Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6838 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 22/03/2010), n.6838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ARIN S.P.A. – AZIENDA RISORSE IDRICHE DI (OMISSIS), in persona

del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati PROFILI MICHELE, PORCELLI

DONATO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 10,

presso lo studio dell’avvocato BEI ANNA C/O STUDIO ROSATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MELE BRUNO, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1038/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 27/06/2005 r.g.n. 1409/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore del lavoro di Napoli, A.P., dipendente dell’Azienda Municipalizzata Acquedotti di (OMISSIS) (AMAN) dal 10.7.60, chiedeva il riconoscimento della maggiorazione retributiva di professionalita’ attribuita ad altri dipendenti e prevista dall’art. 15 del c.c.n.l. di settore del 1986, recepito a livello aziendale a seguito di appositi accordi sindacali.

Accolta la domanda e proposto appello da ARIN s.p.a. (subentrata all’AMAN), il Tribunale di Napoli con sentenza del 17.11.99 accoglieva l’impugnazione e rigettava la domanda, rilevando che l’Azienda nel determinare il trattamento economico del dipendente si era attenuta alla procedura di valutazione delineata dalle parti sindacali e che l’istante aveva fondato la sua pretesa sulla sola violazione del principio di parita’.

A seguito di ricorso del dipendente, la Corte di cassazione con la sentenza 29.9.03 n. 14515 cassava la sentenza e rinviava alla Corte d’appello di Salerno ritenendo che la pronunzia si fondava su una interpretazione illogica e contraddittoria del ricorso introduttivo e violava le regole dell’ermeneutica delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi aziendali.

La cassazione della sentenza di appello era basata sui seguenti rilievi:

1) il ricorso introduttivo poneva a fondamento della domanda non la parita’ di trattamento, ma il possesso di specifici requisiti di fatto;

2) il beneficio era collegato non a valutazione discrezionale dell’azienda ma all’esistenza di specifiche caratteristiche delle mansioni ricoperte;

3) la motivazione era contraddittoria nella parte in cui riteneva che la contrattazione indicasse i criteri di massima per individuare i beneficiari e, di contro, sosteneva che l’azienda aveva un potere di scelta discrezionale sottoposto solo al controllo del sindacato.

Riassunto il ricorso da A., che chiedeva il rigetto dell’appello di ARIN s.p.a. e la conferma della sentenza del Pretore, la Corte d’appello di Salerno con sentenza 25.5 – 27.5.05, pronunziando in sede di rinvio, rigettava l’appello.

Il giudice di rinvio riteneva che la pronunzia resa dal Pretore fosse ormai intangibile quanto al possesso da parte di A. dei requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva, essendosi formato sul punto il giudicato interno. Ribadiva, pertanto, l’erroneita’ della tesi che le parti contrattuali avessero riconosciuto all’azienda un potere di scelta discrezionale per l’attribuzione della richiesta maggiorazione retributiva, atteso che l’art. 15 del c.c.n.l. 2.3.86 e il successivo accordo aziendale 6.6.86 collegavano il riconoscimento della stessa al possesso di specifici requisiti caratterizzanti le mansioni espletate.

Concludeva, pertanto, riconoscendo che per A. al possesso dei detti requisiti facesse necessariamente seguito il diritto alla maggiorazione.

Avverso questa sentenza propone ricorso ARIN spa, cui risponde A. con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., dell’art. 15 del c.c.n.l. 2.3.86 e degli accordi integrativi aziendali in relazione all’insorgenza del diritto vantato dall’attore, nonche’ carenza di motivazione. Secondo la ricorrente il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare l’esistenza degli elementi costitutivi del diritto e, solo in caso di accertamento positivo, avrebbe dovuto valutare se AMAN avesse o meno violato le norme contrattuali. In particolare, la sentenza di rinvio viene censurata perche’ non ha tenuto conto che la ratio dell’art. 15 del c.c.n.l. 2.3.86 e’ nel senso di enucleare alcune posizioni di maggior contenuto professionale, numericamente determinate nell’ambito di ogni categoria cui e’ riservato il maggior trattamento, intendendo essa privilegiare non le mansioni (di per se’ eguali nella loro materialita’), ma le particolari modalita’ del loro esercizio.

Il ricorso non e’ fondato.

Parte ricorrente, infatti, parte dal presupposto che il giudice di rinvio preliminarmente avrebbe dovuto accertare se il dipendente fosse in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma collettiva per il godimento della maggiorazione retributiva. Il giudice non ha, tuttavia, compiuto tale accertamento ritenendo che la questione fosse ormai coperta da giudicato dato che l’accertamento compiuto dal primo giudice circa l’idoneita’ delle mansioni ricoperte, pur essendo stato oggetto del giudizio di appello non era stato oggetto di ricorso per Cassazione (neppure incidentale) da parte di ARIN. Non avendo l’odierna ricorrente validamente censurato tale affermazione, e’ da ritenere del tutto ingiustificata l’affermazione che il giudice di rinvio si sarebbe sottratto all’accertamento dei requisiti costitutivi del diritto vantato, atteso che il gia’ rilevato giudicato inibiva ogni ulteriore indagine.

La censura in punto di erroneita’ dell’interpretazione delle norme collettive e’, invece, inammissibile in relazione alle ragioni di diritto indicate (violazione dell’art. 1362 c.c. e segg.), non essendo indicato il testo della norma collettiva di riferimento ed essendo omessa l’indicazione specifica e la conseguente trattazione del profilo di ermeneutica negoziale che il giudice avrebbe violato.

La stessa censura e’, inoltre, infondata sotto il profilo della carenza di motivazione. Il giudice sarebbe immotivatamente pervenuto a incongrue conclusioni in quanto avrebbe concesso la maggiorazione retributiva sulla base del semplice riscontro di requisiti formali ed dell’errato principio che all’espletamento delle stesse mansioni debba corrispondere lo stesso trattamento economico, senza considerare, invece, che la norma contrattuale intende remunerare la maggiore professionalita’ dei dipendenti e, dunque, lascia spazi di discrezionalita’ al datore di lavoro.

Tale incongruita’ non e’, tuttavia, riscontrabile in quanto il giudice e’ pervenuto al riconoscimento della richiesta maggiorazione non in base ad una petizione di principio, ma all’esito di un procedimento logico consistente nel riscontro dell’adempimento da parte datoriale della specifica procedura prevista dalla contrattazione collettiva per la verifica delle mansioni svolte, concludendo che il diritto al maggior trattamento economico nasce solo dopo si sia esaurita positivamente la preliminare fase di accertamento della sussistenza dei requisiti.

In conclusione, il ricorso non e’ fondato e deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno attribuite al difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 12,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell’antistatario avv. Bruno Mele.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

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