Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6836 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6836 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27727 del R.G. anno 2008
proposto da:
Mariani Adalgiso, dom.to in Roma via Costabella 23 presso
l’Avv. Giuseppe Lavitola che lo rappresenta e difende per procura
a margine del ricorso unitamente all’avv. Claudio Manzia
ricorrente-

contro
Comune di Fonte Nuova in persona del Sindaco, dom.to in
Roma Mentana via G.Amendola 1 presso l’avv. Raffaele Scialò che
lo rappresenta e difende per procura speciale
e
Comune di Mentana in persona del Sindaco, dom.to in Roma via
Imera 16 presso l’avv. Pietro Toppeta che lo rappresenta e
difende per procura speciale a margine
Contro ricorrenti

nonché sul ricorso proposto da:
Comune di Mentana in persona del Sindaco, dom.to in Roma via
Imera 16 presso l’avv. Pietro Toppeta che lo rappresenta e

, _333
Z014

Data pubblicazione: 24/03/2014

difende per procura speciale a margine ricorrente incidentale

contro
Mariani Adalgiso

intimato

Entrambi avverso la sentenza 340 del 28.01.2008 della
Corte di Appello di Roma; udita la relazione della causa svolta nella p.u.
del 13.02.2014 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; udito l’avv.
Claudio Manzia; presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Rosario G.Russo che ha concluso per l’inammissibilità del

condanna del Mariani alle relative spese, per l’accoglimento del ricorso
principale verso il Comune di Mentana, per il rigetto dell’incidentale, per
la cassazione con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mariani Adalgiso, sull’assunto che il Comune di Mentana avesse occupato
un suo fondo di mq. 9.570 in attuazione del PdZ Tor Lupara approvato il
19.12.1981, che l’area fosse stata occupata sin dall’1.03.1983 e che allo
scadere del quinquennio nessun decreto di esproprio fosse stato adottato
nonostante la realizzazione dell’opera sin dal 1985, con citazione del
16.2.1995 convenne il Comune innanzi al Tribunale di Roma chiedendone la condanna al risarcimento del danno ed al pagamento dell’indennità
di occupazione legittima. Si costituì il Comune di Mentana. Il Tribunale
adìto con sentenza 25.10.2004, accertata la irreversibile trasformazione
avveratasi nel 1985, fatta applicazione dell’art. 5 bis comma 7 bis della
legge 359 del 1992 (di conversione del DL 333/92) com&hodificata dalla legge 662 del 1996, condivisa la valutazione peritale del valore venale
di lire 175.000 a mq. per i mq. 7.738 ablati (nel 1985), accertato che
l’indennità di occupazione legittima spettava dall’occupazione alla irreversibile trasformazione (dal 1983 al 1985), ha determinato il dovuto,
comprensivo del valore di un immobile preesistente, nella somma (rivalutata secondo l’indice di 2.2051) di € 1.060.696 oltre interessi al tasso
del 4% annuo sulle annualità rivalutate.
La sentenza venne appellata dal Comune di Mentana ( che con lo stesso
atto di impugnazione convenne innanzi alla Corte di Roma il Comune di
Fonte Nuova, distaccatosi medio tempore e, a suo dire, garante del dovuto) e si costituì il Mariani che propose appello incidentale.
La Corte di Roma, con sentenza 28.02.2008, ha affermato che andava
certamente estromesso il Comune di Fonte Nuova stante la irritualità
della chiamata in causa, che l’eccezione di incompetenza del Tribunale a
conoscere della indennità di occupazione legittima era fondata ma della
domanda ben poteva conoscere la Corte in unico grado, che tutte le
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ricorso principale nei confronti del Comune di Fomnte Nuova, con

censure dell’appellante al criterio ed alla valutazione peritale erano affatto infondate, che l’appello incidentale non coglieva nel segno dato che
A) l’arco temporale di spettanza della indennità di occupazione legittima
andava correlato al tempo tra l’occupazione e l’irreversibile trasformazione dell’area, diventando irrilevante il tempo della successiva occupazione anche in virtù delle proroghe stante la impossibilità di procedere a
retrocessione;
B) le conclusioni di contestazione del criterio seguito per il risarcimento

