Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6838 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31443-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, C.A.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1131/22/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

05/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia, in causa su avvisi di accertamento per Ires e Irap e per Irpef dell’anno 2008, notificati alla srl (OMISSIS) e al socio C.A.I., ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio contro la decisione di primo grado per essere “l’atto di appello depositato dall’ufficio in segreteria, di fatto privo della attestazione di conformità tra quanto depositato e l’originale” ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22. La CTR ha poi preso in esame il merito della controversia e confermato la decisione di annullamento degli avvisi;

2. i contribuenti non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, è fondato.

Va premesso che l’art. 22 (“Costituzione in giudizio del ricorrente”) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (richiamato, per il giudizio di appello, dall’art. 53), dispone, al comma 3, che “in caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente” secondo il quale “l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente”.

E’ stato più volte affermato da questa Corte che il citato art. 22, comma 3, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal Giudice in caso di tale mancanza (cfr., Cass. n. 11760 del 2014, Cass. n. 6780 del 2009, Cass. n. 4615 del 2008, Cass. n. 21676 del 2006, Cass. n. 17180 del 2004);

Da questo orientamento non si discosta l’ordinanza della Sez. 6-5, n. 2887 del 2020, richiamata e travisata dalla CTR. Al punto 1.5., di questa ordinanza si legge infatti: “in primo luogo, occorre ribadire che il citato art. 22, comma 3, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal Giudice in caso di tale mancanza”.

La CTR ha errato nel ritenere l’appello dell’ufficio inammissibile sulla sola mancanza della attestazione di conformità e senza accertare se vi fosse o meno difformità tra l’atto depositato e l’atto notificato ai contribuenti;

2. il motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla CTR della Puglia in diversa composizione per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese senza che vi sia luogo allo scrutinio del secondo motivo di ricorso -inammissibile – in quanto afferente alla parte della pronuncia impugnata da ritenersi tamquam non esset in applicazione del seguente principio: “Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (Cass. Sez. U. 30/10/2013, n. 24469; in senso conforme, tra le ultime, Cass. Sez. U. -, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Cass. 19/12/2017, n. 30393).

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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