Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6839 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6839 Anno 2016
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 704-2014 proposto da:
LA ROSA SOCIETA’ UNIPERSONALE SRL 01694010461 in
persona del suo Amministratore Unico e legale
rappresentante
ik

domiciliata

DEL

ROBERTO

CIMA,

elettivamente

in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 20, presso lo

studio dell’avvocato ALFREDO CODACCI PISANELLI, che la
2015
2575

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

IACOPETTI giusta procura

speciale

a margine del

ricorso;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 08/04/2016

BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA rappresentata da BANCA
CARIGE SPA, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in
persona del legale rappresentante pro tempore, la quale
agisce quale mandataria con rappresentanza, domiciliata
ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

ERMINDO TUCCI giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente

non chè contro
DEL CIMA ROBERTO;

– intimato

avverso la sentenza n. 534/2013 della CORTE D’APPELLO

di FIRENZE, depositata il 05/04/2013, R.G.N. 1555/2007;
udita la relazione della

causa svolta nella pubblica

udienza del 21/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA;
udito l’Avvocato ALFREDO CODACCI PISANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’inammissibilità;

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. La Banca del Monte di Lucca s.p.a. convenne in giudizio Roberto Del
Cima e Pierluigi Pardini, quali garanti per fideiussione della società
Eurofashion S.r.l. dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca, con sentenza
del 28 gennaio 2004, per sentir dichiarare la simulazione e/o

Si costituirono in giudizio tra i convenuti il solo Roberto Del Cima e
per gli acquirenti degli atti impugnati la società La Rosa S.r.l,
contestando la domanda proposta.

Il Tribunale di Lucca, con la sentenza numero 375/2007, rigettò la
domanda di simulazione e accolse la domanda di revocatoria dell’atto
concluso tra Roberto del Cima e la società La Rosa S.r.l.. Fu anche
disposta la separazione delle domande proposte contro gli altri
convenuti.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, con
sentenza n. 534 del 5 aprile 2013. In particolare il giudice di secondo
grado oltre a confermare la natura pregiudizievole dei negozi conclusi
dal fideiussore Del Cima ha affermato la sussistenza del presupposto
soggettivo dell’azione revocatoria sia in riferimento al debitore sia in
riferimento al terzo acquirente, ossia la società unipersonale di cui il
legale rappresentante era proprio il figlio dell’alienante.
3. Avverso tale decisione, la società La Rosa propone ricorso in
Cassazione sulla base di 1 motivo.

3.1. Resiste con controricorso la Banca del Monte di Lucca s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3

l’inefficacia ex articolo 2901 c.c. di atti negoziali compiuti dai convenuti.

4.1. Con il primo ed unico motivo, la ricorrente deduce da una parte la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 e dell’ari 2729 c.c., dall’altra
il correlativo vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. per mancanza di
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Lamenta che il giudice di secondo grado avrebbe ritenuto sussistente

Cima alla data di stipula dell’atto impugnato quando i beni del debitore
principale sarebbero stati sufficienti a garantire il credito.
Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.
A parte i profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza in
quanto non risultano dove siano stati depositati i documenti cui si
riferisce per sostenere la propria domanda. Ed è principio consolidato
di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366, primo
comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a
richiedere indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o
accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia
specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale
prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui
all’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi,
in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto
nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse,
mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi
che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è
rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di
merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è
prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se
cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai
sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la
controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza
4

l’eventus datimi in riferimento ai negozi posti in essere dal fideiussore Del

produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti
di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della
sentenza od alrammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di
documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase
di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo,
mediante la produzione del documento, previa individuazione e

n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008). Pertanto, come nel caso di
specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso
inammissibile ( Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n.
19069/2011).
Ma in ogni caso, la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che non
assume alcuna rilevanza la posizione debitoria di Eurofashion debitore
principale e che la banca aveva interesse a conservare integro il
patrimonio del fideiussore chiaramente pregiudicato dalla cessione
contestuale di ben 11 cespiti immobiliari. Tale affermazione è in linea
con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in merito all’articolo
2901 c.c. non si richiede per raccoglimento dell’azione revocatoria lo
stato di insolvenza del debitore garantito o del garante o la totale
compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma l’ eventus
damni sussiste in ogni caso in cui ratto di disposizione rende più incerta

e difficoltosa la realizzazione del credito che può consistere non solo in
una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in
una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la
sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla
compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa
della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di
cessione del denaro.

5

indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso ( Cass. S.U.

Anche in merito all’elemento soggettivo la Corte d’Appello ha
congruamente motivato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della
controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.200,00 di cui 200 per
esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte suprema di Cassazione in data 21 dicembre 2015.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al

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