Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6838 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6838 Anno 2016
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 18394-2013 proposta da:
COPPI

ADRIANA

CPPDRN41A46H501T,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO MARIA POTTINO,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale
in calce al ricorse;
– ricorrente-

2015
2573

contro

TREVI FINANCE SPA E PER ESSA UNICREDIT CREDIT
MANAGEMENT BANK SPA quale mandataria di UNICREDIT, in
persona di NICASTRO ANDREA il quale interviene nella

Data pubblicazione: 08/04/2016

qualifica nella qualifica di quadro direttivo,
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato

LUCIANA BONIFAZI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

nonché contro
CAPITALIA SPA;

– intimata nonché contro
AUGUSTUS SPV

SRL in persona del suo legale

rappresentante pro tempore e per essa mandataria
PHOENIX ASSET MANAGEMENT

SPA in persona del suo

legale rappresentante pro tempore Presidente del
Consiglio di Amministrazione

Dott. STEVE LENNON,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE
ARNALDO DA BRESCIA 9/10 presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO MANNOCCHI che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce alla
comparsa di costituzione in sostituzione di Trevi
Finance spa per intervenuta cessione del credito;
– interveniente con comparsa di costituzione avverso la sentenza n. 2212/2013 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2013, R.G.N.
6109/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2

contzozicorrente –

udienza

del

21/12/2015

dal

Consigliere

Dott.

ANTONELLA PELLECCHIA;
udito l’Avvocato GUIDO MARIA POTTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per raccoglimento p.q.r.;

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Nel 1997, la signora Adriana Coppi (insieme al signor Roberto
Bonsignori) propose opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal
Presidente del Tribunale di Roma su istanza della Banca di Roma S.p.a.(poi
Capitalia S.p.a.), con il quale le era stato ingiunto, quale fideiussore della

alla medesima società.
La signora Adriana Coppi si difese disconoscendo le proprie firme apposte
sulle fideiussioni allegate al ricorso e deducendo l’invalidità della fideiussione
per indeterminatezza dell’oggetto, la decadenza dalla garanzia ai sensi dell’art.
1957 c.c., l’estinzione del credito a seguito della vendita dei titoli che la
debitrice principale aveva costituito in pegno, la decadenza della garanzia ex
art. 1956 c.c., per avere la banca continuato a far credito anche dopo la
revoca degli affidamenti.
Si costituì la Banca convenuta chiedendo il rigetto dell’opposizione e la
verificazione delle firme disconosciute.
Espletata la C.T.U. grafica, nel 2003, con una prima sentenza, il Tribunale
definì la posizione dell’altro opponente, rigettando l’opposizione. Quanto
alla posizione della signora Coppi, il Tribunale ritenne di approfondire
l’indagine in ordine all’autenticità delle firme, rimettendo la causa sul ruolo
per chiedere chiarimenti al C.T.U.
Una volta assolto l’incombente, all’udienza del 20 gennaio 2005 il Giudice
Istruttore invita le parti a precisare le conclusioni e trattenne la causa in
decisione, concedendo alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c.
In data 2 marzo 2005, prima della scadenza del primo termine previsto dalla
suddetta norma, avvenne il decesso dell’avv. Massimo Annesi, unico
difensore e procuratore costituito per la signora Coppi.
4

CO.EL. S.r.l., il pagamento del saldo passivo di due conti correnti intestati

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16591 del 19 luglio 2005, rigettò
l’opposizione.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con
sentenza n. 2212 del 17 aprile 2013. In particolare, la Corte ha ritenuto che la
sentenza di primo grado non fosse nulla poiché il decesso del procuratore

l’attività difensiva in favore dell’opponente, rimanendo quindi ‘irrilevante la
morte del procuratore’.
3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione la signora Adriana
Coppi, sulla base di 3 motivi illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso la Unicredit Credit Management Bank S.p.a.,
quale mandatari di Unicredit S.p.a. (già Banca di Roma S.p.a. e Capitalia
a sua volta mandataria di Trevi Finance S.p.a..

3.2. In data 16 dicembre 2015 l’Augustus SPV s.r.1, e per essa la mandataria
Phoenix Asset Management s.p.a., deposita ‘comparsa di costituzione ex art.

li i c.p.c. in sostituzione di Trevi Finance s.p.a. per intervenuta cessione del
credito’.

MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (Art.
360 n° 5 c.p.c.)”
Lamenta la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe
erronea nella parte in cui afferma che il decesso dell’avv. Annesi si sarebbe
verificato “quando ormai era stata compiutamente esercitata l’attività
difensiva in favore dell’opponente la quale non ha, dunque, subito alcuna
compressione dei propri diritti”.

