Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6838 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 07/07/2020, dep. 11/03/2021), n.6838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10828-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18/2011 della COMM. TRIB. REG. DEL FRIULI

VENEZIA giulia, depositata il 10/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005, col quale l’Agenzia delle entrate ha recuperato nei confronti di C.S., titolare di una carrozzeria, maggiore materia imponibile ai fini iva e irpef, giacchè ha ricostruito induttivamente i ricavi ed ha escluso la detrazione dell’iva.

Il contribuente ha impugnato l’avviso, senza successo in primo grado, mentre la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia ne ha accolto parzialmente l’appello, limitatamente all’iva, giacchè ha ritenuto che l’omessa presentazione della dichiarazione annuale e l’omessa liquidazione periodica dell’imposta non determinino la perdita del credito relativo, che, invece, ha ritenuto adeguatamente documentato.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non c’è replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 1, e art. 19, comma 1, là dove il giudice d’appello ha riconosciuto il diritto di detrazione, benchè la dichiarazione annuale fosse stata omessa.

Il motivo è fondato nei seguenti limiti.

Dalla giurisprudenza di questa Corte emerge che, in materia di iva, il diritto del contribuente alla detrazione dell’eccedenza d’imposta non viene meno in conseguenza dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, se sia dimostrato in concreto, oppure non sia controverso, che esso si riferisca ad acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad iva e finalizzati ad operazioni imponibili.

Il diritto alla detrazione va quindi riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui alla Dir. n. 77/388/Cee, artt. 18 e 22 (c.d. sesta direttiva) – quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro iva acquisti – qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui alla citata Dir., art. 17; occorre pur sempre, però, che detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto (Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757; conf., tra varie, Cass. 27 luglio 2018, n. 19938).

Nel caso in esame, il giudice d’appello ha accertato la sussistenza dei requisiti sostanziali; ma non ha accertato se sia stata, o no, rispettata la cornice biennale entro la quale il diritto di detrazione doveva essere esercitato.

Il motivo va quindi accolto, e comporta l’assorbimento del secondo, col quale l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., là dove la Commissione tributaria regionale avrebbe affermato che la perdita del diritto di detrazione non pregiudica il diritto del contribuente di ottenere il rimborso di quanto versato in eccesso.

Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata per il profilo corrispondente al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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