Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6834 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6834 Anno 2014
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Data pubblicazione: 24/03/2014

SENTENZA

sul ricorso 16153-2007 proposto da:
AMMINISTRAZIONE

FALLIMENTARE

DELLA

GASTRONOMICA SURGELATI S.P.A. (c.f.

DITTA

0103040440),

LA
in

persona del Curatore dott. GIUSEPPE RIPA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5,
presso l’avvocato MORABITO MARIA CHIARA,
2014
318

rappresentata e difesa dall’avvocato VESPRINI
SAURO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente

contro

1

PILKINGTON ITALIA S.P.A.

(C.F./P.I. 00091380691),

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE
87, presso l’avvocato BELLI BRUNO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato

controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

243/2006 della CORTE

D’APPELLO di ANCONA, depositata il 15/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 06/02/2014 dal Consigliere
,

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto del
ricorso.

GUASTADISEGNI EMIDIO, giusta procura a margine del

I

2

FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato e ritenuto che:
con sentenza n. 149 del 28.01-11.02.2004 il Tribunale di Fermo respingeva la

Surgelati” S.p.A , aveva chiesto la condanna della società “La Nuova Frigodaunia
Foggia S.p.A.”, al risarcimento del danno da inadempimento di un contratto avente ad
oggetto la fornitura ida parte della società convenuta, di pesce surgelato per il secondo
semestre del 1982;
con sentenza del 16.03-15.04.2006 la Corte di appello di Ancona, nella contumacia
dell’appellata società Nuova Frigodaunia S.p.A, 1 respingeva il gravame proposto deila
curatela fallimentare della società “La Gastronomica Surgelati”;
avverso questa sentenza l’Amministrazione fallimentare della ditta “La
Gastronomica Surgelati S.p.A” ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi
e notificato il 29.05.2007 alla Pilkington S.p.A., sulla premessa che, per atto notarile n.
26778 del 24.11.1987 registrato il 14.12.1987, alla Frigodaunia S.p.A. era subentrata
“La Nuova Frigodaunia Foggia” S.p.A, società che successivamente sarebbe stata
incorporata nella S.I.V.- Società Italiana Vetro S.p.A., che a sua volta avrebbe mutato
denominazione assumendo quella di Pilkington S.p.A.;
il 28.06.2007 la Pilkington Italia

ha resistito con controricorso,

sottolineando in primis l’inesattezza della denominazione Pilkington S.p.A attribuitale
dalla curatela fallimentare della società “La Gastronomica Surgelati S.p.A” ed
eccependo in ogni caso l’inammissibilità del ricorso nei suoi confronti in ragione del
suo documentato difetto di legittimazione passiva, per non essere mai subentrata alla
società “La Nuova Frigodaunia Foggia” S.p.A, destinataria della sentenza impugnata;

3

domanda con la quale l’aimministrazione fallimentare della società “La Gastronomica

in effetti la ricorrente curatela ha solo dimostrato che “La Nuova Frigodaunia
Foggia” S.p.A, è subentrata, in base al citato atto del 1987, alla Frigodaunia S.p.A., ma
non anche fornito riscontro probatorio del successivo subentro della Pilkington S.p.A

fusione per incorporazione nella SIV S.p.A.- Società Italiana Vetro, seguito da
modificazioni di denominazione sociale, eventi che, come detto, la controricorrente ha
contestato;
pertanto deve concludersi per l’inammissibilità del ricorso proposto dalla curatela
fallimentare della “La Gastronomica Surgelati S.p.A” nei confronti della Pilkìngton
S.p.A. e per essa della controricorrente società Pilkington Italia S.p.A, non destinataria
dell’impugnata sentenza d’appello e, dunque, priva di legittimazione processuale
passiva rispetto all’impugnazione interposta in questa sede;
a carico della soccombente Amministrazione fallimentare va posto il pagamento, in
favore della Pilkington Italia S.p.A, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Amministrazione fallimentare
della ditta “La Gastronomica Surgelati S.p.A” al pagamento, in favore della Pilkington
Italia S.p.A., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 3.000,00 per
compenso ed in C 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2014
Il Presidente

alla “La Nuova Frigodaunia Foggia” S.p.A., secondo la medesima ricorrente dovuto a

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