Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 684 del 12/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2018, (ud. 21/09/2017, dep.12/01/2018),  n. 684

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza n. 604/2011 il tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, rigettava la domanda proposta da V.G. nei confronti del condominio (OMISSIS).

V.G. proponeva appello.

Il condominio “(OMISSIS)” resisteva.

Con sentenza n. 2333 del 29.5/7.6.2013 la corte d’appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 2.

Premetteva la corte che il giudizio d’appello era soggetto ratione temporis alla disciplina introdotta con la legge n. 353/1990.

Indi evidenziava che l’appellante non era comparso nè alla prima udienza del 15.5.2013 nè all’udienza successiva del 29.5.2013, ancorchè del rinvio a tal ultima udienza avesse ricevuto rituale comunicazione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso V.G.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il condominio “(OMISSIS)” ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erronea applicazione dell’art. 348 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione.

Deduce che del tutta legittima è stata la mancata comparizione all’udienza del 29.5.2013.

Deduce infatti che l'”Organizzazione Nazionale degli Avvocati” aveva indetto per il 29.5.2013 una giornata di astensione dalle udienze civili e penali, astensione comunicata in applicazione del codice deontologico – adottato con deliberazione del 13.12.2007 e pubblicato in G.U. del 4.1.2008 – con preavviso di oltre dieci giorni.

Deduce quindi che la mancata comparizione all’udienza non può essere interpretata in guisa di mancanza di interesse alla decisione nel merito.

Il ricorso è destituito di fondamento.

Spiega questa Corte che è diritto del difensore – che aderisca all’astensione delle udienze legittimamente deliberata dal competente organismo forense – quello di ottenere un differimento della trattazione della causa, sicchè lo svolgimento della suddetta attività, in presenza di tale impedimento, ben può determinare, ove ne sia da esse derivato pregiudizio al diritto di difesa, una nullità degli atti assunti; che nondimeno l’impedimento in oggetto deve essere previamente portato a conoscenza dell’Ufficio giudiziario, siccome si tratta di una facoltà del difensore che, pur avendo origine o fonte in un deliberato “collettivo”, si esercita mediante un atto di esternazione individuale, la cui presenza è indefettibile, appartenendo alla sfera dei diritti personali la facoltà di aderire, o no, ad una decisione di astenersi dall’attività (cfr. Cass. sez. lav. 23.1.2013, n. 1567).

Al contempo l’art. 3 del codice di autoregolamentazione del 13.12.2007 specifica che l’adesione all’astensione, affinchè sia considerata legittimo impedimento del difensore, “deve essere alternativamente: a) dichiarata – personalmente o tramite sostituto – dal legale titolare della difesa o del mandato all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine; b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltrechè agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita” (cfr. al riguardo controricorso, pag. 4).

Ebbene su tali premesse si rimarca che in nessun modo risulta – siccome ha puntualmente posto in risalto il condominio controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 5 – 6) – che il difensore del ricorrente ha provveduto ad esercitare la propria facoltà di aderire all’astensione merce un atto di esternazione individuale e segnatamente ad esercitare la sua prerogativa nelle forme indicate dal summenzionato art. 3, del codice di autoregolamentazione.

Del tutto ingiustificato quindi è l’assunto secondo cui “la Corte (…) era notiziata di quella astensione in sede nazionale, (…) che lo stesso Collegio ne era informato (…) non essendo necessario comunicare a verbale la astensione (così ricorso, pagg. 2 – 3).

Analogamente per nulla si giustificano la denuncia, invero in forma del tutto generica, di omessa motivazione, di illogicità ed ingiustizia della decisione (cfr. ricorso, pag. 3).

In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente, V.G., va condannato a rimborsare al condominio “(OMISSIS)” le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è datato 16.1.2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, V.G., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, V.G., a rimborsare al controricorrente, condominio (OMISSIS)Parco Federica Taglialatela(OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, V.G., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2018

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