Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6835 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 16/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13503-2014 proposto da:

RAFFINERIA METALLI VALSABBINA SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO

FERRARESE;

– ricorrente –

contro

AVANDERO SPA (C.F. (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI SCARPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4455/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. FRASCA RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Raffineria Metalli Valsabbina s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Saima Avandero avverso la sentenza del 4 dicembre 2013, con cui la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il suo appello avverso la sentenza, resa in primo grado dal Tribunale di Milano, che aveva rigettato la domanda, proposta nell’aprile del 2010 da essa ricorrente, per ottenere, nel presupposto che l’intimata avesse assunto obbligazioni nei suoi confronti e particolarmente quella di non consegnare in (OMISSIS), a due ditte acquirenti, che avevano stipulato con l’intimata contratti di spedizione, la merce (rottami), loro venduta da essa ricorrente.

2. Al ricorso, che propone due motivi, ha resistito l’intimata con controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità ed è stata fissata con decreto l’adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato agli avvocati delle parti, unitamente alla proposta.

4. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta del relatore in punto di manifesta inammissibilità del ricorso.

Queste le ragioni.

2. Il primo motivo – deducente “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5 – evoca il paradigma di cui a tale norma non solo in modo manifestamente contraddittorio, ma anche, in ogni caso, al di fuori dei limiti che nella ricostruzione del suo significato, sono stati individuati da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014.

2.1. Sotto il primo profilo, che sarebbe dirimente, la contraddizione si ravvia nella circostanza che si imputa alla sentenza impugnata non di avere omesso l’esame di un fatto, bensì, come è scritto specificamente nelle ultime tre righe della pagina 4 del ricorso, “l’esame dello specifico motivo d’appello, pur richiamato (invano) nelle premesse della sentenza come appena ricordato”.

In tal modo – una volta rilevato che prima di tale assunto si enuncia che la sentenza impugnata ha dato atto che, secondo la ricorrente, la sentenza di primo grado “avrebbe omesso di considerare che la fonte di responsabilità di Saima doveva intendesi individuata non in un eventuale rapporto di spedizione inter partes (….) ma in un distinto e autonomo vincolo negoziale, violato con la volontaria consegna delle polizza di carico da parte della convenuta” – il motivo non deduce un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, cioè l’omesso esame di un fatto principale o secondario, ma, all’evidenza, un vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che, inerendo il motivo di appello alla domanda sottesa alla proposizione dell’appello, la pretesa mancata pronuncia su di esso integrava appunto vizio di omessa pronuncia.

2.2. Peraltro, se si superasse (alla stregua di Cass. sez. un. n. 17931 del 2013, che viene invocata nella memoria del ricorrente) l’incongruenza, l’illustrazione successiva del motivo non risulta affatto dimostrativa della mancata pronuncia sul motivo di appello, non senza doversi rilevare che tale motivo avrebbe dovuto essere individuato o tramite riproduzione diretta o tramite riproduzione indiretta, con precisazione della parte dell’atto di appello in cui l’indiretta riproduzione trovava corrispondenza: ciò, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che si applica anche alla indicazione degli atti processuali su cui si fonda il ricorso o il motivo di ricorso.

2.3. In realtà, la stessa prospettazione della pretesa omessa pronuncia, apparentemente desumibile dalle enunciazioni dell’illustrazione del motivo, risulta, all’esito di una completa lettura di quest’ultima, anche smentita dal fatto che, per enunciarla, si fa iferimento alla motivazione della sentenza impugnata e non per evidenziarne l’assenza di riferimenti all’esame del motivo di appello, bensì con riguardo a valutazioni da essa compiute (vedasi il riferimento alla frase “nessuna istruzione (poteva) reputasi legittimamente impartita da R.M.V., terza estranea (rispetto alla stipulazione del Contratto di spedizione)” e alla frase “nessuna parte risulta avere avuto l’odierna appellante nella stipulazione di tale contratto”), il che palesa che le questioni oggetto del (non indicato in modo specifico) motivo di appello sono state esaminate. Tanto trova conferma, poi, su un piano ulteriore (che, però, supporrebbe il superamento delle ragioni di inammissibilità rilevate), nello stesso tenore della sentenza impugnata, che espressamente afferma la mancata prova del rapporto negoziale fra le parti, così chiaramente mostrando di essersi pronunciata sul (ripetesi, non meglio individuato nel ricorso) motivo e svolge al riguardo un’ampia motivazione.

2.4. Sicchè non si comprende come nella memoria parte ricorrente possa sostenere, peraltro, in modo del tutto generico e senza dimostrazione con riguardo all’argomentare delle citate sentenze delle SS.UU., di avere evocato l’omesso esame da parte della sentenza impugnata di un “fatto” (principale o secondario).

La prospettazione si risolve nell’imputare alla corte meneghina di avere mal valutato le risultanze dei documenti in atti, che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto dimostrare quel rapporto, ma, in tal modo si è al di fuori dei limiti del n. 5 secondo le citate sentenze delle Sezioni Unite, alla cui motivazione, là dove ha spiegato che è estraneo al vizio di cui all’art. 360, n. 5. l’omesso esame di risultanze probatorie, si deve, dunque, rimandare parte ricorrente.

2.5. Le svolte osservazioni sono più che sufficienti ad evidenziare l’assoluta mancanza di fondatezza delle deduzioni svolte nella memoria riguardo alla proposta del relatore.

3. Il secondo motivo deduce “violazione dell’art. 2210 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”.

Senonchè, nel prospettare la violazione della norma di diritto, in disparte lo svolgimento di considerazioni che ignorano il rinvio per relationem fatto dalla Corte territoriale alla motivazione del Tribunale circa l’assenza di potere rappresentativo del soggetto di cui trattasi, si omette di considerare completamente l’affermazione di quella Corte che il documento concernesse una spedizione ad (OMISSIS) e non in (OMISSIS).

Ne segue che giustamente la proposta ha rilevato che il motivo è privo di decisività, volendo evidenziare che, per l’una e l’altra circostanza, che evidenziano una mancanza di correlazione alla motivazione nella sua completezza, quanto si argomenta nel motivo stesso non assume il valore di idonea critica rispetto ad essa, donde l’inidoneità del motivo al raggiungimento dello scopo suo proprio, alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005 (seguita da numerose conformi).

Per il motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, varrebbero, inoltre, sempre le considerazioni espresse con riferimento alle citate sentenze delle Sezioni Unite.

Si aggiunga che il motivo fa riferimenti, alla pagina 9, del tutto generici a “successivi e numerosi fax” in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ed è in relazione ad essi che la proposta ha inteso rilevare che si fonda su documenti nemmeno individuati, il che rende privi di pregio il rilievo della parte finale della memoria quanto alla indicazione dei docc. n. 3 e n. 8. Con riguardo a quest’ultimo, che si identifica a pagina 3 in un fax, si rileva che a pagina 9 non vi si fa riferimento e, dunque, non è dato sapere se fra i successivi e numerosi fax vi sia anche quello indicato come n. 8.

4. Il ricorso, essendo i due motivi inammissibili, è dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro ottomiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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