Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 684 del 12/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.12/01/2017), n. 684
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28229-2015 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA (OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso il decreto n. 96/2015 del TRIBUNALE di VERONA del 27/10/2015,
depositato il 30/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio
Pietro.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il Tribunale di Verona, con decreto 30 ottobre 2015, ha rigettato l’opposizione della Banca Monte Paschi di Siena avverso il decreto del giudice delegato che aveva escluso dallo stato passivo della (OMISSIS) un suo credito risultante da un decreto ingiuntivo, in ragione del fatto che esso non risultava opponibile alla massa dei creditori, essendo l’attestazione dell’esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c. intervenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento.
La predetta Banca denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 45 e 96, artt. 647 e 650 c.p.c., art. 2909 c.c., artt. 3 e 24 Cost., per non avere i giudici di merito considerato che la dichiarazione di esecutività non rileva ai fini della definitività ed opponibilità del decreto ingiuntivo.
Il motivo è inammissibile, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo il impugnato deciso la questione di controversa in modo conforme giurisprudenza della Corte: il decreto diritto alla decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo, soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., per cui non incidentale, verificazione, è ammissibile l’accertamento in sede di giudizio di dell’esecutività definitiva del decreto ingiuntivo sprovvisto del visto di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza, il decreto ingiuntivo, seppur non opposto, è inopponibile alla massa dei creditori (v. Cass. n. 3401 e 23202/2013); si è precisato che il decreto ingiuntivo non è opponibile al fallimento neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52 (v. Cass. n. 1650/2014).
Il Collegio condivide la relazione che è stata criticata dal ricorrente con gli argomenti, non convincenti, esposti in ricorso. Esso è quindi inammissibile.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017