Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6837 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. I, 24/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 24/03/2011), n.6837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ATHESIA DRUCK S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI LUIGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato KOLLENSPERGER JURGEN,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VINSCHGER MEDIEN S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 79, presso l’avvocato PLACIDI GIAMPIERO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato OHRWALDER ERICH, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 201/2003 della SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO –

CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 01/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. ALBINI, per delega, che ha

chiesto la rinuncia;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PLACIDI che ha chiesto la

rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva quanto segue.

La Athesia Druck srl ha proposto, con atto notificato il 12.1.05, ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento sez dist.

Bolzano n. 201/03 depositata l’1.12.03 resa nel procedimento che la contrapponeva alla Vinschger Medien srl. Quest’ultima ha resistito con controricorso.

La societa’ ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia agli atti del giudizio notificato alle controricorrente. Il P.G ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio. Il processo va pertanto dichiarato estinto per rinuncia con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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