Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6836 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6836 Anno 2016
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 26312-2012 proposto da:
FIORITI GRAZIANO FRTGZN63A25G478F, elettivamente
domiciliato in ROMA, P.ZA MARTIRI DI BELFIORE 4, presso lo
studio dell’avvocato ELVIRA BACCHINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MICHELE BROMURI giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE PERUGIA, in persona del Sindaco p.t. Wladimiro Boccali,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8,
presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, rappresentato e

Data pubblicazione: 08/04/2016

difeso dagli avvocati LUCA ZETTI, ALARICO MARIANI MARINI
giusta procura speciale a margine del controricorso;

controticorrente

avverso la sentenza n. 266/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/10/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato PIER PAOLO DAVALLI per delega;
udito l’Avvocato ALARICO MARIANI MARINO;
udito l’Avvocato LUCA ZETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del

ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2005 Fioriti Graziano impugnava l’ingiunzione di pagamento per
l’importo di € 4.644,27, notificatagli dal Comune di Perugia ed inerente
a “conguaglio degli oneri di urbanizzazione e di acquisto area del
PEEP XXXII Casaglia — Legge n. 51/1982 Art. 16 — 2° comma.
Convenzione n. 39706/304 dl 28.10.82”, eccependo, tra l’altro, la sua
carenza di legittimazione passiva, in quanto l’obbligazione in parola,
ove sussistente, andava riferita alla cooperativa edilizia “La Collinare”,
effettiva contraente della richiamata convenzione, e, comunque,
l’intervenuta prescrizione del preteso credito.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 30 maggio 2009, accoglieva
l’opposizione per carenza di legittimazione passiva dell’ingiunto.
Avverso tale decisione il Comune di Perugia proponeva gravame, cui
resisteva il Fioriti.

Ric. 2012 n. 26312
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PERUGIA, depositata il 14/06/2012, R.G.N. 408/2009;

La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 14 giugno 2012,
accogliendo l’impugnazione, rigettava il ricorso in opposizione
all’ingiunzione di pagamento proposto dal Fioriti e compensava tra le
parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, sul rilievo che il
termine di prescrizione decennale non era decorso alla data

dell’appellato, costituendo il diritto di credito un’obbligazione propter
reni ed avendo il Fiori accettato di adempiere gli oneri di cui alla
convenzione urbanistica stipulata tra il Comune e la cooperativa.
Avverso la sentenza della Corte di merito Fioriti Graziano ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso il Comune di Perugia.
Sono state depositate memorie da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, lamentando “Violazione, falsa e errata
applicazione delle norme in materia di Piani di Edilizia Economica
Popolare. Violazione, falsa ed errata applicazione del principio di
tipicità per le obbligazioni propter reni”, il ricorrente deduce che: con
contratto di vendita di cosa altrui e convenzione ex art. 35 legge 22
ottobre 1971, n. 865, il Comune di Perugia, in data 28 ottobre 1982,
aveva venduto a “La Collinare — Casaglia Pg — Soc. Coop. Edilizia a
r.l.” un’area inclusa nel predetto P.e.e.p.; ai sensi dell’art. 11 del
predetto atto, il prezzo di cessione era stato fissato nella somma
corrispondente “al costo determinato dal Comune concedente per
l’acquisizione dell’area, salvo conguaglio ai sensi dell’art. 1 – secondo
comma – della legge 29/7/1980, n. 385, … agli oneri di urbanizzazione
primaria, in applicazione di quanto stabilito dalla Giunta Municipale
con deliberazione numero 3008 del 21/10/1982, salvo conguaglio, …
agli oneri di urbanizzazione secondaria in applicazione di quanto
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dell’ingiunzione di pagamento e che sussisteva la legittimazione passiva

stabilito dalla Giunta Municipale con la suddetta deliberazione”;
trent’anni dopo il Comune di Perugia aveva ritenuto di applicare quella
clausola ma, essendo cessata ed estinta la cooperativa edilizia all’epoca
contraente, aveva ritenuto di poter trasferire la sua pretesa nei
confronti degli assegnatari degli alloggi realizzati, sostenendo la natura

