Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6839 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21079-2020 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato GIULIO DE CESARE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8487/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata l’11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. in causa su avviso di accertamento di maggior reddito ai fini Irpef dell’anno 2012, emesso dall’Agenzia delle entrate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nei confronti di A.D. valorizzando spese certe, spese collegate al possesso di beni ed esborsi per investimenti, per un totale di Euro 56.741,00, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso del contribuente.

La CTR ha dato conto delle voci di spese su cui l’accertamento è basato, ha valutato come generiche le contestazioni relative ad alcune delle voci suddette per essersi “limitato il contribuente a negarne l’esistenza” o, in relazione ad altre “ad addurre giustificazioni prive di alcun riscontro probatorio” e, ad altre ancora, a depositare documentazione inidonea perché parziale. Ha poi evidenziato che il contratto di mutuo ipotecario per Euro 365.000,50, stipulato dal contribuente nel giugno 2012, prodotto in atti, non poteva dar prova idonea a giustificare lo scostamento tra reddito accertato e spese sostenute sia perché “sopraggiunto a metà anno” sia perché “la liquidità derivante dal mutuo era stata utilizzata per finalità non considerate ai fini dell’accertamento” sia infine perché la documentazione bancaria relativa ai movimenti del conto corrente era stata allegata solo in parte;

2. avverso tale sentenza il contribuente ricorre lamentando violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6.

3. l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è infondato.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nella versione applicabile ratione temporis (ossia successiva alla modifica apportata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, conv. in L. n. 122 del 2010) stabilisce che: “L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dall’art. 39, precedenti commi, e può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”.

La CTR ha dato ampia motivazione del proprio apprezzamento della inidoneità delle prove fornite dal contribuente a giustificare le spese accertate dall’ufficio come sintomatiche di maggior reddito e non validamente contestate dal contribuente medesimo.

In particolare ha escluso la valenza probatoria del contratto di mutuo ipotecario perché sopravvenuto in corso dell’anno di riferimento sia perché la somma mutuata era stata, comprovatemente, utilizzata per finalità non considerate dall’accertamento.

E’ opportuno rimarcare che alla fattispecie in esame non si attagliano le pronunce di questa Corte secondo cui in tema di accertamento sintetico il contribuente il quale deduca che la spesa effettuata derivi dalla percezione di ulteriori redditi, è onerato della prova sulla disponibilità di detti redditi, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso e non anche dell’utilizzo di quei redditi per sostenere le spese contestate (Cass. n. 1510 del 2017, ex plurimis), né si attagliano le pronunce secondo cui la prova contraria alla presunzione di maggior reddito, a carico del contribuente, può essere assolta mediante la produzione del contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l’acquisto del bene (cfr. Cass. n. 7381 del 2020, in motivazione, che richiama Cass. n. 31124 del 2018): la CTR ha positivamente verificato che il mutuo era stato utilizzato per fini estranei alle spese accertate.

E’ indiscutibile che poi che il tentativo che si avverte presente in filigrana nel motivo di ottenere in questa sede una valutazione degli elementi di prova e un apprezzamento dei fatti, si scontra con il rilievo per cui la valutazione delle prove e l’apprezzamento dei fatti sono riservati al giudice del merito;

3.il ricorso deve essere rigettato;

4. le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3100,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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