Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6837 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6837 Anno 2016
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 17601-2013 proposto da:
PM SRL 08099281001, in persona del suo amministratore
unico e legale rappresentante pro tempore Sig.ra RITA
DELLE FAVE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VENTI SETTEMBRE 98/G, presso lo studio dell’avvocato
GUIDO GUIDI BUFFARINI, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

PETRILLO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA

ANTONIO

MORDINI

14,

presso

I

lo

studio

V

Data pubblicazione: 08/04/2016

dell’avvocato GIOVANNI PETRILLO, difensore di sé
medesimo;
GHISLANZONI MICHELA, domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
rappre,o2ntata e dìf-n ell!nv~ntn RLRUTRRTO ZUZNA

pv-neura Rpeciale in calce al controricorso:
– controricorrenti nonchè contro

DELLE FAVE MARIO, DE SERRA PEPPINA, DELLE FAVE
CHRISTIAN, DELLE FAVE JORDAN, ATZENI NICOLINA,
CHIALASTRI ELDA, SILVI GUGLIELMINA, ATZENI LAURA,
SILVI CATIA;
– intimati nonchè contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del
procuratore speciale e Responsabile del Settore
Dipartimentale Recupero Crediti di Roma Sig. RENATO
FOTI, che ha incorporato per fusione la MPS GESTIONE
CREDITI BANCA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CAPOSILE 2, presso lo studio dell’avvocato
ANTONINA ANZALDI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale Dott. Notaio PIERANDREA FABIANI in

ROMA 18/12/2015, REP. n.92151;
– resistente –

avverso la sentenza n.

165/2013 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 10/01/2013, R.G.N. 6883/2009;

2

iuf

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/12/2015 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PELLECCHIA;
udito l’Avvocato GUIDO GUIDI BUFFARINI;
udito l’Avvocato ELEUTERIO ZUENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto;

3

udito l’Avvocato ANTONINA ANZALDI per delega;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Nel 2008 la banca Antonveneta spa convenne in giudizio la P.M.
Si.!. ed altri per sentir dichiarare l’inefficacia di vari contratti di
compravendita.
Incardinato il giudizio, alla prima udienza il giudice di primo grado

signor Enrico Silvi, concedendo i termini di legge e fissando altra
udienza.
Non avendo ottemperato all’ordine del giudice con ordinanza resa fuori
ruolo lo stesso disponeva la cancellazione della causa del ruolo e
l’estinzione del giudizio.
Avverso tale provvedimento proponeva appello la banca.
2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Roma, con
sentenza n. 165 del 10 gennaio 2013. La Corte accogliendo l’appello ha
riformato il provvedimento adottato in primo grado che ha dichiarato la
sussistenza dei presupposti per sancire l’estinzione del giudizio
pronunciata in primo grado, rimandando le parti al giudice di primo
grado.
3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione la P.M. srl
sulla base di 6 motivi, illustrati da memoria.

3.1. Depositano controricorso adesivo al ricorso principale Michela
Ghislanzoni e Giovanni Pettillo

3.2. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in data 19 dicembre 2015
deposita procura notarile del 28 dicembre 2015 rilasciata all’avv.
Antonina Anzaldi ai fini della sola discussione orale, copia atto di

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ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del

fusione per incorporazione 6 maggio 2013 rogito notaio Zanchi e copia
procura speciale 24 giugno 2013 rogito notaio Zanchi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o falsa
applicazione degli articoli 165, 347 e 348 c.p.c. nonché dell’art. 74 Disp.

fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art.
art. 360, n. 5, c.p.c. in tema di irrituale costituzione dell’appellante per
omesso deposito dell’originale notificato dell’atto di appello nel termine
di 10 giorni.
Lamenta la ricorrente che il giudice del merito ha del tutto
apoditticamente ritenuto di disattendere l’eccezione sollevata in udienza
relativa alla tardività ed irrituali della costituzione dell’appellante, perché
ha dedotto che nel caso di pluralità di appellati sia sufficiente il deposito
tempestivo dell’originale della citazione in appello notificato ad almeno
uno di essi. Sostiene la ricorrente che come si evince dai verbali di
udienze dal tabulato storico rilasciato dalla cancelleria non risulta che
detto originale notificato sia mai stato ritualmente e tempestivamente
depositato in cancelleria.
Il motivo è infondato.
A parte i profili di non autosufficienza del motivo dove si fa riferimento
a verbali di udienza o a prove documentali (pag. 6 del ricorso) senza
indicare dove siano stati depositati, i giudici del merito non sono incorsi
in nessuna delle violazioni denunciate in quanto non solo ha esaminato
la questione controversa ma ha deciso in linea con la giurisprudenza di
questa Corte.

