Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6836 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16575-2013 proposto da:

C.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO

23, presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA TIRRENO REGGINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 151/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 31/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato TAVERNITI che si riporta agli

atti.

Fatto

Con sentenza nr 151/2012 la CTR di Catanzaro accoglieva l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica della Piana di Rosarno avverso la sentenza della CTP di Reggio Calabria con cui era stato accolto il ricorso presentato da C.B.M. contro la cartella di pagamento per contributi consortili anno 2007 inerenti terreni di proprietà siti in località Fabrizia ed Galatro.

Il giudice di appello rilevava che in base alla legge regionale nr 11/2003 i contributi consortili sono dovuti a prescindere dai benefici ottenuti dal fondo rientrante nella competenza del Consorzio.

Osservava che la mera inclusione degli immobili nel comprensorio del Consorzio comporta l’assoggettamento all’imposizione del contributo.

Sottolineava inoltre che ai fini dell’imposizione del tributo non assumeva alcun rilievo la mancanza dei Piani di classifica.

Da ultimo rilevava che la cartella impugnata era sufficientemente motivata contenendo gli elementi indispensabili della stessa.

Avverso tale sentenza C.M. propone cinque motivi di ricorso. Nessuno si costituisce per il Consorzio di Bonifica della Piana di Rosarno.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c., del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, 11, 12, 21 e 59, della L.R Calabrese n. 11 del 2003, art. 17, 23 e 24 e di ogni altra norma e principio in correlazione tra il contributo di bonifica dovuto al Consorzio ed il beneficio effettivo o potenziale al fondo consorziato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Critica in particolare la decisione nella parte in cui ha ritenuto che il pagamento del contributo sia dovuto per la semplice esistenza dell’immobile nel comprensorio del consorzio a prescindere dai benefici ottenuti dal fondo rientrante nella competenza del Consorzio.

Sostiene che tale affermazione sarebbe in contrasto con l’art. 860 c.c. che prevede che i proprietari dei beni entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica nonchè con gli orientamenti giurisprudenziali espressi sul punto.

Afferma poi che la CTR non- avrebbe considerato che la cartella faceva espresso riferimento ad un miglioramento fondiario sicchè deve ritenersi e che pertanto anche in ipotesi di ritenuta legittimità costituzionale della legge regionale, ritenersi dovuto il contributo consortile a prescindere da eventuali benefici ottenuti.

Con un secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c., del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, 11, 12, 21 e 59, della L.R. Calabrese n. 11 del 2003, art. 17, 23, 24, 30 e 42 e di ogni altra norma e principio in materia di necessità del piano di classifica al fine di legittimare dovuto al Consorzio la pretesa impositiva del Consorzio di bonifica in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Contesta in particolare che la mera inclusione nel comprensorio consortile sia sufficiente la legittimare la richiesta di pagamento dei contributi i quali non possono essere pretesi in assenza di un piano di classifica.

Sottolinea che, fronte di contestazione del consorziato, spetta al Comsorzio provare le ragioni della pretesa impositiva e dunque di avere arrecato al fondo quei benefici che legittimano la richiesta di pagamento di oneri consortili.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. di ogni altra norma in tema di ripartizione dell’onere della prova in ordine alla spettanza dei contributi (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4). Rileva che in presenza di un piano classifica regolarmente adottato ed approvato spetta al consorziato provare di non aver ottenuto alcun beneficio o vantaggio dalla pretesa attività del Consorzio nel caso opposto invece si inverte l’onere probatorio rimanendo a carico di quest’ultimo a fronte della contestazione del consorziato fornire la relativa dimostrazione.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 350 c.p.c., n. 5).

Osserva di aver rilevato in sede di gravame che in base alle previsioni statutarie approvate, successivamente alla legge regionale la contribuzione avrebbe dovuto essere correlata all’effettivo beneficio per il fondo del consorziato e che in relazione a tale specifica doglianza nessuna valutazione- era stata espressa dalla CTR.

Da ultimo con il quinto motivo il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale della L.R. Calabrese n. 11 del 2003, art. 23 per contrasto con l’art. 860 c.c. e del R.D. n. 215 del 1933, art. 10,11,21 e 59.

Va preliminarmente rilevato che la L.R. Calabrese n. 11 del 2003, art. 23, già sostituita dalla L.R. Calabria 9 maggio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, ma in vigore al tempo della notifica della cartella di pagamento impugnata, è stata oggetto, in pendenza del giudizio di legittimità, di declaratoria d’illegittimità costituzionale da Corte Cost. 19 ottobre 2018, n. 188;

Il Giudice delle leggi ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11, art. 23, comma 1, lett. a), nel testo che sarebbe stato applicabile, ratione temporis, alla presente controversia, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”;

In tal modo la Corte costituzionale, nel ritenere fondata la questione di legittimità proposta per contrasto della succitata disposizione di legge regionale con l’art. 119 Cost., nel ribadire la natura tributaria dell’obbligazione di pagamento dei contributi consortili, ha affermato che essa non possa prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione in relazione all’art. 53 Cost..

Detta pronuncia trova immediata applicazione nel rapporto pendente tra le parti, il ricorso del contribuente va accolto, essendo la pronuncia impugnata in contrasto con il richiamato dispositivo additivo – sostitutivo della citata sentenza della Corte costituzionale.

La decisione della CTR si pone peraltro in contrasto con quanto già precisato da questa Corte che, “in tema di contributi di bonifica, ha affermato il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l’esistenza, in quanto quest’ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell’area posta all’interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto” (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13; pure Cass. 23252/2019).

In materia in tema di riparto dell’onere della prova, si è affermato che qualora l’ente impositore dimostri la comprensione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell’ambito di un piano di classifica, grava sul contribuente l’onere di contestare la legittimità del provvedimento, ovvero il suo contenuto; in mancanza, invece di perimetro di contribuenza o in caso di mancata valutazione dell’immobile nel piano di classifica, grava sul consorzio l’onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte del bene, a causa delle opera eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il catasto consortile, avente mere finalità repertoriali.(cfr. n. 2241/2015; Cass. sez. unite 2008, n. 26009). Ha, quindi, avuto modo di precisare che, dovendo definire il piano generale di bonifica le linee d’intervento della bonifica del territorio e quindi individuare le opere di bonifica da realizzare, stabilendo gli interventi di miglioramento fondiario per i privati, laddove il contribuente adduca l’omessa elaborazione del piano generale di bonifica, contesta proprio il piano di classifica predisposto dal consorzio. Quest’ultimo, si è detto, potrebbe supplire alla mancata previsione delle medesime opere nel piano generale di bonifica, ma in questo caso, è onere del consorzio di fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consociato (così, testualmente, Cass. n. 2241/15; si vedano anche Cass. sez. 6-5, ord. 29 novembre 2016, n. 24363, n. 24361, n. 24360, n. 24358, n. 24357; nello stesso senso Cass. 26482/2018).

La sentenza va pertanto cassata in relazione alle (NDR: testo originale non comprensibile) non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito accoglie l’originario ricorso del contribuente.

La sopravvenienza in pendenza del presente giudizio di legittimità della succitata pronuncia del Giudice delle leggi giustifica la compensazione delle spese di lite tra ricorrente e controricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per le ragioni di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente;

compensa le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 11 marzo 2020

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