Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6835 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30693-2020 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 1109/32/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE di ROMA, depositata il 29/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. R.G. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui Ctp di Roma, ha deciso del giudizio promosso da R.G. contro l’Agenzia delle Entrate per l’ottemperanza al capo della pronuncia della medesima Ctp, n. 19007/2018, con cui l’Agenzia, risultata soccombente in controversia su intimazione di pagamento, era stata condannata al pagamento delle spese.

La Ctp ha dichiarato cessata la materia del contendere e, senza alcuna motivazione, compensato le spese del giudizio.

La cessazione della materia del contendere trovava spiegazione nel fatto che, dopo il deposito del ricorso per ottemperanza, l’Agenzia aveva provveduto al pagamento delle spese come disposto dalla pronuncia originaria;

2. R.G. lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e dell’art. 112 c.p.c. per avere la Ctp omesso di pronunciare sulla soccombenza virtuale della Agenzia delle Entrate e la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e dell’art. 132 c.p.c., per avere la Ctp disposto la compensazione delle spese senza alcuna motivazione;

3. l’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbente rispetto al primo.

2. per regola generale stabilita dall’art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, prevede che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

3. la Ctp non ha indicato per quali ragioni ha compensato le spese del giudizio di ottemperanza;

4. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al capo relativo alle spese, e la causa deve essere rimessa alla Ctp di Roma, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza e del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTP di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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