Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6837 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31245-2020 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato LUIGI RAGNO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFILIPPO CECCIO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA INTERDONATO che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 1005/10/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

18/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. C.T. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando che la CTR della Sicilia abbia violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 3 e 19, con il ritenere inammissibile l’originario ricorso in quanto diretto contro un estratto di ruolo invece che contro la successiva cartella di pagamento senz’altro nel caso di specie non notificata in modo rituale;

2. l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è fondato e va accolto.

La contribuente premette di avere avuto casuale notizia della cartella e del ruolo a seguito di sua richiesta all’agente della riscossione. Premette altresì di avere in realtà impugnato non l’estratto del ruolo ma la cartella n. (OMISSIS) e il ruolo sotteso n. (OMISSIS).

Indipendentemente da tale seconda premessa, è stato da questa Corte affermato che: “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 19704 del 02/10/2015)”.

E’ stato ancora affermato che ” L’estratto di ruolo è atto interno all’Amministrazione da impugnare unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perché solo da quel momento sorge l’interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c., salvo il caso in cui il ruolo e la cartella non siano stati notificati: ipotesi in cui, non potendo essere compresso o ritardato l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, è invece ammissibile, nel rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, l’autonoma impugnativa dell’estratto, non ostandovi il disposto del citato D.Lgs. n. 546, art. 19, comma 3, che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisce l’unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell’atto precedente del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza.” (Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 22507 del 09/09/2019);

3. la decisione di inammissibilità dell’originario ricorso è quindi errata. La sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione per esame delle questioni rimaste assorbite nonché per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, con modalità da remoto, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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