Ad avviso del ricorrente la Corte d’appello avrebbe erroneamente
affermato la natura reale dell’obbligazione in parola, esclusa dal
Tribunale, e al riguardo richiama la sentenza emessa dalla Seconda
Sezione di questa Corte n. 14435 del 29 maggio 2008.
In particolare, il Fioriti evidenzia che: 1) le convenzioni stipulate tra i
Comuni e le cooperative edilizie hanno natura di atti di diritto privato
delle pubbliche amministrazioni; 2) la cooperativa “La Collinare” è
cessata nel settembre del 1998, sei anni dopo che il Comune aveva
liquidato definitivamente tutti i pagamenti per le opere di
urbanizzazione e dopo oltre un anno dalla deliberazione della Giunta
comunale n. 1385 del 5 maggio 1997, con cui era stata definitivamente
“chiusa” la controversia con il soggetto espropriato, relativa al valore
dell’area; 4) si era provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Pertanto, si sarebbe ben potuto chiedere tempestivamente all’unico
soggetto contraente, ovvero alla già indicata cooperativa edilizia,
quanto da esso dovuto in virtù della citata convenzione.
Secondo il ricorrente, la normativa di riferimento di cui all’art. 35 della
legge n. 865 del 1971 sarebbe “chiara nell’individuare chi concluda con
il comune la convenzione ed il destinatario degli obblighi così assunti
ivi compreso l’obbligo di pagamento del corrispettivo delle opere di
urbanizzazione e del conguaglio per il costo di acquisizione dell’area”,
sicché “l’estensione di tali obblighi ad altri ed in particolare

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reale dell’obbligazione in questione.

all’assegnatario dell’alloggio dal concessionario-costruttore” non
troverebbe “esplicita giustificazione nella norma di legge”.
2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione, falsa ed errata
applicazione dell’art. 1273 c.c. sull’accollo. Nessuna sua espressa
stipulazione che, nel caso, avrebbe natura di mero “accollo interno”,

“per giustificare le pretese comunali nei suoi confronti”, farebbe
riferimento alla “tipica clausola di conoscenza ed accettazione della
convenzione intercorsa tra la cooperativa e il Comune contenuta nel
suo atto di assegnazione dell’alloggio” e, sia pur non espressamente,
prefigurerebbe una sorta di accollo, a suo avviso, non configurabile
nella specie, in difetto di un’espressa assunzione da parte
dell’assegnatario ed avendogli la cooperativa, nell’atto di assegnazione,
rilasciato ampia e definitiva quietanza liberatoria per “essere stata
interamente saldata”; inoltre un siffatto accollo, avendo natura di
“accollo interno”, non sarebbe esigibile da parte del Comune.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “Violazione, falsa ed errata
applicazione dell’art. 2935 c.c. sulla decorrenza del termine di
prescrizione”. Secondo il Fioriti la Corte di merito avrebbe “confuso
in un unicum la verifica di decorrenza del diritto di pagamento del
conguaglio il quale, … come anche espressamente riportato dalla
causale dell’ingiunzione, si compone di due distinte partite: 1) oneri di
urbanizzazione dell’area; 2) oneri di sua acquisizione”. Ad avviso del
ricorrente, nella sentenza impugnata, si confonderebbero dette due
partite che, pur se singolarmente valutate, sarebbero entrambe
prescritte.
4. Seguendo l’ordine logico, va anzitutto esaminato il secondo motivo.
Tale motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi.

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non esigibile al creditore”, il ricorrente sostiene che la Corte di merito,

Ed invero, la Corte territoriale non fonda la sua decisione su un
accollo, da parte del socio, del debito della cooperativa ma afferma
l’esistenza dell’obbligazione del ricorrente in quanto derivante dall’atto
pubblico di assegnazione, ritenendo che <>.

”salvo conguaglio” in essa riportato si riferiscono le ulteriori
argomentazioni del ricorrente articolate nel mezzo all’esame.
7. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.

La Corte dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso,
assorbito il primo motivo; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in complessivi euro 1.900,00, di cui curo 200,00
per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Su

ma di Cassazione, il 21 i ttobre 2015.

P.Q.M.

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