Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6838 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 792-2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO

SANTESI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore della Direzione Centrale Entrate, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5335/2012 del TRIBUNALe di SALERNO, depositata

il 07/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che la Corte di Appello di Salerno, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame proposto da C.C. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 7 novembre 2012 di rigetto della sua domanda intesa alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli in relazione agli anni dal 2004 al 2007; la Corte territoriale, infatti, riteneva che l’appello non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto poichè le modifiche richieste dalla parte alla ricostruzione compiuta dal Tribunale non apparivano condivisibili alla luce delle contrarie emergenze processuali correttamente valutate dal primo giudice;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale propone ricorso la C. affidato ad un unico motivo;

che l’INPS ha depositato procura;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non avere il Tribunale ammesso le richieste istruttorie della ricorrente e tenendo conto esclusivamente delle risultanze del verbale di accertamento degli ispettori dell’istituto, così attribuendo fede privilegiata anche alla veridicità degli accertamenti eseguiti dai verbalizzanti e non solo ai fatti dagli stessi attestati come avvenuti in loro presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da loro compiuti, ciò in violazione dell’art. 2700 c.c. e art. 115 c.p.c.;

che il motivo è inammissibile in quanto, nonostante il richiamo in esso contenuto alla violazione di norme di legge, le censure così come articolate finiscono con il denunciare una errata valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti onde ottenere una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, nel caso in esame, il Tribunale ha, con una motivazione del tutto immune dai lamentati vizi, ritenuto le risultanze del verbale ispettivo idonee, per gli elementi in esse contenuti, ad escludere che potessero essere stati instaurati dei rapporti di lavoro con l’azienda agricola di M.S. se non altro per la circostanza che il M. non era iscritto alla CCM, nè risultava proprietario o affittuario di fondi agricoli e risultava titolare di partita IVA solo a decorrere dal 2 luglio 2007 per attività di coltura frutticola; che, per tutto quanto sopra considerato, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l’INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva; che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, seni n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravarne (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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