trodotti dalla Corte Costituzionale.
Per la cassazione di tale sentenza il Mariani ha proposto ricorso con
due motivi il 13.11.2008, cui si è opposto il Comune di Mentana con
controricorso del 22.12.2008 contenente incidentale affidato ad un motivo. Il Comune di Fonte Nuova con controricorso del 22.12.2008 ha ribadito la propria estraneità.II Mariani ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio, pronunziando sui ricorsi già riuniti:
che, nessuna proposizione impugnatoria essendo contenuta nel ricorso
Mariani nei confronti del Comune di Fonte Nuova, nulla sia al proposito a
provvedere, stimandosi equo compensare tra le parti tutte le relative
spese;
che il ricorso del Mariani meriti piena condivisione in entrambi i motivi,
con cassazione della sentenza e decisione nel merito ex art. 384 c.pc.
che il ricorso del Comune di Mentana non meriti di essere condiviso.
Si procede dunque alla disamina dei due ricorsi.
IL RICORSO DEL MARIANI
Primo motivo: esso censura, concludendo con pertinente quesito, la
decisione della Corte di Roma di non accogliere l’invocazione espressa
formulata in appello di dare ingresso al valore venale pieno contestando
la dimidiazione ex art. 5 bis c. 7 bis operata dal primo giudice. Il motivo
è certamente fondato, neanche essendo dato comprendere il passaggio
della sentenza di appello per il quale la censura (di invocazione del valore venale “pieno”) non sarebbe stata “adeguata” ai criteri posti dalla
Corte Costituzionale. E’ la stessa sentenza del resto in narrativa a dar
atto che il Mariani nel suo appello incidentale aveva chiesto una nuova
quantificazione del danno da calcolarsi sulla base del valore pieno del
bene senza l’applicazione dell’art. 5 bis.
Ma al di là della totale fumosità del decisum, quel che rileva è che, come
più volte ribadito (Cass. 11274 e 2774 del 2012, 9763 del 2011,
25567 del 2010), anche la sola presenza di censure sulla liquidazione

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non erano state dall’appellante incidentale adeguate ai nuovi criteri in-

dell’indennità, sia con riguardo al criterio sia in relazione al

quantum

dell’indennizzo o del risarcimento , rende contestata da parte
dell’espropriato detta statuizione e consente, provvedendo sul ricorso,
di dare ingresso al nuovo criterio di indennizzo-risarcimento emergente
dopo le sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale (ancora
il valore venale pieno di cui all’art. 39 della legge 2359 del 1865), come
più volte statuito da questa Corte (Cass. n.

22409 del 2008 – n.

28431 del 2008 – n. 11004 del 2010). In parte qua si cassa la sen-

risarcimento e giudicandosi ben all’indomani della sentenza 349/2007
della Corte Costituzionale, ha ritenuto di non accogliere la richiesta perchè difettava una domanda “adeguata” alla recente sentenza.

Secondo motivo: Si duole, ancora, il Mariani – articolando motivo e
pertinente quesito – della affermazione della Corte di Roma per la quale
la indennità di occupazione legittima, afferente l’occupazione quinquennale decorrente dall’1.03.1983, sarebbe spettata sino al 1985, e cioè sino al momento della irreversibile trasformazione del bene, essendo ormai divenuta impossibile la “retrocessione” del bene stesso.
La censura è fondata stante l’evidente errore commesso dalla Corte di
merito, posto che l’irreversibile trasformazione occorsa in pendenza di
occupazione legittima originaria o prorogata, non determina alcuna accessione invertita sintantochè non sia venuta a scadenza l’occupazione
stessa , posto che nella sua pendenza, e nel rispetto dei termini correlati
alla dichiarazione di p.u., resta sempre possibile l’adozione del decreto di
esproprio. In tal senso si ricordano Cass. 2962 del 2003, 556 del 2010
e 714 del 2011.
L’indennità si sarebbe dovuta riconoscere, infatti, con riguardo al periodo
quinquennale di occupazione corrente da 1.3.1980 e per l’ulteriore periodo coinvolto dalle proroghe ai sensi delle leggi 42 del 1985 e 47 del
1988 (per rispettivi anni uno e due), escludendosi poi l’applicabilità della
ulteriore proroga biennale di cui alla legge 20.5.1991 n. 158 (Cfr. Cass.
3907 del 2011) dato che alla entrata in vigore di detto provvedimento,
ad irreversibile trasformazione avveratasi nel 1985 e sulla base delle
)
proroghe) di otto anni complessivi correnti da 1.3.1983 (5+1+2), e venute a scadere 1’1.3.1991, la occupazione acquisitiva si era già avverata.
Sulla base di tale principio si accoglie anche tale motivo e si cassa la
sentenza che ha erroneamente liquidato l’indennità sino al 1985.
RICORSO del COMUNE di MENTANA
Si duole del fatto che si sia applicato il valore venale pieno senza
provvedere alla decurtazione del 25% come imposto dall’art. 2 c. 89 del-

