Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6837 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29379/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

Romagna Giochi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Pietro Mazzucco;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 790/15, depositata il 16 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2020

dal Consigliere Paolo Catallozzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Giacalone Giovanni, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Gianna Galluzzo, per la ricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 16 aprile 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Romagna Giochi s.r.l. avverso il silenzio rifiuto serbato in ordine alla richiesta di rimborso dell’imposta sugli intrattenimenti assolta per l’anno 2004;

1.1. Dall’esame della sentenza impugnata si evince che la richiesta della contribuente era fondata sul fatto tale imposta era stata versata in eccedenza, in quanto riferita a 211 apparecchi da gioco lecito di cui al T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, art. 110, comma 7, lett. b), destinati alla dismissione entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, per cui il pagamento dell’imposta medesima doveva essere effettuata in misura proporzionale al periodo di funzionamento delle macchine.

2. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha respinto il gravame erariale, evidenziando che l’imposta non era determinata in misura fissa su base annua, ma in dodicesimi e commisurata al periodo di effettivo funzionamento degli apparecchi.

3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

4. Resiste con controricorso la Romagna Giochi s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, artt. 1, 2 e 14 bis, per aver la sentenza impugnata individuato il presupposto dell’imposta in esame nell’effettivo utilizzo e funzionamento degli apparecchi da gioco e non già nell’esercizio dell’attività di organizzazione del giuoco.

Evidenzia, in proposito, che anche per coloro che intendono svolgere l’attività per un periodo stagionale è preclusa a possibilità di frazionare l’imponibile in funzione dei mesi di effettivo impiego degli apparecchi, potendo ricorrere solo al pagamento dell’imposta in misura ridotta, forfettariamente stabilita.

Sottolinea, infine, che, in relazione alla obbligatoria dismissione di tali apparecchi, fissata per legge entro il 30 aprile 2004, l’imposta era stata stabilita in misura ridotta.

1.1. Il motivo è fondato.

Il D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, prevede che per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110 T.U.L.P.S., il pagamento delle imposte sugli spettacoli, determinate sulla base dell’imponibile medio forfetario annuo, è effettuato in unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo.

Come evidenziato da questa Corte in precedenti pronunce la determinazione della base imponibile in misura forfettaria annuale osta a concepire una frazionabilità su basi parziarie come regola generale per il pagamento dell’imposta, se non limitatamente agli apparecchi installati dopo il 1 marzo di ciascuno anno, per cui non può accedersi alla tesi cui ha aderito il giudice di appello secondo cui l’imposta doveva essere assolta dalla contribuente in misura proporzionale al periodo di utilizzo delle macchine (cfr. Cass. 3 ottobre 2019, n. 24675; Cass. 18 marzo 2015, n. 5359).

La riferita conclusione deve mantenersi ferma anche laddove si consideri che la dismissione degli apparecchi da parte della contribuente è avvenuta al fine di ottemperare al precetto normativo che aveva introdotto l’obbligo di rimozione e demolizione degli apparecchi di cui all’art. 110 T.U.L.P.S., comma 7, lett. b), salva la possibilità di riconversione, per il 30 aprile 2004.

Infatti, in relazione al ridotto periodo di effettivo utilizzo delle macchine, il legislatore ha previsto, per il 2004, il pagamento dell’imposta in misura ridotta rispetto agli anni dal 2001 al 2003, mostrando, in tal modo, di tener conto del più breve periodo di utilizzo degli apparecchi (cfr. D.P.R. n. 740 del 1972, art. 14-bis, commi 3 e 3 bis).

Sostiene, sul punto, la Commissione regionale che il maggior importo dell’imposta prevista per il 2003 troverebbe giustificazione nella finalità di prevedere un “minicondono” per gli anni 2001 e 2002.

Una siffatta giustificazione risulta, tuttavia, priva di elementi normativi di riscontro.

2. La sentenza va, dunque, cassata e, in difetto della necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, respingendo il ricorso originario proposto dalla società contribuente.

3. In considerazione dell’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario; compensa integralmente tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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