui alla medesima L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4-bis”;

in particolare, ai fini di una ricognizione completa della normativa, deve considerarsi anche quanto disposto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 14;

infatti, solo i “valori di coerenza” di cui alla L. n. 146 del 1998, art. 10-bis, comma 2, come inserito dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 13, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio dovevano essere applicati a decorrere dal 1 gennaio 2007. Nell’anno 2006, invece, non essendo ancora presenti i “valori di coerenza”, dovevano essere applicati gli “indicatori di normalità economica”. Gli indicatori di normalità economica dovevano essere utilizzati proprio nel periodo transitorio relativo all’anno di imposta 2006;

la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 14, ha, infatti, previsto nella formulazione vigente ratione temporis, che “fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dal D.L. n. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui alla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10-bis, comma 2, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi del Reg., art. 1, di cui al D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta”;

sicchè, per l’anno d’imposta al 31 dicembre 2006, individuato come una sorta di periodo transitorio, devono essere applicati, non gli “indici di coerenza” di cui alla L. n. 146 del 1998, art. 10-bis, comma 2, come inserito dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 13, ma “specifici indicatori di normalità economica”;

alla L. n. 296 del 2006, art. 1,, comma 14, dedicato agli indicatori di normalità economica, per il periodo di imposta fino al 31 dicembre 2006, poi, si aggiunge che “si applicano le disposizioni di cui alla medesima L., art. 10, comma 4-bis”. Ciò significa che la rilevanza della soglia del 40% dello scosta mento tra l’ammontare delle attività non dichiarate ed i ricavi o compensi dichiarati trova applicazione sin dall’anno di imposta 2006;

infine, va evidenziato che la L. n. 148 del 1998, art. 10, comma 4-bis, è stato abrogato dal D.L. n. 201 del 2011, art. 10, comma 12, ma il successivo comma 13, ha conservato l’efficacia della norma (abrogata) per gli anni di imposta anteriori al 2011 (“Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 4-bis e art. 10-ter”), sicchè, poichè l’anno in contestazione è il 2006, trova applicazione l’originario disposto della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4-bis;

correttamente, quindi, il giudice del gravame, accertato che il maggiore reddito contestato al contribuente secondo gli studi di settore non superava i limiti di cui al citato art. 10, comma 4-bis, ha ritenuto non applicabile la disciplina in esame nei confronti del medesimo il quale, quindi, nell’anno 2006, non poteva essere assoggettato ad accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. d);

ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 5.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento

e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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