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tenza impugnata, che, a fronte di espressa invocazione di ricalcolo del

la legge 244 del 1007. La censura è priva di alcuna consistenza posto:
che si verte in tema di risarcimento del danno da espropriazione “sostanziale” e non di indennizzo da esproprio al quale, soltanto, si potrebbero attagliare le nuove norme introdotte dalla legge 244 del 2007 a
modifica del dPR 327 del 2001 e
che, quand’anche si potessero estendere le nuove previsioni alla occupazione acquisitiva, in nessun modo dalla dichiarazione di p.u. posta a base della avvenuta espropriazione sostanziale di specie si potrebbe de-

5265 del 2008 e 9595 del 2012), difettando radicalmente, nella decisione di approvazione del PdZ per un PEEP, quale quella occorsa nella
specie, i requisiti di cui alla detta previsione (Cass. 13252 del 2013).
Cassata la sentenza, si procede alla decisione nel merito ex art. 384
c.p.c., essendo contenuti – nelle sentenze del Tribunale e della Corte di
Appello – tutti i dati per la applicazione alle domande dei sopra formulati
principii di diritto ed essendo né contestati né impugnati hinc et inde il
valore unitario del suolo, l’estensione dell’area ablata e la data di stima.
Detto valore, per l’appunto fermo perché coperto da giudicato, va però
temporalmente collocato alla corretta data del formarsi della vicenda acquisitiva (1.3.1991) al fine di operare su di esso e da tal data la rivalutazione ISTAT alla data odierna: non può infatti condividersi quanto opinato in ricorso circa la definitiva acquisizione, con forza di giudicato,
dell’indice ISTAT quale applicato in primo grado, posto che non si scorge
come possa ritenersi suscettibile di essere considerato capo autonomo di
domanda, e quindi statuizione idonea ad assumere forza di giudicato, un
coefficiente numerico la cui individuazione è funzionale alla esatta data
di insorgenza del credito, data che lo stesso ricorso ha affermato doversi
portare al termine del periodo di legittima occupazione. E dalla stessa
data correranno anche gli interessi compensativi determinati nel 4% dai
giudici di merito e da applicarsi sulle rate di credito annualmente rivalutate. Quanto alla indennità di occupazione legittima, dovuta sulla somma determinata per il valore dell’area, essa sarà dovuta in misura pari
agli interessi legali da 1.3.1983 a 1.3.1991.
E pertanto:

C 699.360 (valore dell’area) + C 56.810 (valore

dell’immobile coinvolto) = C 756.170.
Riv. ISTAT di credito del 1.3.1991 alla data odierna = 1,7923.
Credito finale per risarcimento = C 1.355.283, oltre agli interessi al 4%
annuo sulle frazioni di sorte (C 765.170) annualmente rivalutate da
1.3.1991 al saldo.
La liquidazione in tal modo effettuata è ovviamente operata al lordo di

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sumere una ipotesi di esproprio per riforma econonomico-sociale (S.U.

quanto sia stato dal Comune medio tempore versato in esecuzione delle
due sentenze di merito.
Quanto alle spese di lite: si liquidano a carico del Comune di Mentana
sia quelle del grado di appello sia quelle del giudizio di legittimità, restando compensate tra le parti quelle del Comune di Fonte Nuova per la
legittimità e rimanendo confermata la regolamentazione operata per il
grado di appello.
P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, condanna il Comune di Mentana a pagare a Mariani Adalgiso:
per risarcimento del danno da acquisizione dell’area e
dell’immobile la somma complessiva di C 1.355.283;
gli interessi al 4% annuo sulla somma di C 765.170 annualmente
rivalutata da 1.3.1991 al saldo;
per indennità di occupazione legittima dell’area, gli interessi legali su C 699.360 da 1.3.1983 a 1.3.1991;
compensa per intero le spese del grado di giudizio di legittimità tra Comune di Fonte Nuova e ricorrenti principale ed incidentale e condanna il
Comune di Mentana alla refusione delle spese del merito in favore del
Comune di Fonte Nuova per €1.300 oltre accessori;
condanna il Comune di Mentana a versare a Mariani Adalgiso per spese
di giudizio, le somme di C 8.000 (C 1.000 per esborsi, C 2.000 per competenze ed C 5.000 per onorari) oltre spese generali ed accessori di legge, quanto al giudizio di merito, e di C 15.200 (C 200 per esborsi ed C
15.000 per compensi) oltre IVA e CPA quanto al giudizio di legittimità.
Così ‘deciso nella c.d.c. del 13.02.2014.
Il C ns.est.
Il Presidente

Pronunziando sui ricorsi riuniti,

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