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costituito si era verificato quando ormai era stata compiutamente esercitata

Infatti, nel corso del giudizio di primo grado, la causa era stata trattenuta in
decisione due volte, e l’avv. Annesi aveva depositato le proprie difese solo in
occasione della prima remissione in decisione (nel 2003), prima che il
Tribunale, proprio in considerazione di quanto rilevato in detta comparsa,
avesse ritenuto di rimettere la causa sul ruolo.

conclusionale redatta dall’avv. Annesi, si era svolta una ulteriore fase
istruttoria, all’esito della quale era diritto ed interesse dell’opponente avere
una adeguata assistenza professionale al fine di rappresentare, con nuove ed
aggiornate difese finali, i motivi di opposizione ancora subjudice.
4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione degli
artt. 301, 304 e 298 c.p.c. (Art. 360 n° 3 c.p.c.)”.
La sentenza sarebbe comunque viziata perché non avrebbe rispettato la
disciplina dell’interruzione del processo.
Infatti, l’art. 301 c.p.c., disponendo che “.. se la parte è costituita a mezzo di
procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o
sospensione del procuratore stesso..”, sancirebbe un automatismo che
sottrarrebbe l’evento ad una qualsivoglia valutazione del Giudice in merito
alla rilevanza dello stesso evento sul processo.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (Art. 360 n°
5 c.p.c.), con riferimento ai motivi di appello nel merito”.
La Corte di Appello, se avesse pronunciato correttamente in merito alla
nullità della sentenza di primo grado in ragione dei motivi già esposti,
avrebbe dovuto pronunciare nel merito con autonoma valutazione, senza
fare alcun riferimento alla sentenza nulla.

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La Corte non avrebbe considerato che, dopo la prima comparsa

Invece, la Corte di Roma avrebbe esaminato il merito dell’impugnazione
senza provvedere ad una nuova delibazione sostitutiva dell’accertamento
compiuto dal Giudice di primo grado, ma anzi con un costante e sostanziale
richiamo alla motivazione di tale sentenza.

5. Occorre partire dall’esame del secondo motivo che va accolto.

stabiliti dalla giurisprudenza in tema di morte del procuratore costituito e
interruzione del processo.
Al riguardo, infatti, questa Corte ha più volte affermato che “la morte
dell’unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del
giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il
giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni
ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e
della sentenza eventualmente pronunciata” (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. III,
14/12/2010, n. 25234; Cass. civ. Sez. III, 30/04/2009, n. 10112, relativa ad
un caso in cui l’evento riguardante il difensore era avvenuto tra l’udienza di
precisazione delle conclusioni e la chiusura della discussione).
È stato altresì affermato che la regola sopra enunciata, presuppone il
concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa. (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 3,
10/07/2015, n. 14520, in cui la Suprema Corte ha rigettato la domanda di
nullità della sentenza di appello, rilevando che il periodo di sospensione del
difensore dalla professione – circostanza equiparata, ai sensi dell’art. 301
c.p.c., al decesso del professionista – era integralmente decorso tra l’udienza
in cui era stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e
quest’ultima, sicché non aveva inciso su esse).
Tuttavia, nel caso di specie, nel primo grado di giudizio, vi è stata un’effettiva
compressione del diritto di difesa della signora Coppi, posto che la stessa,

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La pronuncia dà rigetto della Corte di Appello è in contrasto con i principi

all’esito di un supplemento di CTU, non ha potuto formulare le proprie
difese conclusionali.
Il giudice di appello, quindi, avrebbe dovuto, in accoglimento dell’appello
della signora Coppi, dichiarare la nullità della sentenza per la mancata
interruzione automatica del processo a seguito della morte del procuratore,

conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, non
rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello debba rimettere
la causa al primo giudice (art. 353 e 354 c.p.c.).
La morte dell’unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso
del giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se
il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni
ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e
della sentenza eventualmente pronunciata; l’irrituale prosecuzione del
processo, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, può essere dedotta
e provata in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., mediante
la produzione dei documenti all’uopo necessari, ma solo dalla parte colpita
dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano
l’interruzione, non potendo quest’ultima essere rilevata d’ufficio dal giudice,
né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (Cass. n.
25234/2010).
Gli altri motivi sono assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo.
6. Alla stregua delle considerazioni svolte, la Corte accoglie il secondo
motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri motivi. La sentenza
impugnata va, pertanto, cassata in relazione e la causa rinviata ad altra
sezione della Corte d’appello di Roma, la quale procederà ad un nuovo
esame tenendo conto dei rilievi sopra esposti e provvederà anche per le
spese di questo giudizio.

trattenere la causa e giudicare nel merito in virtù del principio della

P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione,
assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche
per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della
Corte suprema di Cassazione in data 21 dicembre 2015.

Roma.

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