Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6834 del 16/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11629-2016 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA

D’AMPEZZO 269 presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE SANTIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DIDONE;

– ricorrente –

nonchè contro

D.R.C., LA SUNEX 4 SRL;

– intimate –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 7160/2014 R.G.

del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 07/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO

MARIA;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. SERVELLO

GIANFRANCO che visti gli artt. 42, 47, 295 e 380 – ter c.p.c. e art.

211 delle norme attuazione, di coordinamento e transitorie c.p.p.,

chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, rigetti

il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.A. ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Foggia, D.R.C. e la s.r.l. Sunex 4, chiedendo che la prima venisse dichiarata inadempiente rispetto alla stipula del contratto definitivo con conseguente risoluzione del preliminare in danno della convenuta; e che la seconda venisse dichiarata inadempiente all’obbligo di rilascio del fondo agricolo sito in (OMISSIS), previo smantellamento dell’impianto fotovoltaico ivi esistente. Ha chiesto poi che entrambi i convenuti siano condannati al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite.

A sostegno della domanda ha esposto che la D.R. aveva concesso un diritto di superficie in favore della società Sunex 4, in relazione ad un terreno da destinare alla costruzione di impianti fotovoltaici, con l’impegno per la società di restituire il terreno con rimozione degli impianti eventualmente collocati. In seguito, stante l’inadempienza della società Sunex 4, la D.R. aveva stipulato con esso attore due scritture private, volte a consentirgli l’esercizio sullo stesso terreno di un impianto fotovoltaico. Tuttavia la società Sunex 4 non aveva restituito il terreno alla D.R. la quale, a sua volta, con il proprio comportamento omissivo non aveva reso possibile la stipulazione del contratto definitivo in favore del R.; di qui il giudizio nei confronti di entrambe le parti.

Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo entrambi domande riconvenzionali nei confronti dell’attore.

1.1. Il Tribunale, con ordinanza del 7 aprile 2016, ha disposto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per l’esistenza di un vincolo di pregiudizialità penale.

Ha osservato il Tribunale che nelle more era stato emesso decreto di citazione a giudizio, a carico del legale rappresentante della società Sunex 4, per il delitto di frode processuale; l’accusa ha ipotizzato che il predetto abbia illecitamente mutato lo stato dei luoghi al fine di trarre in inganno il giudice, in particolare entrando nel terreno di proprietà della D.R. ed asportando la recinzione metallica e svariati pali dell’impianto fotovoltaico ivi esistente. Tutte le domande risarcitorie proposte dalle tre parti in causa, secondo il Tribunale, essendo attinenti alla questione della effettiva liberazione del fondo della D.R. dall’impianto suddetto, “involgono necessariamente l’accertamento a mezzo c.t.u. di quale fosse l’effettivo stato dei luoghi al momento dell’avvio del giudizio in corso”. Da ciò discende che, allo scopo di tutelare il principio di prevenzione e di evitare la contraddittorietà tra i giudicati, il Tribunale ha ritenuto di ravvisare nella pendenza del processo penale una ragione di sospensione necessaria per pregiudizialità, posto che la futura sentenza penale sarebbe destinata, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., ad avere efficacia di giudicato nei confronti dell’imputato nell’ambito del presente giudizio civile.

2. Contro l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Foggia propone regolamento di competenza R.A., chiedendo a questa Corte di disporre la prosecuzione del processo.

D.R.C. e la s.r.l. Sunex 4 non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.M. presso questa Corte ha chiesto che il regolamento venga rigettato.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., dell’art. 75 c.p.p. e dell’art. 211 delle disp. att. c.p.c..

Richiamato il contenuto della domanda da lui avanzata contro le due parti convenute e delle domande riconvenzionali proposte da queste ultime, il ricorrente rileva che il provvedimento di sospensione sarebbe errato, mancandone i relativi presupposti. Secondo la costante giurisprudenza, infatti, la ratio dell’art. 295 cit. è quella di evitare il conflitto tra giudicati, che si può determinare quando una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione dell’altra; nessun rilievo può avere, a questo riguardo, il possibile contrasto tra gli effetti pratici dell’una e dell’altra pronuncia.

