Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6835 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

BIANCA DOMUS S.R.L. in liquidazione, in personà del liquidatore,

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, viale del Vignola n. 5 presso lo studio dell’Avv. Livia

Ranuzzi e rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso,

dall’Avv. Antonio Mario Cazzolla.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difesa

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1595/18 della Commissione

tributaria regionale della Puglia, depositata il 14 maggio 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 dicembre 2019 dal relatore Consigliere Dott.ssa Crucitti Roberta.

Fatto

RILEVATO

che:

la Commissione tributaria regionale della Puglia (d’ora in poi, per brevità C.T.R.) -giudice del rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 14242/2015, nella controversia concernente l’impugnazione di due avvisi con i quali l’Ufficio aveva recuperato, siccome indebitamente utilizzati dalla Bianca Domus s.r.l., crediti di imposta della L. n. 388 del 2000, ex art. 8 – in accoglimento dell’appello formulato dall’Agenzia delle Entrate, riformava integralmente la sentenza della Commissione di prima istanza, favorevole alla contribuente, e confermava la legittimità degli avvisi impugnati e del recupero dei crediti di imposta;

in particolare, il Giudice di appello, accertava che gli immobili, per il cui acquisto la Società aveva goduto del credito di imposta in questione, non erano strumentali all’esercizio dell’impresa svolta dalla Società la quale, pur onerata in tal senso, non aveva fornito al riguardo prova alcuna;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, su tre motivi, la Società cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate;

il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la prospettazione difensiva la C.T.R. avrebbe ritenuto legittimo il recupero del credito di imposta individuando l’inesistenza di una serie di presupposti che non erano richiesti dalla normativa di riferimento;

2 con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 laddove la C.T.R. aveva deciso la controversia, prescindendo dagli elementi addotti dalla contribuente, basandosi sulla propria scienza privata e violando, altresì, il principio di non contestazione, in quanto l’Amministrazione finanziaria non aveva mai contestato le eccezioni e i mezzi probatori offerti da essa;

3 infine, con il terzo mezzo di impugnazione si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione in relazione all’art. 132 c.p.c.;

4 i motivi, per la loro stretta connessione, possono trattarsi congiuntamente e sono infondati;

4.1 l’ultimo motivo di ricorso, da trattarsi per primo secondo l’ordine logico giuridico delle questioni prospettate, è, all’evidenza, infondato alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 8053/2014. La sentenza impugnata reca, infatti, una motivazione congrua e sufficiente che rende palese l’iter logico giuridico seguito dal Giudice di merito per giungere alla sua decisione, laddove, di contro, con il mezzo, sotto l’egida della violazione della legge processuale, si tende inammissibilmente a denunciare un’ insufficienza motivazionale, non più proponibile in virtù della novella che ha interessato all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

4.2 è, egualmente, infondato il secondo motivo giacchè, dalla lettura integrale della sentenza impugnata, appare evidente che il Giudice di merito è giunto al suo accertamento in fatto esclusivamente mediante la valutazione (rimessa per legge al suo insindacabile giudizio) delle prove offerte da entrambe le parti; mentre va ricordato che il principio di non contestazione ha ad oggetto un “fatto” nella sua accezione fenomenica e non le eccezioni e i mezzi di prova allegati dalla controparte;

4.3 non sussiste neppure la dedotta, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge. La Commissione regionale pugliese ha, infatti, ritenuto, al fine di escludere il legittimo utilizzo del credito di imposta oggetto di controversia, che i beni, oggetto di investimento, non fossero strumentali all’esercizio dell’impresa e la strumentalità dell’investimento è sicuro presupposto per godere dell’agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2002, art. 8 (v. Cass. n. 1691 del 29/01/2016; id. n. 20143 del 7.10.2016 “Il beneficio del credito d’imposta della L. n. 388 del 2000, ex art. 8, comma 2, è riconosciuto per l’intero costo dell’investimento solo se, in applicazione del criterio del rapporto d’inerenza previsto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora art. 109) e art. 121 bis (ora art. 164), il contribuente provi l’esclusiva strumentalità del bene acquistato (nella specie, un autoveicolo) all’esercizio dell’impresa, a prescindere dall’esistenza di mere indicazioni formali di qualità”);

5 alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va rigettato;

6 dovendosi ritenere il controricorso tempestivo, alla luce dei principi espressi da Cass. Sez. U. n. 14594/2016, la ricorrente, soccombente, va condannata alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese nella misura liquidata, come in dispositivo sulla base del valore della controversia e dell’attività difensiva spiegata;

7 sussistono i presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore importo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 7.00,00 (settemila), oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 marzo 2020

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