Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6837 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 6837 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 19693-2011 proposto da:
CARUSO NICOLA C.F. CRSNCL48B12D086J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso
lo

studio

rappresentato

dell’avvocato
e

CANONACO,

LUCIANA
dall’avvocato

difeso

FERRARI

VINCENZO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

3434

SOCIETA’
v

CATTOLICA

DI

ASSICURAZIONE

SOCIETA’

COOPERATIVA;
– intimata –

Data pubblicazione: 24/03/2014

Nonché da:
SOCIETA’

CATTOLICA

DI

ASSICURAZIONE

SOCIETA’

COOPERATIVA C.F. 00320160237, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio

difende unitamente agli avvocati COLLETTA RICCARDO,
BULGARELLI ALDO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CARUSO NICOLA CRSNCL48B12D086J;
– intimato –

avverso la sentenza n. 956/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 22/07/2010 R.G.N.
1089/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato COLLETTA RICCARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale e del ricorso
incidentale.

dell’avvocato QUATTROCCHI PAOLO, che la rappresenta e

Udienza 28.11.2013, causa n. 10

19693/11

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

al Giudice del lavoro Caruso Nicola lamentava l’illegittimità del recesso per
giusta causa dal contratto di agenzia del proponente SCA ( società cattolica di
assicurazioni) chiedendo la condanna di questa al pagamento dell’indennità di mancato
preavviso e di altre indennità spettanti per la suddetta risoluzione, oltre il risarcimento
di danni ulteriori. Si costituiva la SCA che deduceva l’effettiva sussistenza della giusta
causa e chiedeva accertarsi che il ricorrente era debitore della somma di lire
268.179.061. Il Giudice di prime cure, in parziale accoglimento della domanda del
Caruso e di quella riconvenzionale, condannava il Caruso al pagamento in favore della
SCA della sola somma di euro 59.376,00. Il Caruso proponeva appello ribadendo
l’insussistenza della giusta causa per il recesso. L’unico addebito era relativo alla
mancata corresponsione di lire 18.265.521, che però era inidoneo a legittimare la scelta
datoriale. Proponeva appello incidentale la SCA che deduceva che la somma di lire
108.741.048 accreditata al Caruso in realtà non era mai stata corrisposta in quanto gli
assegni del Caruso non erano coperti. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del
22.7.2010 accoglieva parzialmente l’appello del Caruso ( mentre respingeva l’appello
incidentale) e per l’effetto condannava la SCA al pagamento in favore di controparte
della somma di euro 5.754, 83.
Con ricorso

La Corte territoriale osservava che dalla lettera di contestazione si evinceva che l’unico
addebito rivolto al Caruso era quello relativo ad una scopertura di cassa di euro
18.265.521, addebito inidoneo a legittimare il recesso posto che era emersa una prassi
consolidata di tolleranza nei ritardi nelle rimesse e considerata anche l’esiguità della
somma. Pertanto il recesso era illegittimo e spettavano le somme richieste a tale titolo
dal Caruso. Non erano stati provati però danni ulteriori derivati dalla scelta aziendale.
Circa l’appello incidentale della SCA nessuna prova era stata offerta da parte della
società in ordine alla mancata copertura degli assegni consegnati a saldo di provvigioni
dovute dal Caruso che aveva anche prodotto un regolare atto di quietanza. Alla luce
della consulenza tecnica residuava dovuta pertanto la somma di cui al dispositivo da
corrispondere da parte della SCA.

R.G.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Caruso con due motivi; resiste la
Sca con controricorso che ha proposto ricorso incidentale con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del Caruso si deduce la violazione degli artt. 2, 4 e 35 della
Costituzione; nonché degli artt. 1126. 2059, 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.,
nonché il vizio di motivazione. Non era stato correttamente liquidato il danno derivato
al Caruso dal recesso di controparte. Innanzitutto il cosidetto danno curriculare derivato
dall’essere stato escluso l’agente dal mercato assicurativo in virtù del necessario
inserimento nel suo curriculum del recesso per giusta causa. Inoltre dalla CTU
emergevano elementi probatori in ordine all’effettivo danno subito ( avviamento
dell’agenzia e reddito dell’agente) e non si era proceduto ad una liquidazione di tali
danni per via presuntiva.
Il motivo appare in parte inammissibile e nel resto infondato. Circa il danno curriculare
parte ricorrente non dimostra come la questione sia stata posta nei precedenti gradi del
giudizio. In ogni caso la domanda appare generica in quanto non correlata a fatti
specifici e basata sul presupposto, in verità alquanto discutibile, per cui l’agente
licenziato per giusta causa sia automaticamente escluso dal mercato del settore ( in cui
c’è notoriamente una ampia concorrenza) per questo solo fatto. Circa, invece, la
liquidazione in via presuntiva di un danno ulteriore, la censura appare generica in
quanto non si offre alcun parametro concreto per la determinazione di tali danni . Vi è
un richiamo alla CTU, ma senza indicazione alcuna di circostanze concrete idonee a
mettere in dubbio l’affermazione della Corte territoriale circa la totale mancanza di
prova. Certamente era astrattamente possibile arrivare ad una liquidazione anche
equitativa del danno derivato dall’illegittimo recesso, ma in presenza di elementi
concreti ed obiettivi, nella fattispecie neppure indicati.
Con il secondo motivo si allega il vizio di motivazione atteso l’errore di calcolo nel
credito riconosciuto al ricorrente. Era stato rigettato l’appello incidentale per recuperare
a proprio favore la somma di lire 108.741.048, ma la Corte aveva omesso di conteggiare
tale importo a favore del Caruso quando aveva proceduto a liquidare il credito
complessivo risultante dalla compensazione delle rispettive poste contabili.
Il motivo appare inammissibile. La Corte territoriale ha rigettato l’appello incidentale e
quindi non ha conseguentemente detratto la somma accreditata in primo grado al Caruso
e contestata sulla base di una pretesa non copertura dei titoli consegnati dal Caruso e poi
ha proceduto a calcolare gli importi dovuti al Caruso in conseguenza dell’accoglimento
della domanda concernente l’accertamento dell’insussistenza della giusta causa,
determinando così il dovuto, in relazione alla CTU. La questione oggi posta di una
erronea compensazione delle rispettive poste contabili risulta quindi ” nuova”, non
sollevata in appello. La Corte infatti si limita in sostanza a escludere che la SCA avesse
2