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Att. C.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c. ed omesso esame di un

Infatti, è principio consolidato che è valida la costituzione in giudizio
dell’appellante effettuata mediante deposito in cancelleria della nota di
iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente la copia e non
l’originale dell’atto d’impugnazione notificato alla controparte, a
condizione che si provveda poi alla produzione dell’originale stesso,
trattandosi di mera irregolarità, che non arreca alcuna lesione

di mancata tempestiva costituzione dell’appellante, tassativamente
previste dall’art. 348 cod. proc. civ. quali cause di improcedibilità (Cass.
n. 6861/2014; Cass. n. 15130/2015).
La Corte d’Appello ha applicato il principio sopradetto ed ha affermato
che il termine è stato rispettato perché il deposito è intervenuto il 22
dicembre 2012.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione o falsa applicazione
degli articoli 165, 153 comma 2, 291, 331, 347 e 348 c.p.c. nonché
dell’art. 111 comma 2 Costituzione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,
ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di
discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c. n. 5 in tema di rituale
concessione del termine per integrare il contraddittorio e ragionevole
durata del processo”.
La ricorrente sostiene che la sentenza appare meritevole di censura
perché ha illegittimamente concesso all’appellante un termine per
integrare il contraddittorio nei confronti di due degli appellati, pur
avendone espressamente rilevato prima l’illegittimità della notifica. In
particolare per quanto riguarda la signora Atzeni in quanto effettuata ex
articolo 143 c.p.c., in assenza del certificato di residenza, e
relativamente a Jordan Delle Fave, perché effettuata in assenza della
produzione della seconda raccomandata prescritta nell’ipotesi di notifica
effettuata a mezzo posta e/o ex articolo 140 c.p.c.. Quindi, secondo il
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sostanziale ai diritti di difesa della parte convenuta, ed esula dalle ipotesi

ricorrente, nel caso di specie, non potendo trovare applicazione il
principio di cui all’art. 331 c.p.c., l’appellante non avrebbe dovuto avere
termine per rinnovare le notifiche mancanti o irregolari.
Peraltro, l’impugnata sentenza ha omesso di esaminare anche le
regolarità delle altre relate di notifica con ciò legittimando la presente

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa
applicazione degli articoli 102 comma 2, 153, 291, 307 e 371 bis c.p.c. in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c. n. 5 in
tema di tassatività del termine per l’integrazione del contraddittorio ed
estinzione del giudizio”.
La sentenza dei giudici del merito è errata perché ha ritenuto di dover
escludere che il processo si fosse estinto sulla base del rilievo della
effettiva avvenuta notifica al soggetto pretermesso e, quindi, ha fondato
il suo assunto sulla base di un elemento non desumibile dagli atti di
causa ed in assenza non solo del corpus materiale dell’atto ma anche di
una specifica allegazione al riguardo svolta dal difensore. Attribuendo
così efficacia ex ante ad una circostanza non conoscibile dal giudice di
primo grado in violazione del principio della tassatività del termine per
l’integrazione del contraddittorio, il cui mancato rispetto non può che
determinare l’estinzione del giudizio.
Nell’ipotesi, quale quella di specie, di un litisconsorzio necessario
processuale la parte onerata alla notifica per impedire che processo si
estingua deve completare l’iter notificatorio nei termini concessi dal
giudice; deve depositare l’atto notificato entro la successiva udienza ed
eventualmente chiedere un termine per produrre l’originale dell’atto ove
non in suo possesso per cause indipendenti dalla sua volontà.
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censura.

Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati insieme perché
strettamente connessi e sono entrambi infondati.
Anche in questo caso, a parte quanto già detto nel precedente motivo
per il profilo dell’autosufficienza, il giudice del merito, dopo aver
esaminato la questione relativa le notifiche sollevate dalle appellate,

integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei litisconsorti
indicati dal giudice istruttore ex art. 270 c.p.c., ha statuito sulla base
della linea indicata dalle sezioni Unite di questa Corte e consolidata
dalla giurisprudenza successiva.
E’ principio di questa Corte che nel caso di cause inscindibili, qualora la
notificazione dell’impugnazione, proposta nei confronti di tutti i
destinatari correttamente individuati ed identificati, risulti inefficace,
omessa od inesistente nei confronti di taluno di costoro (ovvero non ne
venga dimostrato il perfezionamento), si applica l’art. 331 c.p.c., in
ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare
costituzione del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost., che prevale
rispetto al principio della ragionevole durata del processo sancito dal
medesimo articolo, sicché il giudice non può dichiarare inammissibile
l’impugnazione ma deve ordinare l’integrazione del contraddittorio. (In
applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza
d’appello in materia di invalidità civile che aveva dichiarato
inammissibile l’impugnazione, ritualmente proposta nei confronti di
tutti i destinatari, a causa dell’omessa notifica al Ministero dell’Interno,
litisconsorte necessario in forza dell’art. 42 del d.l. n. 269 del 2003,
conv. con modif. nella 1. n. 326 del 2003) (; Cass. n. 20501/2015; Cass.
8727/2011; Cass. n. 14124/2010).).
Ma in ogni caso l’intervento è stato anche iussu iudicis. Qualora il giudice
ordini l’intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal
8