Ciò premesso, il R. rileva che nell’unico giudizio in corso vi sono due autonomi profili di accertamento: quello di cui alla domanda dell’attore nei confronti della D.R., relativa alla mancata firma dei contratti definitivi e quello relativo alla controversia sulla liberazione del fondo da parte della società Sunex 4, cui si collegano diverse domande risarcitone. Non vi sarebbe, quindi, alcun nesso di pregiudizialità tra l’accertamento in sede penale e la domanda principale avanzata dal R. nei confronti della D.R.; e il Tribunale, al più, avrebbe dovuto separare i giudizi e sospenderne uno solo, a tutela del principio della ragionevole durata del processo, tanto più che i fatti materiali oggetto del processo penale non coincidono con quelli al centro del processo civile aggiunge ancora il ricorrente che il decreto di citazione a giudizio in sede penale colloca i presunti abusi in data anteriore e prossima al 6 luglio 2015; mentre in sede civile sarebbe stato ammesso, sia tramite le perizie tecniche giurate che dalle affermazioni rese dalle parti in sede di memorie, che fino al luglio 2015 le opere di rimozione dell’impianto fotovoltaico non erano ancora avvenute, il che costituirebbe ulteriore elemento di prova dell’irrilevanza dell’accertamento da compiere in sede penale.

2. Osserva il Collegio che il regolamento è fondato.

2.1. Giova innanzitutto premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, con l’ordinanza 1 ottobre 2003, n. 14670, più volte ripresa e confermata dalla giurisprudenza successiva, hanno affermato che nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 c.p.c., come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà – oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost..

Per quanto riguarda, più specificamente, il rapporto tra il giudizio penale e quello civile – fermo restando che esso è ispirato al principio della separatezza, con conseguente sospensione nei soli limiti di cui all’art. 75 c.p.p., comma 3, (v. l’ordinanza 1 ottobre 2013, n. 22463) – la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il giudizio civile può essere sospeso, in base a quanto dispongono l’art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sta per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (così, tra le altre, le ordinanze 16 dicembre 2005, n. 27787, 3 luglio 2009, n. 15641, e 21 dicembre 2010, n. 25822).

Deve pertanto ritenersi che la sospensione del processo civile in attesa della definizione di quello penale costituisca un’eventualità marginale, da collegare, come si è visto, alla possibilità che la pronuncia penale faccia stato nel giudizio civile.

2.2. Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie.

Ed infatti lo stesso Tribunale di Foggia ha fondato la decisione di sospensione oggetto della presente impugnazione, come si è detto, sul rilievo che era stato emesso decreto di citazione a giudizio, per il reato di frode processuale, a carico del legale rappresentante della s.r.l. Sunex 4 e che la sentenza penale avrebbe avuto un’efficacia di giudicato destinata a riflettersi sul giudizio civile.

Osserva questa Corte, al contrario, che il R. ha proposto, nei confronti di D.R.C. e della s.r.l. Sunex 4, due diverse domande giudiziali e che soltanto quella avanzata nei confronti della società aveva ad oggetto l’inadempimento all’obbligo di rilascio del fondo agricolo sito in (OMISSIS), previo smantellamento dell’impianto fotovoltaico ivi esistente; ne consegue che, in astratto, è solo questa domanda che potrebbe avere un qualche collegamento con il processo penale iniziato a carico del legale rappresentante della Sunex 4.

Ciò comporta da un lato che il Tribunale avrebbe dovuto, semmai, separare i due giudizi e valutare l’eventualità di una sospensione in relazione ad uno solo dei due (v. l’ordinanza 2 novembre 2004, n. 21029 sui rapporti tra la sospensione del processo in presenza di cumulo di domande); da un altro lato, poi, l’imputazione oggetto del processo penale ha ad oggetto la rimozione della “recinzione metallica e di svariati pali porta-vela dell’impianto fotovoltaico” esistente sul terreno concesso in superficie dalla D.R. alla società Sunex 4. E’ chiaro, quindi, che non si vede quale potrebbe essere l’effetto vincolante del giudicato penale ai fini dell’accertamento richiesto dal R. in sede civile, dal momento che sembra pacifico tra le parti che la totale bonifica del terreno in questione, con rimozione di tutte le strutture ivi esistenti, non era avvenuta.

3. In conclusione, non sussistendo le condizioni di legge per la sospensione, il ricorso è accolto, dovendosi disporre la prosecuzione del processo civile.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e ordina la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Foggia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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