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti essendo impugnazioni della medesima
sentenza.

Con il primo motivo del ricorso della SCA si allega la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1375, 2119 c.c., nonché degli artt. 12,12bis, 13, 18 e 34 ANA, anche in
riferimento all’art. 10 lettera e) del contratto di agenzia nonché l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in
relazione al mancato riconoscimento della legittimità della giusta causa di recesso
invocata dalla SCA ed alla conseguente statuizione sulle spettanze dell’agente a titolo di
indennizzo di fine rapporto. Il fatto addebitato era molto grave e previsto come illecito
disciplinare dalla contrattazione collettiva di settore ed anche da un Regolamento Isvap
del 2006. Inoltre era stata contestata anche la mancata effettuazione nei termini previsti
delle rimesse quindicinali, fatto altrettanto grave della mancata rimessa del saldo.
Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha già dettagliatamente esaminato la lettera
di contestazione ed ha evidenziato come nella lettera si faccia riferimento alla sola
rimessa del saldo in quanto, pur menzionando anche il mancato invio delle rimesse
quindicinali, precisa che le prime due rimesse sono state coperte da assegni, mentre non
è stata versata la somma di lire 18.265.521 e che ” tale fatto” costituisce violazione
dell’art. 10 lettera e) del contratto di agenzia e dell’accordo nazionale agenti. Pertanto la
motivazione sul punto appare corretta e coerente con la formulazione letterale della
lettera di contestazione (riportata al motivo) per cui l’unica contestazione mossa è quella
del mancato versamento della somma di lire 18.265.521. Posto che è pacifico che tale
condotta possa costituire un illecito disciplinare va ricordato che la Corte territoriale ha
ritenuto che comunque il fatto non fosse di tale gravità da legittimare il recesso per
giusta causa della proponente posta l’esiguità della somma ed anche l’esistenza di una
prassi aziendale di tolleranza di tali ritardi. Si tratta di una motivazione congrua e
logicamente coerente, incentrata anche su un accertamento di fatto come l’esistenza di
una prassi aziendale ” tollerante”. Le censure peraltro appaiono di merito e dirette ad
una” riqualificazione del fatto”, inammissibile in questa sede; la stessa parte ricorrente
ammette che la ricordata prassi sarebbe stata confermata dal teste Nigro.
Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2721 c.c. e
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo
della controversia. La somma di lire 108.741.048 era stata coperta dal Caruso con
assegni scoperti come emerso anche in sede testimoniale.

Il motivo appare inammissibile in quanto solleva questioni meramente di fatto, non
conferenti in questa sede. La Corte territoriale ha già osservato chlettera di accredito
del 16.6.1995 costituiva un vero e proprio atto di quietanza in favore del Caruso per il
pagamento della somma prima indicata e che quindi controparte avrebbe dovuto fornire
prova contraria, nel caso in esame mai offerta in primo grado. La motivazione appare
3

diritto alla somma rivendicata perché pagata con assegni non coperti e quindi giudica
che il Caruso avesse corrisposto il dovuto per provvigioni con tali assegni , ma non
risulta proposta una doglianza per cui tale somma dovesse essere addirittura corrisposta
al Caruso. Nel conteggio a pag. 6 della sentenza i crediti della SCA detratti dal dovuto
risultano lire 107.036.058 e non si parla della diversa somma di cui sopra.

quindi congrua, persuasiva e logicamente coerente; mentre le censure appaiono- come
detto- di merito e sono dirette ad una” riqualificazione del fatto” ( così come accertato
concordemente dai Giudici di merito), inammissibile in questa sede.
Pertanto vanno riuniti i ricorsi che vanno rigettati. Stante la reciproca soccombenza
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

La Corte:
riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2013

P.Q.M.

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