(pag. 6 sentenza) ed ordinando all’appellante di procedere alla

convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva,
indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio,
ricorre un’ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 cod. proc.
civ., ma di chiamata in causa iussu iudicis, ai sensi dell’art. 107 cod. proc.
civ., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di
causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell’opportunità. Ove,

spedizione, a seguito di notificazione a mezzo del servizio postale,
dell’ulteriore avviso per raccomandata imposto da Corte cost. 22
settembre 1998, n. 346), il contraddittorio non può ritenersi
validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall’ordine
giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della
parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che
possa, invece, assumere rilievo sanante l’eventuale notifica al terzo
stesso di un ricorso per riassunzione conseguente all’interruzione del
processo pendente tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli
elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello (Cass.
n. 315/2013).

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa
applicazione degli articoli 102 comma 2, 112, 153, 291 e 307 c.p.c. in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c. n. 5 in
tema di corrispondenza tra chiesto il pronunciato ed estinzione del
giudizio.
La sentenza statuita ultrapetita in violazione del fondamentale canone di
cui all’articolo 112 c.p.c. Nella specie la difesa della banca in primo
grado non aveva formulato alcuna istanza o richiesta in ordine ad un
successivo deposito dell’atto originale notificato ai sensi dell’articolo
143 c.p.c. e ciò nonostante i giudici dell’appello hanno ritenuto che tale
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peraltro, la notifica al terzo sia nulla (nella specie, per mancata

mancata domanda non avesse alcuna rilevanza o conseguenza sul suo
processo o sulla sua estinzione.

Il motivo è inammissibile.
L’omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da
parte del giudice del merito integra violazione dell’art. 112 cod. proc.

primo comma, n. 4), dello stesso codice di rito; pertanto, è
inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia
proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto
(riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della
motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso articolo (Cass.
13482/2014; Cass. n. 12952/2007). Nel caso di specie il ricorrente si
duole in realtà della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione
all’ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la sentenza di appello,
prospettando, così, un vizio che avrebbe dovuto far valere ai sensi del
numero 4 del medesimo art. 360 e non ai sensi del 360 n. 5 o n. 3.
(Cass. n. 21165/2013).

4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa
applicazione degli articoli 102 comma 2, 113, 153, 291, 307 e 371 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nullità della sentenza e/o del
procedimento di appello ex art. 360 c.p.c. n. 4 in tema di nullità del
procedimento ed omesso esame atti di causa e difesa”.
Sostiene la parte che ha errato il giudice dell’appello perché ha
affermato che “tutte le questioni pregiudiziali circa la costituzione
dell’appellata basata sulla notifica sono state superate dall’odierna
dichiarazione della contumacia degli appellati anzidetti e non sono state
pure reiterate negli scritti difensivi peraltro mancati …” Sostiene la
ricorrente che sufficiente leggere il verbale di udienza del 4 febbraio
lo

civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360,

2011 per constatare come invece la corte avesse concesso i termini a
difesa e come in detta udienza fossero state sollevate eccezioni sulla
ritualità della notifica agli eredi.

4.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa
applicazione degli articoli 102 comma 2, 113, 153, 291, 307 e 311 c.p.c.

contraddittorio ed estinzione parziale del giudizio.
Lamenta la società che giudici del merito non hanno preso in
considerazione la possibilità di dichiarare l’estinzione del giudizio
limitatamente ai capi di domanda relativi agli atti imputati alla
conchiudente di cui ai punti 3) e 4 delle conclusioni contenute
nell’originario atto di citazione.
Il quinto e sesto motivo sono inammissibili per difetto di
autosufficienza.
E principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per
cassazione, l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal
d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’ indicazione degli atti, dei
documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del
ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento
risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di
procedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per
cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia
stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel
fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel
ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il
documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto,
nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il
documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di
11

in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in tema di integrazione del

controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione
del documento, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per
il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si
costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c)
qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo

oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato
dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità
di produrlo, mediante la produzione del documento, previa
individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del
ricorso ( Cass. S.U. n. 7161/2010 ; Cass. S.U. n. 28547/2008). Nel
caso di specie si fa riferimento a note autorizzate, verbali di udienza e
quant’altro senza specificare dove siano stati depositati.

5. In considerazione del fatto che i controricorrenti Petrillo e
Ghislanzoni aderivano al ricorso principale e che la Banca Antonveneta
non ha svolto attività difensiva scritta in quanto solo in data 19
dicembre ha depositato procura rilasciata al difensore solo per la
discussione orale sussistono motivi per compensare le spese.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte suprema di Cassazione in data 21 i cembre 2015.

alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.)

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