Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6840 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27055-2020 proposto da:

UNIONE VALNURE VALCHERO, in persona del Presidente pro tempore,

COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI,

7, presso lo studio dell’avvocato DOMITILLA AMBROSIO, rappresentati

e difesi dall’avvocato SALVATORE CALTABIANO;

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE SAN GIORGIO DI A.M. & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 275/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 27/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. Unione Valnure Valchero, ente affidatario del servizio di gestione, accertamento e riscossione dei tributi del Comune di San Giorgio Piacentino e il Comune di San Giorgio Piacentino ricorrono con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Ctr dell’Emilia Romagna in causa su avviso di accertamento Ici dell’anno 2009 relativa ad un terreno di proprietà della sas Immobiliare San Giorgio di A.M. & C., ha, in riforma della decisione di primo grado reiettiva dell’originario ricorso, ridotto la pretesa impositiva della metà sul motivo che, essendo stata “nel corso dell’anno”, con Delib. comunale 20 aprile 2009, stabilita una riduzione del 25% dell’indice di edificabilità del terreno il valore del terreno era “stimabile nella misura del 50% di quello dell’anno precedente “applicando un dato di comune esperienza alla cui stregua una riduzione del tasso di edificabilità del 25% incide sull’appetibilità di un’area in misura pressoché doppia”;

2. la società Immobiliare San Giorgio di A.M. & C. è rimasta intimata;

3. in data 21 dicembre 2021 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso;

4. il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 390 c.p.c.;

5. “In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass. Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015).

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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