Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6837 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 23/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato ANDREOZZI CLAUDIO,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. MARCHETTI 35,

presso lo studio dell’avvocato CATI AUGUSTO, che la rappresenta e

difende, giusta procura ad litem atto notar ANTONIO MARIA ZAPPONE di

ROMA del 21/09/06, rep. 81347;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3339/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/09/2005 R.G.N. 1461/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/12/2009 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito l’Avvocato ANDREOZZI CLAUDIO;

udito l’Avvocato CATI AUGUSTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Roma, con pronuncia in data 26.4 – 7.9.2005, confermava la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede il 6.2.2003, con la quale veniva rigettata la domanda proposta da D. P.L. per far accertare l’illegittimita’ del licenziamento per superamento del previsto periodo di comporto intimatogli dalla Banca di Roma spa, alle cui dipendenze lavorava.

Osservava la corte territoriale che gli esiti dell’istruttoria portavano ad escludere che il datore di lavoro avesse violato i doveri imposti dall’art. 2087 c.c. e, in conseguenza, che l’assenza per malattia fosse imputabile a responsabilita’ della medesima, essendo rimasta indimostrata la sussistenza del nesso eziologico tra lo stato patologico e le condizioni lavorative e, comunque, la ricorrenza di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei collaboratori.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso D.P. L. con un unico motivo.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la Banca di Roma.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 2087 c.c., il ricorrente prospetta vizio di motivazione, osservando che la corte territoriale aveva trascurato di accertare che la Banca aveva preteso l’espletamento di una attivita’ che, a prescindere dalla durata giornaliera o settimanale delle prestazioni, era sicuramente usurante e tale da incidere sull’equilibrio psicofisico del dipendente.

Il motivo e’ infondato.

Giova, al riguardo, premettere che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il controllo di logicita’ del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe, in realta’, che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’, risultando del tutto estraneo all’ambito di operativita’ del vizio di motivazione la possibilita’ per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. ad esempio da ultimo Cass. n. 11789/2005;

Cass. n. 4766/2006). Giusto in quanto l’art. 360 c.p.c., n. 5 “non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (cosi’ SU n. 5802/1998), non incontrando, al riguardo, il giudice di merito alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le allegazioni che, sebbene non menzionati specificatamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. ad es. Cass. n. 11933/2003; Cass. n. 9234/2006).

Sulla base di tali principi, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure denunciate, essendosi il ricorrente limitato a ribadire il “carattere usurante” dell’attivita’ lavorativa richiesta dal datore di lavoro, a fronte del compiuto accertamento svolto dai giudici di merito, che, con indagine di fatto correttamente motivata e, pertanto, in questa sede insindacabile, avevano rilevato che la nocivita’ dell’ambiente di lavoro era rimasta priva di alcun obiettivo riscontro; che dalla documentazione allegata agli atti di causa era emerso,anzi, come lo stesso dipendente avesse riferito lo stato patologico a generici problemi personali e familiari; che non era stata dedotta alcuna circostanza che, apprezzata unitamente alla quantita’ e qualita’ del lavoro richiesto (contenuto nell’orario e nelle mansioni propri della qualifica di appartenenza), consentisse di individuare specifici comportamenti vessatori ed illeciti del datore di lavoro; che neppure era stata censurata la statuizione con la quale il giudice di prime cure aveva rilevato che le certificazioni mediche acquisite agli atti attestavano patologie che di per se’ sole non potevano essere ricondotte alle condizioni ambientali di lavoro.

E tale motivazione, che individua le fonti di convincimento e giustifica in modo logicamente plausibile la decisione, rende senz’altro esente la pronuncia da alcuna censura.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 31,00 oltre ad Euro 2000,00 per onorario, nonche’ spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA