Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6837 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 180-2015 proposto da:

L.R. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

SURIANO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ADA SCIPLINO,

LELIO MARITATO, CARI D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1190/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che la Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 9 giugno 2014, confermava la decisione del primo giudice di rigetto della domanda proposta da L.R. ed intesa alla sua reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli in relazione agli anni dal 2005, 2006 e 2008;

che la Corte territoriale riteneva il provvedimento di disconoscimento della iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli adeguatamente fondato su accertamenti svolti dagli ispettori dell’istituto dai quali emergevano elementi tali da dimostrare la totale falsità dei rapporti di lavoro denunciati dal 2004 al 2008 dalla ditta Ortoagricola di C.A.L.G. per la raccolta di ortaggi sul fondo denominato “(OMISSIS)” in agro di (OMISSIS) – presso cui aveva dichiarato di lavorare il L.;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il L. affidato a due motivi cui l’INPS resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la Corte territoriale del tutto pretermesso di valutare l’eccezione di decadenza dell’INPS dal proporre ricorso amministrativo la L. 11 marzo 1970, n. 83, ex art. 17; con il secondo motivo viene denunciata errata applicazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto il giudice del gravame non aveva ammesso le richieste istruttorie del ricorrente tenendo conto esclusivamente delle risultanze del verbale di accertamento degli ispettori dell’istituto, così attribuendo fede privilegiata anche alla veridicità degli accertamenti eseguiti dai verbalizzanti e non solo ai fatti dagli stessi attestati come avvenuti in loro presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da loro compiuti, ciò in violazione dell’art. 2700 c.c. e art. 115 c.p.c., evidenziandosi, altresì, che dalla documentazione agli atti era evincibile come il fondo denominato “Ricciardo” non fosse stato menzionato in alcuna delle dichiarazioni allegate dall’INPS nei suoi fascicoli di parte e che risultava censito con dati diversi da quelli indicati in dette dichiarazioni;

che il primo motivo è inammissibile perchè non presenta alcuno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360, comma 1, n. 5 così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014) e, peraltro, la questione rispetto alla quale è stata denunciata la omessa motivazione non riveste neppure il carattere della decisività stante l’autonomia del procedimento giudiziario rispetto a quello amministrativo che è mera condizione di procedibilità della domanda giudiziale (Cass. n. 1455 del 08/03/1979);

che, del pari, inammissibile è il secondo motivo in quanto, nonostante il richiamo in esso contenuto alla violazione di norme di legge, le censure ivi articolate finiscono con il denunciare una errata valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti onde ottenere una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, in proposito, vale sottolineare come la Corte territoriale abbia, con una motivazione del tutto immune dai lamentati vizi, ritenuto le risultanze del verbale ispettivo idonee, per gli elementi in esse contenuti, a dimostrare la totale falsità dei rapporti di lavoro denunciati dall’azienda Ortoagricola di C.A.L.G. negli anni dal 2004 al 2008;

che, infine, nel motivo si fa un generico riferimento alle dichiarazioni dell’INPS allegate nei fascicoli dell’INPS omettendo non solo di trascriverne il contenuto ma anche di indicarle specificamente, precisando dove e quando erano state prodotte in giudizio (sul principio di autosufficienza, ex multis: Cass. n. 48 del 03/01/2014; Cass. n. 17915 del 30/07/2010);

che, per tutto quanto sopra considerato, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater; del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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